Domande e risposte sul decreto impianti da parte dell’Associazione Nazionale Costruttori Impianti
1) D. È necessario nominare un responsabile tecnico all'interno dell'impresa?
R. Ogni impresa installatrice deve avere un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali. Il responsabile tecnico può essere, in alternativa:
l'imprenditore individuale
il legale rappresentante dell'impresa installatrice
una persona preposta con atto formale a tale incarico dall'imprenditore individuale o dal legale rappresentante.
Nel caso delle imprese artigiane, occorre ricordare che l'artigiano deve essere il responsabile tecnico della propria impresa e pertanto non può preporre un altro soggetto allo svolgimento di tale incarico in quanto l'art. 2 della legge quadro sull'artigianato n. 443/1985 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che "L'imprenditore artigiano nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalle leggi statali".
2) D. Il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per conto di più imprese?
R. No, l'art. 3 comma 2 del Decreto 37/08 stabilisce che il Responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa diversamente da quanto prevedeva la precedente normativa che, pur confermando il principio di "immedesimazione", inteso come rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa, consentiva la duplice immedesimazione (circolare n. 3439/c del 27 marzo 1998). Vista l'importante ricaduta della nuova disposizione, il Ministero dello sviluppo economico con parere del 23 aprile
3) D. Qualora l'impianto richieda la redazione di un progetto da parte di un professionista iscritto ad apposito albo, quest'ultimo deve firmare insieme con l'installatore la dichiarazione di conformità?
R. No, la dichiarazione di conformità (DICO) deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa (il dichiarante) e dal responsabile tecnico. Qualora il titolare o legale rappresentante dell'impresa sia anche il responsabile tecnico, il titolare o legale rappresentante firmerà
4) D. Chi redige il progetto dell'impianto?
R. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto 37/08 il progetto, obbligatorio per le attività di installazione, trasformazione e ampliamento di tutti gli impianti di cui all'art. 1 comma 2 lett. a), b), c), d), e), g), è redatto:
da un professionista iscritto all'albo secondo la specifica competenza tecnica richiesta, per gli impianti "sopra soglia"; oppure
dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, per gli impianti "sotto soglia". In questi casi il progetto consiste nello schema dell'impianto realizzato.
5) D. Dove va depositato il progetto e chi lo deposita?
R. Nei casi di rifacimento o installazione di nuovi impianti (lett. a), b), c), d), e), g)) relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, il progetto, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere depositato dall'impresa installatrice, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a DIA, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato
6) D. Il progetto va depositato anche per gli impianti di allarme o sicurezza?
R. In proposito si richiama
"La delicatezza della problematica connessa con gli impianti di allarme o sicurezza non esime dall'obbligo della progettazione, ma impone certamente che il progetto - in tutte le sue articolazioni - non possa essere portato a conoscenza di persone diverse dal responsabile della sicurezza dell'Istituto di credito e dalla ditta esecutrice. Ciò evidentemente comporta che dalla dichiarazione di conformità vengano omessi non solo tutti i riferimenti tecnici (diversi dalle norme di riferimento) ma anche il relativo progetto. Per le omissioni sopra accennate potrà essere indicata la causale ed il responsabile della sicurezza a cui fare riferimento."
7) D. E' cambiato il modulo di dichiarazione di conformità (DICO)?
R. Si, il modulo della DICO di cui al DM 20/2/92 è stato sostituito da due nuovi moduli allegati al decreto 37/2008:
Allegato I - modulo di dichiarazione di conformità per le imprese installatrici;
Allegato II - modulo di dichiarazione di conformità per le imprese non installatrici.
Il nuovo modulo ministeriale per le imprese installatrici prevede, rispetto al precedente, anche la firma del responsabile tecnico oltre alla firma del dichiarante (titolare o legale rappresentante dell'impresa).
