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Gli impianti elettrici e il Dlgs 81/08

Pubblicato: 10 giugno 2008 Categoria: Notizie tecnico normative

Il nuovo decreto riguardante la sicurezza sul lavoro, Dlgs 81/08 che ha preso il posto del famosissimo Dlgs 626/94, ha apportato cambiamenti anche per quanto riguarda la sicurezza elettrica. Infatti è andato definitivamente in pensione il DPR 547/55 che ha resistito alle intemperie degli anni per più di mezzo secolo. Il capo III del titolo III (articoli dall’80 all’87) riguarda infatti impianti e apparecchiature elettriche ed ha preso il posto, dal 15 maggio 2008, delle precedenti disposizioni del DPR 547/55 che è stato abrogato. Leggi la presentazione ed il testo del decreto

Gli impianti elettrici e il Dlgs 81/08

Il nuovo decreto riguardante la sicurezza sul lavoro, Dlgs 81/08 che ha preso il posto del famosissimo Dlgs 626/94, ha apportato cambiamenti anche per quanto riguarda la sicurezza elettrica. Infatti è andato definitivamente in pensione il DPR 547/55 che ha resistito alle intemperie degli anni per più di mezzo secolo. Il capo III del titolo III (articoli dall’80 all’87) riguarda infatti impianti e apparecchiature elettriche ed ha preso il posto, dal 15 maggio 2008, delle precedenti disposizioni del DPR 547/55 che è stato abrogato.
L’articolo 80, che riguarda gli obblighi del datore di lavoro, corrisponde all’art. 267 del DPR 547/55, con alcune integrazioni: il comma 2 introduce un obbligo di valutazione dei rischi relativo a tutti gli aspetti di rischio, compresi quelli trattati in altre parti del decreto (innesco esplosioni, radiazioni), il comma 3 dispone inoltre l’obbligo di adottare misure tecnico-organizzative per eliminare/ridurre i rischi, di individuare i DPI collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro e di predisporre procedure di uso e manutenzione (concetto già contenuto in termini generali nell’art. 32 del Dlgs 626/94).

L’articolo 81 riprende il contenuto della Legge 186/68 sulla progettazione, realizzazione e costruzione a regola d’arte di tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché delle installazioni e degli impianti elettrici ed elettronici. I commi 2 e 3 ampliano il novero delle norme tecniche citate nell’allegato IX.

L’articolo 82, che riguarda i lavori sotto tensione, prevede la liberalizzazione delle attività relative ai lavori in alta tensione. Questa attività, in virtù dei DM 09/06/80 e 13/07/90, era affidata in regime di monopolio ad Enel (ed attualmente anche a Terna). Per operazioni su parti in tensione superiore a 1000V c.a. e 1500V c.c., viene istituito un regime di autorizzazione per le aziende esecutrici, con rinvio ad un successivo decreto del Ministro del lavoro da emanare entro un anno. Hanno diritto all’abilitazione anche le aziende già autorizzate dalla legislazione precedente.

Nell’articolo 83, che riguarda i lavori in prossimità di parti attive, vengono ripresi in parte i contenuti dell’art. 344 del DPR 547/55, con una ulteriore specificazione del divieto di eseguire lavori in prossimità di parti attive non protette in condizioni non rispondenti alle indicazioni contenute nelle norme tecniche. Le distanze limite di sicurezza sono riportate nella tabella 1 dell’Allegato IX.

Un (kV)

Distanza minima consentita (m)

≤ 1

3

10

3,5

15

3,5

132

5

220

7

380

7

Tabella 1- Allegato IX

Nell’articolo 84, protezioni dai fulmini, vengono ripresi in parte i contenuti degli articoli 38 e 39 del DPR 547/55.

L’articolo 85 prevede la protezione di edifici, impianti, strutture ed attrezzature dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive sovrapponendosi con i contenuti del Titolo XI per la valutazione delle atmosfere esplosive.

L’articolo 86 prevede, fermo restando la permanenza in vigore del DPR 462/01, gli obblighi di verifica per gli impianti elettrici e di protezione dai fulmini, e il rinvio alle norme tecniche e ad un decreto ministeriale di futura emanazione, per i criteri di effettuazione delle verifiche.

