Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus lex. Il conclave parlamentare si è finalmente concluso ed una simbolica fumata bianca si è levata dai palazzi legislativi. Il lungo travaglio che ha portato alla nascita della “nuova 46/90” è finalmente terminato. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 del DM 22 gennaio 2008 n. 37 inizia una nuova pagina della storia installativa italiana. Non si può dire che inizi una nuova era, poiché il nuovo decreto 37/08 assomiglia molto alla vecchia 46/90: diciamo che ci sono stati alcuni aggiustamenti che cercheranno di appianare alcune rughe che la vecchia legge cominciava a presentare (una curiosità: pubblicazione in G.U. il 12 marzo 2008 per il nuovo decreto, pubblicazione in G.U. il 12 marzo 1990 per la vecchia legge, insomma un lifting come regalo per la maggiore età).
Il nuovo DM 37/08 che sostituisce la legge 46/90 è entrato in vigore il 27 marzo 2008 (quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). Nella stessa data sono stati abrogati (ai sensi dell\'art. 3, comma 1, del decreto legge 28/12/06 n. 300, convertito con modifiche dalla legge 26/02/07 n. 17):
- gli articoli da 107 a 121 del DPR 380/01 (capo V);
- il DPR 447/91;
- la legge 46/90 ad eccezione degli articoli 8 (Finanziamento dell\'attività di normazione tecnica), 14 (Verifiche) e 16 (Sanzioni).
In base alla tempistica indicata quindi, la dichiarazione di conformità doveva essere rilasciata sul vecchio modulo previsto dal DM 20/2/92 fino al 26 marzo 2008, mentre dal giorno successivo la dichiarazione di conformità va rilasciata sui nuovi moduli, previsti dagli allegati I e II del DM 37/08, rispettivamente per le imprese installatrici e gli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici.
Ricordiamo che l\'abrogazione del capo V del DPR 380/01 comporta anche l\'abrogazione del costituendo Albo dei responsabili tecnici previsto dall\'art. 109 comma 2 del Testo Unico sull\'edilizia e l\'abrogazione dell\'art. 108 comma 3 dello stesso Testo Unico che avrebbe consentito alle imprese in possesso di attestazione SOA di ottenere automaticamente l\'abilitazione per le attività regolamentate dalla 46/90. Va in soffitta quindi anche il DM 24/11/04 che aveva effettivamente costituito questo fantomatico albo nazionale dei soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti all’articolo 109 del DPR 380/01 (un altro pasticcio in meno).
In seno al Decreto restano tuttavia ancora delle criticità da superare tra cui, in particolare, le mancate indicazioni sulla fase transitoria di prima applicazione della nuova disciplina per le quali si rende necessario un intervento ministeriale che meglio precisi alcuni aspetti dello stesso Decreto fornendo agli operatori maggiore certezza della norma.
Se il “riordino della normativa tecnica impiantistica all’interno degli edifici” ha trovato casa con il nuovo DM 37/08, non altrettanto può dirsi per la “promozione di un reale sistema di verifica degli impianti ….. per accertare il rispetto di quanto previsto dall\'attuale normativa in materia con l\'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un\'effettiva sicurezza”. In sostanza manca ancora il decreto che dovrebbe fare ordine sulle verifiche periodiche da effettuare sugli impianti al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini.
Nel frattempo, non essendo stato abolito l’articolo 14 della legge 46/90 sulle verifiche, rimane in vigore ciò che è stabilito dal DPR 392/94 all’articolo 4 “Le verifiche previste dell’articolo 14, comma 1, della legge (46/90) dovranno essere effettuate dai comuni aventi più di diecimila abitanti nella misura non inferiore al 10% del numero di certificati di abilità o agibilità rilasciati annualmente”.
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