Sono due i documenti ai quali far riferimento: Il DM 20/05/1992 (edifici destinati a musei, gallerie esposizioni o mostre) ed il DPR 30/06/1995 (edifici destinati a biblioteche o archivi).
Decreto Ministeriale 20 maggio 1992 n. 569
Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre. (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 31 maggio 1992)
Art. 10 – Gestione della sicurezza
Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinato dal presente regolamento, deve nominare il responsabile delle attività svolte al suo interno (direttore del museo) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza. Il quale deve verificare che siano mantenuti efficienti ed in buono stato gli impianti esistenti nell’edificio. In particolare, per gli impianti elettrici, deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione.
Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso i predetti impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni;
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418
Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi. (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 1995)
Art 9 – Gestione della sicurezza
Per gli impianti elettrici deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione ed a segnalare al responsabile dell’attività eventuali carenze e/o malfunzionamento, per gli opportuni provvedimenti. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso tutti gli impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni;
Edifici di interesse storico/artistico
Pubblicato: 31 luglio 2013
Categoria: Guide e approfondimenti