Decreto Ministeriale 28 aprile 2005

Pubblicato: 27 giugno 2005 Categoria: Notizie tecnico normative

Regola tecnica di prevenzione incendi per le centrali termiche alimentate da combustibili liquidi

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, è stata emessa una nuova regola tecnica di prevenzione incendi (DM 28 aprile 2005) che riguarda le centrali termiche alimentate da combustibili liquidi (olio combustibile, gasolio o combustibile liquido di origine vegetale).
Questa nuova regola tecnica va a sostituire tutte le precedenti disposizioni in materia (in particolare la circolare 73/71) con alcune disposizioni transitorie tra il nuovo ed il vecchio regime.
Il decreto, che entra in vigore il 19 luglio 2005, si applica agli impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (30.000 kcal/h) di nuova realizzazione, alimentati da combustibili liquidi, per la climatizzazione di edifici e ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore, per i forni da pane e altri laboratori artigiani, per lavaggio biancheria e sterilizzazione, per cucine e lavaggio stoviglie. Per gli impianti già esistenti, valgono le seguenti disposizioni:

  • Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del DM 28/04/05 e di portata termica superiore a 116 kW (100.000 kcal/h), purché approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base alla normativa già vigente, non e' richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta. In ogni caso successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui sopra richiedono l'adeguamento alle disposizioni del DM 28/04/05;

  • Gli impianti esistenti in possesso del nullaosta provvisorio di cui alla legge 818/84, devono essere adeguati alle disposizioni entro tre anni dall'entrata in vigore del DM 28/04/05, cioè entro il 19/07/08, con l'esclusione dei requisiti di ubicazione, di accesso e di aerazione dei locali per i quali può essere applicata la normativa già vigente;

  • Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del DM 28/04/05 e di portata termica non superiore a 116 kW, purché realizzati in conformità alla normativa già vigente, non e' richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica tale da non comportare il superamento di 116 kW.

Alcune prescrizioni di sicurezza da applicarsi alle nuove centrali termiche alimentate da combustibili liquidi sono le seguenti:

  • Più apparecchi termici installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti (cioè in assenza di separazioni almeno REI 30), sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi. (ad esempio due caldaie di 20 kW ciascuna formano un unico impianto da 40 kW a cui va quindi applicato il DM 28/04/05);

  • Gli apparecchi possono essere installati:
    1. all'aperto;
    2. in locali esterni;
    3. in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito;
    4. in serre.

  • Nel caso di apparecchi per la climatizzazione di edifici e ambienti per la produzione centralizzata di acqua calda, surriscaldata, e/o vapore (centrali termiche) i locali, se inseriti all’interno di un fabbricato destinato anche ad altro uso, devono essere destinati esclusivamente agli impianti termici. Lungo il perimetro dell'apparecchio e' consentito il passaggio dei canali da fumo e delle condotte aerotermiche, delle tubazioni dell'acqua, del combustibile, del vapore e dei cavi elettrici a servizio dell'apparecchio stesso;

Due disposizioni di interesse elettrico sono le seguenti:

Comando di emergenza: secondo il DM 28/04/05, per gli impianti termici di potenza superiore ai 35 kW “l'interruttore generale a servizio dei locali di cui ai punti 4.2 e 6.1 (4.2 = locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore; 6.1 = locali per deposito di combustibile liquido) deve essere installato all'esterno dei locali stessi, in posizione segnalata e facilmente accessibile. Negli altri casi deve essere collocato lontano dall'apparecchio utilizzatore, in posizione segnalata e facilmente raggiungibile e accessibile”;

Segnaletica di sicurezza: per impianti termici di potenza superiore ai 35 kW, la segnaletica di sicurezza deve essere conforme al Dlgs 493/96, n. 493 e deve richiamare l'attenzione sui divieti e sulle limitazioni imposti nonché segnalare la posizione della valvola esterna di intercettazione e dell'interruttore elettrico generale;