Nel vecchio modulo di cui al DM 20/02/92, invece, la firma del responsabile tecnico era necessaria solo per la copia da inviare alla Camera di commercio. Infine si segnala che il nuovo modulo della DICO per le imprese installatrici non prevede la firma per ricevuta del committente. A tal proposito si consiglia comunque di prevedere uno spazio per tale firma.
8) D. Quando si utilizza l'allegato II al Decreto 37/08?
R. L'allegato II al Decreto contiene il modulo di dichiarazione di conformità per gli uffici tecnici interni di imprese non installatrici, autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile tecnico possiede i requisiti previsti all'articolo 4.
Infatti, a tali uffici tecnici, che si ribadisce possono operare solo all'interno dell'impresa di appartenenza, dovrà essere preposta una persona in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dal decreto.
9) D. Gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità
R. Gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità per le imprese installatrici (allegato I) sono:
la relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
il progetto dell'impianto oppure lo schema dell'impianto realizzato se "sotto soglia";
riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;
copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.
Gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità per gli uffici tecnici interni di imprese non installatrici (allegato II) sono gli stessi di cui sopra ad eccezione del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.
10) D. Chi può redigere la dichiarazione di rispondenza?
R. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto può essere sostituito (art. 7 comma 6, del decreto 37/08), per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, da una dichiarazione di rispondenza (DIRI), resa:
da un professionista iscritto all'albo per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno 5 anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti; oppure
da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, per gli impianti "sotto soglia".
11) D. Ampliamento della sfera di applicazione della disciplina a tutte le categorie di edifici. Abilitazione per le imprese già operanti.
R. Il decreto 37/2008 non prevede una fase transitoria di prima applicazione, tuttavia il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere del 23 aprile 2008 di risposta ai primi quesiti posti da Assistal, riconosce a tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l'attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90 il diritto di conseguire il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio delle attività classificate ai sensi dell'art. 1 del Regolamento, per le lettere e specifiche voci, secondo l'iscrizione al Registro delle imprese o all' Albo provinciale delle imprese artigiane, rimettendo alle Camere di Commercio ed alle Commissioni Provinciali per l' Artigianato (CPA) l'accertamento dell'attività impiantistica effettivamente svolta dalle imprese interessate, ove non univocamente risultante dall'iscrizione.
12) D. Maturazione dei requisiti tecnico-professionali nelle situazioni pendenti.
R. Il Ministero dello Sviluppo Economico, a fronte del prolungamento dei periodi di esperienza lavorativa e professionale previsti dal DM 37/08, ha precisato con parere del 23 aprile 2008 che in sede di prima applicazione devono essere tutelate, in conformità al generale principio dell'ordinamento circa la successione delle norme nel tempo (tempus regit actum), le posizioni pendenti dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del Decreto, hanno già maturato i requisiti secondo i termini ed i criteri previsti dalla precedente disciplina, riconoscendo ai medesimi la relativa qualificazione tecnico-professionale necessaria all'esercizio di un'impresa di installazione, ancorché presentino la relativa domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese dopo l'entrata in vigore del Regolamento.
13) D. Laurea magistrale e laurea breve
R. In risposta ai quesiti concernenti il disposto di cui all'art. 4, lettera a), secondo cui sono abilitati all'esercizio dell'attività i soggetti in possesso di laurea in materia tecnica specifica, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato con parere del 23 aprile 2008 che "tale termine deve riferirsi, in relazione alla lettera e alla ratio della norma, alla laurea "magistrale" e non anche al diploma triennale (laurea breve)".
14) D. Realizzazione ed installazione degli impianti a regola d'arte. Normativa tecnica applicabile
R. Contrariamente a quanto previsto dal DPR. n. 447/91 (art. 5, commi 4 e 5) in cui si ammetteva la possibilità di adottare norme tecniche diverse da quelle UNI e CEI purché dette norme garantissero un livello di sicurezza equivalente, il nuovo decreto 37/08 fa riferimento esclusivo alle norme tecniche nazionali ed europee.
In particolare l'Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato con parere del 23 aprile 2008 che "la normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo (art. 6)".
