DPCM 08/07/03: in assenza di una precisa disciplina in materia, il controllo dell’ARPA sul rispetto dei limiti di qualità dichiarati da Enel Distribuzione potrà utilmente compiersi anche dopo la realizzazione dell’elettrodotto e in costanza del suo funzionamento. Leggi il riepilogo della sentenza ed il testo intero
Il controllo delle fasce di rispetto di un elettrodotto può avvenire
anche dopo la sua realizzazione in condizioni di esercizio ordinarie
TAR VENETO, Sezione I, 28 febbraio 2008, sentenza n. 493
Le motivazioni dei ricorrenti
Un comitato “No all’Elettrodotto lungo Via Cornetto e Via Ortigara di Valdagno” si oppone ai lavori di costruzione della derivazione a 132 KV per l’esistente cabina denominata “Valdagno” della linea elettrica a 132 KV Schio – Bussolengo e per il raccordo della cabina medesima alla linea elettrica a 132 KV Schio – Manifatture Marzotto, nei Comuni di Valdagno e di Cornedo Vicentino. Viene intentata causa contro la Provincia di Vicenza, Enel Distribuzione S.p.a, la Regione Veneto e il Comune di Valdagno.
I ricorrenti affermano che non è chiaro se le fasce di rispetto dell’elettrodotto siano mai state determinate e verificate dalle Autorità a ciò competenti.
Gli stessi ricorrenti rimarcano che tale operazione risulta necessariamente preliminare all’individuazione dei soggetti interessati sia all’approvazione del progetto, sia alla relativa proroga dei termini di costruzione.
Il comitato ricorrente afferma di conoscere in tal senso soltanto una nota datata 14 luglio 2006, nella quale Enel Distribuzione menziona una fascia di rispetto di appena 1 metro dall’asse di posa del cavo sotterraneo ai fini del rispetto degli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003, e che peraltro non sarebbe chiaro sulla base di quale metodologia di calcolo la fascia di rispetto sia stata nella specie determinata, posto che l’APAT non risulterebbe ancora aver definito la relativa metodologia, e che la stessa comunque non risulta essere stata approvata dal Ministero dell’Ambiente, come previsto dall'art. 6, comma 2, del DPCM 8 luglio 2003 e verificata dall’Amministrazione a ciò competente, come disposto dall’art. 6, comma l, del medesimo decreto.
Ciò realizzerebbe, ad avviso dei ricorrenti, il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria, posto che l’esatta individuazione dei soggetti interessati, anche alla procedura di proroga dei termini, presupponeva, e presuppone, la corretta (e verificata) determinazione della fascia di rispetto.
Le motivazioni dei giudici
Va evidenziato che la linea elettrica dovrebbe essere realizzata nelle vicinanze della proprietà dei ricorrenti è interrata, e che al momento del rilascio dell’autorizzazione regionale (11 luglio 2003) non vigeva il DPCM 8 luglio 2003, invocato dai ricorrenti, in quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 dd. 29 agosto 2003.
Nello stesso decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 903 dd. 11 luglio 2003 si dà, comunque, atto che l’elettrodotto garantisce il rispetto della disciplina a quel momento vigente in materia, ossia quella complessivamente contenuta nella L.R. 27 del 1993, nonché nelle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1526 dd. 11 aprile 2000 e n. 3407 dd. 27 ottobre 2000, e che attiene alla posizione dell’opera sul territorio e al rispetto dei valori minimi di distanza, fissati in via precauzionale, al fine della tutela dai limiti di emissione dei campi magnetici ed elettrici, conformemente a quanto disposto dagli artt. 4 e 8 della L. 22 febbraio 2001 n. 36.
Il DPCM 8 luglio 2003, all’art. 3, intitolato “Limiti di esposizione e soglie di attenzione” dispone che “nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di 100 μT per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 μT, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio”.
Il susseguente art. 4, intitolato “obiettivi di qualità”, dispone a sua volta che “nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 μT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio”.
L’art. 5 reca quindi la disciplina delle “tecniche di misurazione e di determinazione dei livelli d'esposizione” , disponendo nel senso che “le tecniche di misurazione da adottare sono quelle indicate dalla norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6 prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz-10 kHz, con riferimento all'esposizione umana» e successivi aggiornamenti. Per la determinazione del valore di induzione magnetica utile ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità il sistema agenziale APAT-ARPA dovrà determinare le relative procedure di misura e valutazione, con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, oltre alle misurazioni e determinazioni” di cui sopra, “il sistema agenziale APAT-ARPA può avvalersi di metodologie di calcolo basate su dati tecnici e storici dell'elettrodotto. Per gli elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132 kV, gli esercenti devono fornire agli organi di controllo, secondo modalità fornite dagli stessi, con frequenza trimestrale, 12 valori per ciascun giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti registrati ogni 2 ore nelle normali condizioni di esercizio”.
Va a questo punto evidenziato che l’art. 6 del medesimo DPCM , intitolato “Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”, così dispone: “Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all’art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle Regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti. L’APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio”.
Orbene, da tutto quanto sopra risulta che la disciplina testè riferita, proprio per quanto segnatamente attiene ai “parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”, non è ad oggi operativa, non essendo ancora intervenuta l’approvazione ministeriale prevista dall’ultimo comma dell’art. 6 del decreto in esame.
Comunque sia, consta che Enel Distribuzione ha inoltrato in data 14 luglio 2006 una nota all’Amministrazione Provinciale di Vicenza, titolata a pronunciarsi ai sensi della predetta L.R. 24 del 1991, recante la conferma che – per quanto qui segnatamente interessa – il tratto di elettrodotto interrato rispetta i limiti di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 ad una distanza di 1 metro dall’asse di posa del cavo sotterraneo.
A fronte di ciò, il Collegio evidenzia che nella perdurante assenza di una disciplina sostanziale e procedimentale in materia, il controllo dell’ARPAV sul rispetto dei limiti di qualità dichiarati da Enel Distribuzione potrà utilmente compiersi anche dopo la realizzazione dell’elettrodotto e in costanza del suo funzionamento.
La sentenza
Tale motivo di impugnazione va, pertanto, respinto.