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Delibera AEEG 247/04 – anni 2006 e 2007 (prima parte)

Pubblicato: 7 ottobre 2012 Categoria: Guide e approfondimenti
Delibera AEEG 247/04 – anni 2006 e 2007 (prima parte)
L’Autorità per l’energia elettrica e per il gas (AEEG), con la delibera n. 247/04 del 28 dicembre 2004, ha definito le modalità e i requisiti necessari affinché i clienti alimentati in alta e media tensione possano ottenere indennizzi automatici, a partire dal 2006, nel caso subiscano un numero annuo di interruzioni senza preavviso lunghe superiore agli standard di qualità definiti dall’Autorità.

L\'introduzione degli indennizzi automatici per i clienti in alta e media tensione che subiscono un elevato numero di interruzioni nella fornitura di elettricità è un provvedimento innovativo, dal quale l\'Autorità si aspetta una ulteriore riduzione delle interruzioni, fino al 7-10%, rispetto al miglioramento già atteso del 20-25% sulle interruzioni del 2002. La filosofia seguita è quella di far partecipare all’elevamento della qualità del servizio anche i clienti, per ora solo AT e MT, ma poiché le interruzioni in alta e media tensione hanno ricadute anche in bassa tensione, è atteso un beneficio complessivo in termini di continuità e sicurezza del servizio anche per le famiglie.

Per avere diritto agli indennizzi, i clienti di alta e media tensione dovranno dimostrare di aver installato nei propri impianti apparecchi di protezione in grado di evitare che eventuali interruzioni provocate da guasti all\'interno dei propri impianti di utenza si riverberino sulla rete, andando a danneggiare così gli altri clienti connessi nelle vicinanze. Gli indennizzi automatici saranno finanziati dalle penalità che le imprese distributrici devono pagare se non raggiungono gli obiettivi di qualità previsti nel periodo, definiti dall\'Autorità e valide fino a tutto il 2007. La Delibera 247/04 non fissa obblighi, preferendo una soluzione basata su incentivi economici condizionati non solo dalla condizione di subire un numero eccessivo di interruzioni, ma anche dalla condizione di disporre di impianti di utenza tecnicamente adeguati ad evitare che guasti originati negli impianti di un cliente finale provochino interruzioni ai clienti connessi alla medesima linea.

Gli indennizzi sono proporzionali alla potenza disponibile e al numero di interruzioni subite e sono automatici nel senso che i clienti non devono fare una richiesta esplicita per ottenerli. Tra le condizioni previste, l’Autorità ha definito requisiti tecnici per garantire la selettività delle protezioni, in modo che eventuali guasti monofase e polifase che hanno luogo negli impianti di utenza non provochino interruzioni ai clienti allacciati alla stessa linea. Sono state definite anche le modalità per dichiarare l’adeguamento e per i controlli.

L’adeguamento ai requisiti, come già detto, è su base volontaria e interessa tutti i clienti di alta e media tensione. L’Autorità ha previsto un corrispettivo tariffario specifico (CTS) a carico dei clienti esistenti che non adegueranno i propri impianti: entro il 2006 per i clienti più grandi (con potenza disponibile superiore a 500 kW) o entro il 2007 per gli altri clienti. Sono previste comunicazioni individuali ai clienti da parte delle imprese distributrici, che li informa sulle interruzioni con o senza preavviso che hanno subito nell’anno precedente; tali comunicazioni non vanno confuse con quelle inviate dalle imprese distributrici per il cambio di stato del neutro sulle proprie reti MT.

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Allegati scaricabili
Guida alla Delibera AEEG 247/04 - anno 2006 e 2007


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