15) D. Responsabilità dell'installatore nel caso di rifacimento parziale dell'impianto
R. Quanto alla dichiarazione di conformità, il DM 37/08 disciplina il caso di modifiche degli impianti preesistenti affermando che la dichiarazione viene rilasciata al termine dei lavori previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto (art. 7, comma 1), e specifica che la dichiarazione, riferendosi alla sola parte dell'impianto oggetto dell'opera di rifacimento parziale, tiene conto della sicurezza e della funzionalità dell'intero impianto e deve espressamente indicare la "compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell' impianto." Al riguardo, si ritiene che la nota sia del tutto univoca nel ricondurre la responsabilità dell'installatore esclusivamente agli interventi effettuati, fermo restando il suo obbligo di verificare che il nuovo intervento non determini situazioni di pericolo in relazione alle condizioni dell'impianto sul quale interviene la modifica.(Parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2008)
16) D. Manutenzione ordinaria
R. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DM 37/08 l'attività di manutenzione ordinaria non comporta la redazione del progetto ne' il rilascio dell'attestazione di collaudo, ne' l'osservanza dell'obbligo per il committente di affidare i lavori ad imprese abilitate. Il DM 37/08 ripropone quindi la stessa disposizione che era già contenuta nella precedente L. 46/90 (art. 12, comma 1). Tuttavia la nuova definizione di manutenzione ordinaria del DM 37/08 (art. 2, comma 1, lett. d), rispetto alla precedente del DPR 447/91(art. 8, comma 2), lascia spazio ad una maggiore discrezionalità tra manutenzione ordinaria e straordinaria.
La nuova definizione di manutenzione ordinaria comprende infatti "gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore". Stante quanto sopra l'impresa installatrice, attraverso il rilascio delle istruzioni per l'uso e la manutenzione, potrà evidenziare gli interventi manutentivi che richiedono l'affidamento ad imprese abilitate indicando, se è il caso, anche la periodicità degli stessi.
17) D. Impianti telefonici
R. Le attività di installazione e ampliamento di impianti telefonici interni collegati alla rete esterna ("pubblica") sono regolate dalla Legge 109/91 e dal relativo regolamento attuativo DM 314/92, secondo cui ai fini dell'installazione, del collaudo, dell'allacciamento e della manutenzione delle apparecchiature terminali abilitate a comunicare con la rete esterna di telecomunicazioni, l'impresa debba munirsi di apposita autorizzazione secondo le classi ed i requisiti di cui all'allegato 13 del DM 314/92.
In particolare, tale autorizzazione, rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (ora Ministero delle comunicazioni) è richiesta se l'impianto telefonico è collegato a più di due linee urbane (art. 5 DM 314/92).
Resta inteso che qualora l'impianto telefonico interno non sia collegato alla rete esterna, è richiesta l'abilitazione alla lett. b del DM 37/08.
18) D. Requisiti di sicurezza minimi per gli impianti elettrici ante 13 marzo 1990
R. Il decreto 37/2008 prevede all'art. 6 comma 3 che gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990, data di entrata in vigore della L. 46/90, si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA. Le suddette 4 protezioni minime erano previste anche dalla precedente normativa (2° capoverso del comma 8, art. 5, DPR 447/91), tuttavia il decreto 37/08 ne limita l'applicazione solo agli impianti elettrici residenziali. Questa limitazione non restringe tuttavia di molto la gamma degli impianti che possono usufruire di tale sanatoria in quanto per gli ambienti di lavoro le soprarichiamate protezioni sono previste da altre normative quali il DPR 547/1955.
19) D. Impianti luminosi pubblicitari
R. Malgrado la nuova definizione di impianto elettrico di cui all'art. 2 comma 1 lett. e del DM 37/08 non contenga l'esplicito riferimento, previsto dal DPR 447/91, agli impianti luminosi pubblicitari, si ritiene che la definizione stessa comprenda anche tale tipologia di impianti in quanto la definizione fa riferimento agli impianti "posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici".
Fonte: Assistal