Gli impianti di protezione antincendio e il DM 37/2008

Pubblicato: 6 novembre 2012 Categoria: Altro

Anche per questi impianti il riferimento legislativo, già costituito dalla legge 5 marzo 1990 n. 46 (“Norme per la sicurezza degli impianti“) ora diventa il citato DM 37/2008.

Come noto, il recente disposto legislativo, si applica agli impianti posti al servizio di edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso.
Gli impianti trattati sono elencati al punto g) del comma 2 dell’art. 1 e identificati come impianti di protezione antincendio. L’art. 5 prevede che per la installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti sia redatto un progetto.
Il suddetto progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze:
- se gli impianti sono inseriti in una attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi;
- quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rivelazione sono in numero pari o superiore a 10.

Com’è facile riscontrare non sono espressamente menzionati gli impianti di estinzione sprinkler, a gas, eccetera.
Il progetto deve contenere: schemi funzionali e unifilari, disegni planimetrici, relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia di installazione, con particolare riguardo alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare ed alle misure di sicurezza e protezione da adottare.

Invece nei casi di impianti sotto i limiti indicati, il progetto, sempre obbligatorio, deve essere redatto dal responsabile tecnico della impresa installatrice e deve contenere almeno lo schema funzionale dell’impianto da realizzare.
Altri importanti riferimenti sono la legge 1 marzo 1968 n. 186 (Disposizioni concernenti la produzione di materiale, apparecchiature e macchinari, impianti elettrici ed elettronici) e la legge 791/1977.
La prima istituisce l’obbligo per installazioni e realizzazioni “a regola d’arte” e riconosce che i materiali, le apparecchiature, gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del CEI si considerano costruiti a “regola d’arte”.
La seconda impone per la costruzione e la commercializzazione di materiale elettrico di bassa tensione l’adozione di criteri di “regola d’arte”.