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Dichiarazione di conformità per impianti non oggetto del decreto 37/08

Pubblicato: 13 giugno 2019 Categoria: Guide e approfondimenti

Il decreto 22 gennaio 2008 n.37 (il “37/08”) non si applica a tutti gli impianti indistintamente, ma solo quelli all’interno degli edifici e nelle relative pertinenze. Quale documentazione va presentata, quindi, per gli impianti non oggetto del decreto 37/08?

Dichiarazione di conformità per impianti non oggetto del decreto 37/08

 

Impianti non oggetto del decreto 37/08... quale documentazione?

 

Il decreto 22 gennaio 2008 n.37 (il “37/08”) non si applica a tutti gli impianti indistintamente, ma solo quelli all’interno degli edifici e nelle relative pertinenze. Il campo di applicazione del decreto è il seguente:

 

Art. 1. Ambito di applicazione


1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

 

Risulta evidente che un impianto installato completamente all’aperto non è soggetto alle regole contenute nel documento. Alcuni esempi piuttosto diffusi sono gli impianti di illuminazione pubblica o gli impianti di processo.

In questi casi per l’impresa installatrice non è obbligatorio rilasciare una dichiarazione di conformità, tuttavia può essere richiesto dal committente (ed è assai opportuno) il rilascio un documento equivalente. Tale documento può essere compilato sulla base di quanto riportato sul modello della dichiarazione di conformità del 37/08, ma con alcune sostanziali differenze. Si tratta di un documento redatto su base volontaria che deve attestare il rispetto della regola dell’arte, ovvero secondo quanto stabilito dalla Legge 186/68 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”:

 

Art. 1.

Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte.

 

Art. 2

I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d’arte.

 

Sarà quindi possibile indicare a quali norme si è fatto riferimento per l’installazione e definire una serie di allegati che possono servire a qualificare l’operato dell’impresa installatrice. A differenza dell’allegato I del decreto 37/08 gli allegati non sono “obbligatori”, ma chi compila può decidere cosa allegare, o lo può concordare preventivamente con il committente. Ad esempio può allegare il rapporto di verifica iniziale con le attività di cui al capitolo 61 della Norma CEI 64-8. Scaricando la presente guida è possibile trovare come Allegato I un esempio da compilare.

 

Scarica la guida con l'allegato