Denunce e verifiche

Pubblicato: 10 settembre 2004 Categoria: Guide e approfondimenti
Verifiche iniziali e periodiche

Le verifiche possono essere iniziali e, per i cantieri di lunga durata, periodiche. Le verifiche iniziali rappresentano l’ultima fase di lavorazione dell’impianto elettrico di cantiere. Vengono eseguite prima della messa in funzione dell’impianto e costituiscono l’insieme di operazioni mediante le quali si vuole comprovare la rispondenza dell’impianto alle norme di sicurezza e alla legge.

Con il rilascio della dichiarazione di conformità l’installatore dichiara, assumendosene tutte le responsabilità, di aver eseguito con esito positivo le verifiche iniziali ai fini del corretto funzionamento e della sicurezza. Le verifiche iniziali sono espressamente richieste dalla legge 46/90 relativamente alla dichiarazione di conformità e devono essere svolte scrupolosamente secondo i dettami delle diverse Norme CEI.

Non effettuare le verifiche espone l’installatore a gravi conseguenze perché la dichiarazione rilasciata risulterebbe in parte falsa. La verifica iniziale comprende un esame a vista e delle prove che presuppongono l’uso di appositi strumenti.


Le verifiche a vista intendono rilevare:

  • per la protezione contro i contatti diretti, la presenza di involucri adeguati con grado di protezione minimo IP44, la presenza di quadri ASC da cantiere, l’integrità dell’isolamento dei vari componenti elettrici
  • la corretta scelta delle sezioni dei cavi e in relazione alla portata e alla caduta di tensione;
  • la corretta taratura dei dispositivi di protezione;
  • la corretta scelta delle sezioni e della colorazione dei conduttori di neutro (azzurro chiaro) e di protezione (giallo-verde);
  • la corretta identificazione dei circuiti nei quadri;
  • la presenza di eventuali cartelli monitori;
  • la verifica dei corretti gradi di protezione (minimo IP44);


Le prove intendono verificare:

  • la continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali quando necessari;
  • misura della resistenza di isolamento dei conduttori;
  • la misura della resistenza di terra e il corretto coordinamento con i dispositivi di protezione contro i contatti indiretti;
  • la funzionalità delle protezioni differenziali;
  • verifica della protezione per separazione elettrica quando presente;
  • prove di polarità e di funzionamento dei dispositivi di protezione


Per i cantieri di lunga durata è bene che si prevedano verifiche periodiche con cadenza semestrale. Le verifiche possono essere a vista oppure, secondo necessità, eseguite mediante apposita strumentazione e devono almeno comprendere:

  • verifica della funzionalità degli organi di sezionamento e arresti di emergenza;
  • verifica di funzionalità delle protezioni differenziali;
  • verifica a vista della integrità e tenuta delle custodie e pressacavi;
  • verifica dell’integrità delle guaine dei cavi con posa a vista;
  • verifica dell’integrità dei cordoni prolungatori, guaina cavi, pressacavo;
  • verifica della continuità dei conduttori di protezione;
  • verifica a vista dell’integrità dell’impianto di terra;
  • verifica del coordinamento delle protezioni con le condutture.

Dichiarazione di conformità e denunce

Gli impianti di cantiere rientrano nel campo d’applicazione della legge 46/90 ma sono esclusi dall’obbligo di progettazione. L’obbligo rimane invece per la dichiarazione di conformità alla regola dell’arte, rilasciata dall’installatore al termine dei lavori dopo che ha eseguito le verifiche prescritte dalle Norme CEI 64-8.

La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti alla omologazione degli impianti compresi gli impianti di terra e gli eventuali impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. La dichiarazione di conformità deve essere compilata e sottoscritta dall’installatore secondo il modello previsto dal DM 20/02/92. Deve riportare la descrizione dell’impianto, i riferimenti normativi di riferimento e l’indirizzo del luogo di installazione dell’impianto.

Nei cantieri sono quasi sempre presenti dei lavoratori subordinati o ad essi equiparati (DPR 547/55) e quindi normalmente vige l’obbligo di denuncia dell’impianto di terra. Per quanto riguarda gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (DPR 547/55), la denuncia è obbligatoria per:

  • le attività elencate nel DPR 689/59;
  • i camini industriali, pericolosi per ubicazione ed altezza;
  • le strutture metalliche di notevoli dimensioni situate all’aperto con riferimento rispettivamente agli artt. 38a, 38b e 39 dello stesso DPR 547/55.

Nei cantieri sono in genere presenti strutture metalliche all’aperto come gru, ponteggi, ecc. Queste, se risultano autoprotette come più sopra indicato, non sono da considerare di notevoli dimensioni e pertanto non devono essere denunciate.

Quando vige l’obbligo della denuncia il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare la dichiarazione di conformità, entro trenta giorni dalla messa in esercizio degli impianti, all’ISPESL ed all’ASL (o ARPA) territorialmente competenti.

Secondo quanto disposto dal DPR 462/01, il datore di lavoro è poi tenuto a mantenere in efficienza gli impianti mediante una regolare manutenzione che può comportare anche la necessità di effettuare ad intervalli regolari prove e misure, ed a far eseguire verifiche periodiche degli impianti, fissate ogni due anni per i cantieri, da uno dei seguenti soggetti indicati dal DPR sopraccitato:

  • ASL, nelle regioni in cui le verifiche impiantistiche sono svolte dalle strutture funzionali dell’ASL;
  • ARPA, nelle regioni in cui le verifiche impiantistiche sono svolte dalle strutture funzionali dell’ARPA;
  • Organismi autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

Allegati scaricabili
Guida agli impianti elettrici nei cantieri

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