Gli aspetti normativi – la presunzione di conformità alla Direttiva

Pubblicato: 21 ottobre 2012 Categoria: Guide e approfondimenti

Dal punto di vista della regolamentazione europea, la direttiva di nuovo approccio 89/336/CEE che è entrata in vigore nel gennaio 1996 obbligava i fabbricanti ad assicurare che i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva avessero un livello sufficiente di immunità e riducessero le emissioni.

La seconda edizione della Direttiva EMC 2004/108/CE, pubblicata il 31 dicembre 2004 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 390 e applicabile dal 20 giugno 2007 (Dlgs 194/07 entrato in vigore il 10/11/07: dal 20/07/09 pienamente applicabile) , offre tre procedure di valutazione della conformità: due per i cosiddetti “apparecchi” e una per gli “impianti fissi”. Ai fini della direttiva in questione si intende per:

a) \"apparecchiatura\" ogni apparecchio o impianto fisso;

b) \"apparecchio\" ogni dispositivo finito, o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come unità funzionale indipendente, destinato all\'utente finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;

c) \"impianto fisso\" una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito;

Le modifiche concettuali più rilevanti della nuova Direttiva hanno avuto l’intento di:

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