La nuova Direttiva macchine 2006/42/CE - recepita in Italia con il Dlgs 17/2010 - contiene l’elenco dei requisiti essenziali di sicurezza che devono possedere le macchine per poter essere marcate CE e quindi commercializzate o costruite nei paesi della Comunità Europea.
La dichiarazione CE di conformità è il documento attraverso il quale il costruttore della macchina dichiara che essa è conforme a tutti i requisiti essenziali delle direttive che la riguardano (non solo direttiva macchine, ma anche direttiva bassa tensione 2006/95/CE e, se la macchina può causare problemi di emissione o immunità ai disturbi elettromagnetici, anche direttiva EMC 2004/108/CE recepita con il Dlgs 194/07).
Le macchine conformi alle norme tecniche redatte a livello europeo da CEN e CENELEC, godono automaticamente della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva macchine. Il CEN redige le norme attinenti gli aspetti meccanici, ergonomici e antinfortunistici, il CENELEC si occupa di redigere le norme di carattere elettrico-elettronico.
Nell’ambito della direttiva macchine le norme armonizzate EN (sono più di 600) sono state suddivise nei livelli A, B e C.
- Norme di tipo A (standard di base). Norme generali di sicurezza che contengono i concetti fondamentali, i principi di progettazione e gli aspetti generali applicabili a tutte le macchine.
- EN ISO 12100-1,2 – Sicurezza delle macchine concetti fondamentali, principi generali per la progettazione.
- EN ISO 14121-1 – Sicurezza del macchinario, principi per la valutazione dei rischi.
- EN 414 – Regole per la progettazione e presentazione delle norme di sicurezza.
- Ecc.
- Norme di tipo B (standard generici). Norme di sicurezza comuni a gruppi di macchine che trattano un aspetto della sicurezza o un dispositivo di sicurezza applicabile a numerosi tipi di macchine. Sono suddivise in due sottogruppi.
- Norme di tipo B1. Condizioni di sicurezza; riguardano aspetti particolari della sicurezza (distanze di sicurezza, rumore, equipaggiamenti elettrici, equipaggiamenti pneumatici, equipaggiamenti oleodinamici, etc.)
- EN ISO 13849-1,2 – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza
- EN 62061 – Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili
- EN 954-1 – Sicurezza del macchinario, parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza, principi generali di progettazione (in vigore solo fino al 31/12/2011)
- EN 60204-1 – Apparecchiatura elettrica delle macchine, requisiti generali
- EN 13857 – Distanza di sicurezza per impedire che le zone pericolose vengano raggiunte dagli arti superiori e inferiori
- Ecc.
- Norme di tipo B2. Riguardano i ripari e i dispositivi di sicurezza (barriere, interblocchi, comandi a due mani, etc.)
- EN 574 – dispositivo per comando a due mani
- EN 13850 – Dispositivi per l’arresto di emergenza
- EN 50100-1 – Dispositivi di protezione elettrosensibili
- EN 60947 – Apparecchiature di bassa tensione
- EN 1088 – Dispositivi di interblocco
- Ecc.
- Norme di tipo B1. Condizioni di sicurezza; riguardano aspetti particolari della sicurezza (distanze di sicurezza, rumore, equipaggiamenti elettrici, equipaggiamenti pneumatici, equipaggiamenti oleodinamici, etc.)
- Norme di tipo C (standard di prodotto). Norme contenenti requisiti specifici di sicurezza per macchine e gruppi di macchine particolari.
- EN 201 – Macchine ad iniezione
- EN 415 – Macchine per imballaggio
- EN 775 – Robot industriali
- EN 1175 – Carrelli per trasporti interni
- EN 692 – Presse meccaniche
- EN 693 - Presse idrauliche
- Ecc.
Ove ci fosse un eventuale contrasto tra le indicazioni fornite dalle norme di tipo A e B e quelle fornite dalle norme di tipo C, queste ultime prevalgono.
Il 29 dicembre 2009 la commissione UE ha prorogato la presunzione di conformità della norma EN 954-1, che inizialmente avrebbe dovuto decadere lo stesso giorno, di altri due anni fino al 31 dicembre 2011. Fino a questa data, quindi, i progettisti ed i costruttori di macchine potranno utilizzare parallelamente le norme EN 954-1 ed EN ISO 13849-1 o EN 62061 al fine di ottenere la presunzione di conformità secondo la Direttiva Macchine.
E’ evidente però che progettando e costruendo macchine utilizzando la norma EN 954-1 come standard di riferimento ai fini della conformità, occorrerà successivamente al 2011 dover certificare i sistemi di controllo per la sicurezza delle macchine in base ai nuovi standard sulla sicurezza funzionale, come le norme EN ISO 13849-1 e EN 62061 (o direttamente in base alla Direttiva Macchine).
Questo potrebbe anche determinare un aggiornamento della dichiarazione di conformità delle macchine che hanno utilizzato la EN 954-1 come norma di riferimento. Di conseguenza, poiché il passaggio normativo è ormai inevitabile, non ha più alcun senso riferirsi alla EN 954-1 per la progettazione della parte dei sistemi di comando legata alla sicurezza.
Le EN ISO 13849-1 ed EN 62061 sono norme di tipo B1 e quindi se un macchinario è già normato da una norma di tipo C è quest’ultima che fa testo. Tutte le norme di tipo C precedentemente sviluppate si basano sui concetti della EN 954-1.
Per i costruttori dei macchinari coperti da una norma di tipo C i tempi di introduzione delle nuove normative potrebbero essere diversi a seconda della velocità dei vari comitati tecnici nell’aggiornarle. Si potrebbe anche venire a creare la situazione tale per cui un macchinario potrà mantenere la “vecchia classificazione” come da EN 954-1 anche dopo che questa è decaduta.
Quindi se un costruttore, dopo il 31 dicembre 2011, dovesse certificare una macchina per la quale esiste una norma di tipo C non ancora adeguata alla EN ISO 13849-1, dovrà eseguire una valutazione dei rischi ed una certificazione secondo la norma EN ISO 13849-1 usando le categorie (della EN 954-1) previste nella norma di tipo C solo come architetture sulle quali progettare il sistema di comando per raggiungere il livello di prestazione richiesto (PL).
Figura 1 - Temi trattati dalla direttiva macchine nell’analisi dei
requisiti essenziali di sicurezza (RES) di una macchina (Schneider Electric)
Figura 2 - Diversi tipi di norme europee per la sicurezza delle macchine (Schneider Electric)
Figura 3 – Evoluzione legislativa e normativa recente (ISPESL)
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