Guida all'illuminazione dei luoghi di lavoro (prima parte)

Pubblicato: 1 aprile 2012 Categoria: Guide e approfondimenti
Guida all'illuminazione dei luoghi di lavoro (prima parte)
Già nel 1955 il legislatore si era preoccupato di stabilire dei criteri che consentissero ai lavoratori lo svolgimento del loro compito nelle migliori condizioni visive possibili.

Con il famoso ed ormai scricchiolante (infatti la bozza del nuovo Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, ne prevede il declassamento da norma legislativa a semplice “norma di buona tecnica o buona prassi”) DPR n.547/55Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, venivano già fornite una prima serie di indicazioni sull’illuminazione ordinaria e di sicurezza nei posti di lavoro.

  • All’art. 11 comma 6 vengono presi in considerazione i luoghi di lavoro esterni: “I luoghi di lavoro all\'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente”;

  • L’art. 13 comma 11 tratta dell’illuminazione di sicurezza: “Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un\'illuminazione devono essere dotate di un\'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell\'impianto elettrico”;

  • All’art. 28 si parla di illuminazione generale: “Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità”;

  • L’art. 29 va sull’illuminazione particolare: “Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari”;

  • Nell’articolo successivo, il 30, vengono concesse delle deroghe alle prescrizioni illuminotecniche precedenti quando, nel caso di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti di lavoro. In questo caso occorre prendere adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione;

  • L’art. 31 si sofferma sull’illuminazione sussidiaria, cioè una illuminazione di sicurezza con apparecchi portatili: “Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all\'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l\'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, la illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull\'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi. L\'abbandono dei posti di lavoro e l\'uscita all\'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell\'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria”;

  • L’art. 32 tratta di quella che oggi viene definita illuminazione di riserva: “Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in mancanza della illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità”;

  • L’art. 175 che si occupa dei dispositivi di segnalazione dei mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento, afferma che “quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo (tali mezzi) devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra”;

  • L’art. 225 si occupa invece dell’illuminazione dei segnali per la movimentazione di mezzi ed apparecchi di trasporto meccanici: “I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno”;

  • Gli articoli che vanno dal 304 al 308 (probabilmente destinati a scomparire con la nascita del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) forniscono prescrizioni sulle caratteristiche che debbono possedere gli impianti di illuminazione elettrica nei luoghi di lavoro:

    • Art. 304 Limitazione della tensione per gli impianti di illuminazione elettrica: “È vietato l\'uso di tensione superiore a 220 Volta per gli impianti di illuminazione a incandescenza. È tuttavia consentito l\'uso di tensione sino a 380 Volta per l\'illuminazione all\'esterno dei fabbricati e nelle officine elettriche. Per gli impianti in serie ed a luminescenza all\'esterno sono ammesse tensioni sino a 6000 Volta. Tali impianti in serie ed a luminescenza sono ammessi anche all\'interno purché i conduttori di alimentazione siano adeguatamente isolati e protetti …. ed il ricambio delle lampade sia effettuato a circuito disinserito, oppure usando apposita apparecchiatura isolata da terra”;

    • Art. 305 Lampade e portalampade elettrici: “Le lampade elettriche ad incandescenza ed i relativi portalampade devono essere costruiti in modo che il montaggio e lo smontaggio delle lampade possa effettuarsi senza toccare parti in tensione e, a lampade montate, non vi sia possibilità di contatto con le dette parti”;

    • Art. 306: “Le lampade elettriche esistenti o che comunque possono essere collocate:
      1. in locali bagnati o molto umidi;
      2. presso tubazioni o grandi masse metalliche;
      3. a facile portata di mano presso macchine e posti di lavoro;
      in genere devono, oltre che soddisfare al requisito dell\'articolo precedente, avere il portalampade con le parti esterne di materiale isolante non igroscopico”; Art. 307 Impianti di illuminazione a tubi luminescenti o fluorescenti: “Negli impianti di illuminazione a tubi luminescenti o fluorescenti, i conduttori, compresi i tratti di collegamento fra i vari tubi, devono essere provvisti di rivestimento isolante adeguato alla tensione del circuito o collocati fuori della portata di mano. I terminali metallici nudi sotto tensione, o che possono essere messi in tensione devono essere completamente protetti mediante custodia di materiale isolante”;