Le sanzioni previste per il datore di lavoro sono la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione dei comma 1 degli articoli 82 (procedure dei lavori sotto tensione), 83 (procedura dei lavori in prossimità di parti attive) e 85 (protezione contro il rischio esplosione), mentre c’è una sanzione pecuniaria da 750 a 2.500 euro per la violazione del comma 3 dell’articolo 86 (tenuta del verbale di verifica degli impianti).

Dei lavori in prossimità di parti attive si occupa anche l’articolo 117 del Dlgs 81/08 che modifica l’art. 11 del DPR 164/56 (anch’esso abrogato). Sono stati eliminati i famosi 5 metri di distanza dalle parti attive, indicando, tra le precauzioni da adottare per poter effettuare lavori in prossimità di parti elettriche attive, quella di “tenere in permanenza persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura, a distanza di sicurezza”. Sembrerebbe pertanto che venga lasciata al datore di lavoro una discrezionalità nella valutazione della distanza di sicurezza dalle linee elettriche o da impianti elettrici con parti attive non protette. Confrontando però questo articolo con quanto previsto dall’art. 83, che tratta lo stesso argomento, sembra probabile la possibilità di far riferimento alla Tabella 1 dell’allegato IX che riporta le distanze minime di sicurezza in funzione dei valori di tensione.

Per quanto riguarda l’illuminazione l’articolo 1.10 dell’allegato IV tratta sia dell’illuminazione naturale ed artificiale, oltre che di quella di sicurezza (chiamata ancora sussidiaria come nel DPR 547/55):

1.10 Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.

1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.

1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.

1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.

1.10.7. Illuminazione sussidiaria

1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.

1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.

1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l’illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.

1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.

1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell’illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.

CAPO III – IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

N° 8 articoli (da art. 80 a art. 87)

Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro

 

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.

Articolo 81 - Requisiti di sicurezza

 

1.Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.

2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell’ ALLEGATO IX.

3. Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute nell’ ALLEGATO IX.

Articolo 82 - Lavori sotto tensione

 

1. E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica.
b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua:
1) l’esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica.
c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purché:
1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ad operare sotto tensione;
2) l’esecuzione di lavori su parti in tensione è affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività;
3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c, numero 1).

3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 83 - Lavori in prossimità di parti attive

 

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’ ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nella pertinente normativa di buona tecnica.

Articolo 84 - Protezioni dai fulmini

 

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.

Articolo 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature

 

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.

2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme di buona tecnica di cui all’ ALLEGATO IX.

Articolo 86 - Verifiche

 

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 1.

3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro

 

1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 1 e dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’ ALLEGATO V, parte II;
b) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 ed 8;
c) dell’articolo 82, comma 1, 83, comma 1 e 85, comma 1.

2. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16. 4, dell’ ALLEGATO V, parte II;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’ ALLEGATO VI.

3. Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.500
per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) dell’ ALLEGATO V, parte II, e dell’ ALLEGATO VI;
b) dell’articolo 71 commi 6 e 9 e 11;
c) dell’articolo 72, commi 1 e 2;
d) dell’articolo 86, comma 3.

Capo II, Sezione II

Articolo 117 - Lavori in prossimità di parti attive

1. Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.

ALLEGATO IV

Requisiti dei luoghi di lavoro

……………

1.10 Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.

1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.

1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.

1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.

1.10.7. Illuminazione sussidiaria

1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.

1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.

1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l’illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.

1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.

1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell’illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.

……………

ALLEGATO IX

NORME DI BUONA TECNICA

 

Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali:

  • UNI (Ente Nazionale di Unificazione);
  • CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
  • CEN (Comitato Europeo di normalizzazione);
  • CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica);
  • IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);
  • ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).

 

L’applicazione delle suddette norme è finalizzata all’individuazione delle misure di cui all’articolo 1 e dovrà tenere conto dei seguenti principi:

La scelta di una o più norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle norme che trattano i rischi individuati.

L’adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire la congruità delle misure adottate nel rispetto dei rischi individuati.
 

Tab. 1 Allegato IX – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette

 

Un (kV)

Distanza minima consentita (m)

≤ 1

3

10

3,5

15

3,5

132

5

220

7

380

7