    • Art. 308: “Gli impianti di illuminazione a tubi fluorescenti o luminescenti a catodo freddo devono essere provvisti di interruttore onnipolare sulla linea primaria di alimentazione del trasformatore”;

  • All’art. 332 vengono prese in considerazione misure particolari di illuminazione da attuarsi nei luoghi dove esistano pericoli di esplosione o di incendio: “Nei luoghi indicati pericolosi l\'illuminazione elettrica può essere effettuata solo dall\'esterno per mezzo di lampade collocate in nicchie munite, verso l\'interno del luogo da illuminare, di robuste lastre di vetro a chiusura ermetica. Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare una conveniente illuminazione elettrica con lampade collocate in nicchie chiuse e nei luoghi pericolosi per la presenza di polveri, è ammesso l\'impiego di lampade protette da un robusto involucro di vetro a chiusura ermetica, comprendente anche il portalampade e le relative connessioni con i conduttori di alimentazione. In questi impianti i conduttori elettrici devono essere adeguatamente isolati e protetti con guaine resistenti. Gli interruttori per il comando delle lampade e le eventuali valvole fusibili devono essere di tipo antideflagrante per i luoghi pericolosi per la presenza di gas, o anche di tipo stagno o chiuso per i luoghi pericolosi per la presenza di polveri”;

  • Esaminiamo infine l’art. 341 che tratta dell’illuminazione sussidiaria nelle cabine elettriche: “Nei locali delle officine o cabine elettriche deve essere predisposto un mezzo di illuminazione sussidiaria indipendente. Detto mezzo e i dispositivi che lo azionano devono essere collocati in luoghi prontamente reperibili in caso di bisogno e noti al personale”;

E’ chiaro che molte delle indicazioni che abbiamo appena ricordato sono ormai state superate dalle modificazioni tecniche degli impianti, avvenute negli ultimi cinquanta anni e quindi il fatto che potrebbero essere soppresse o declassate a semplici norme di buona tecnica, non ci sorprende più di tanto.

Solo ad un anno di distanza dal DPR 547/55, esce un altro decreto del Presidente della Repubblica, il n. 303/56 “Norme generali per l’igiene del lavoro”, in cui l’art. 10 è dedicato all’illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro. Tale art. 10, però nel 1994 viene sostituito dall’art. 33 del Dlgs 626/94. Del decreto del 1956, vengono invece salvati altri articoli che trattano superficialmente di illuminazione di alcuni locali nei luoghi di lavoro:

  • L’art. 8 sui locali sotterranei, dice che “….possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o semi-sotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei alla aerazione, alla illuminazione …..”;

  • L’art. 30 impone una adeguata illuminazione della eventuale camera di medicazione, l’art. 40 degli spogliatoi, l’art. 41 del refettorio, l’art. 44 dei dormitori stabili e l’art. 46 dei dormitori temporanei;

Un salto di quasi quarant’anni ci porta al famosissimo decreto legislativo 626/94, che, come ricordato prima, all’art. 33 va a sostituire modificandolo in parte, l’art. 10 del DPR 303/56 sull’illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro.

  1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un\'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori (così modificato dal Dlgs 242/96, art. 16 comma 7).

  2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d\'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.

  3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell\'illuminazione artificiale, devono disporre di un\'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

  4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza”;

Sempre il Dlgs 626/94, all’art. 2, commi b) e c), detta delle disposizioni riguardo alla situazione lavorativa nella quale vi siano attrezzature munite di videoterminali.

  • “L\'illuminazione generale ovvero l\'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un\'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l\'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell\'utilizzatore. Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l\'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell\'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche. I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo. Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro;

L’allegato XV, che tratta delle attrezzature di lavoro specifiche, all’art. 1.5 comma e), introduce questa disposizione.

  • le attrezzature di lavoro per le quali é previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori

L’ultimo balzo legislativo ci porta all’anno 1998, nel quale viene pubblicato il decreto ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. All’art. 3.13 dell’allegato III troviamo qualche indicazione sull’illuminazione di sicurezza.

  • “Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza sino all\'uscita su luogo sicuro. Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell\'alimentazione di rete”;

Altre indicazioni e prescrizioni potrebbero venire da specifici regolamenti edilizi a livello regionale o comunale, ma su questo occorre che ognuno esegua una indagine locale.

Allegati scaricabili
Guida: illuminazione dei luoghi di lavoro

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