Contributo in conto scambio

Pubblicato: 25 novembre 2009 Categoria: Altro
Contributo in conto scambio

La Deliberazione Arg/elt n. 74/08 definisce un contributo, detto contributo in conto scambio, il quale rappresenta l’ammontare calcolato a garanzia, al più, dell’equivalenza tra quanto pagato dall’utente dello scambio (soggetto a cui è erogato lo scambio sul posto), limitatamente alla quantità di energia elettrica prelevata, ed il valore dell’energia elettrica immessa in rete per il tramite di un punto di scambio.

Il valore del contributo in conto scambio, espresso in euro, è dato dalla somma fra il minor valore del controvalore CEi (pari al prodotto fra la quantità di energia elettrica immessa ed il prezzo zonale orario), e il termine OE (onere sostenuto per l’acquisto dell’energia elettrica prelevata) ed il prodotto tra il termine CUs (parte unitaria variabile dell’onere sostenuto da ciascun utente dello scambio, per il pagamento dei servizi di trasporto e di dispacciamento) e l’energia elettrica scambiata (Es).

CS = (minore valore fra CEi e OE) + (CUs * Es)

dove:
Es è l’energia elettrica scambiata, relativamente ad un anno solare, pari al valore minimo tra il totale dell’energia elettrica immessa (Ei = Energia prodotta - Energia autoconsumata) ed il totale dell’energia elettrica prelevata nel punto di scambio.
In altre parole, il CS è la somma di due contributi: la quota energia (minore valore fra CEi e OE) e la quota servizi (CUs * Es).

Il contributo in “quota energia” permette, al più, la restituzione di quanto sostenuto dal cliente come onere in prelievo per la sola componente energia (OE) riferita al contratto di fornitura “in prelievo”, ovvero alla propria “bolletta elettrica”.
L’eventuale maggior valore dell’energia elettrica immessa in rete che ecceda la componente energia riferita all’onere sostenuto in prelievo (OE), sarà valorizzato dal Gse come credito per gli anni successivi (venendo, quindi, meno il precedente meccanismo di accumulo dei crediti di energia per tre anni successivi - Del. 28/06).

Il contributo in “quota servizi”, invece, permette la restituzione al cliente dell’onere sostenuto per l’utilizzo della rete (ovvero per gli oneri relativi al trasporto, alla misura, al dispacciamento, agli oneri generali di sistema) per la quantità di energia scambiata annualmente con la rete (Es).
A tale proposito ricordiamo che l’energia elettrica scambiata annualmente con la rete è uguale, secondo la definizione riportata in delibera, al minimo valore fra l’energia prelevata dalla rete e l’energia immessa nella rete stessa:
Es = min (Ei; Ep).

Il Gse procederà, quindi, a verificare se il termine OE è inferiore al termine CEi, e l’eventuale differenza tra CEi ed OE sarà:
- per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riportata a credito per gli anni solari successivi a quello a cui è riferita;
- nel caso di impianti cogenerativi ad alto rendimento per i quali l’utente dello scambio ha optato per la gestione a credito delle eventuali eccedenze, riportata a credito per gli anni solari successivi a quello a cui è riferita, secondo quanto previsto nel punto precedente;
- nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento per i quali l’utente dello scambio ha optato per la vendita delle eventuali eccedenze, riconosciuta dal Gse all’utente dello scambio quale ricavo di vendita dell’energia elettrica eccedentaria.

A tale riguardo, la Delibera Arg/elt 184/08 stabilisce che, nel caso in cui l’utente dello scambio sia un cliente non dotato di partita iva, l’onere Opr (l’onere sostenuto dall’utente dello scambio, espresso in euro, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica prelevata, inclusivo degli oneri relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento, al netto delle imposte (Opr), relativo all’anno precedente utile al calcolo del termine OE) sostenuto dall’utente dello scambio viene espresso in euro al lordo dell’iva e delle accise.
In tutti gli altri casi, l’onere Opr sostenuto dall’utente dello scambio viene espresso in euro al lordo delle accise e al netto dell’iva.

Per quanto riguarda l’erogazione del contributo in conto scambio CS, il Gse eroga un acconto su base trimestrale utilizzando le misure dell’energia immessa in rete trasmesse dai distributori locali cui l’impianto di produzione è connesso ed effettuando una stima sull’onere sostenuto dal cliente per il prelievo di energia elettrica dalla rete per gli usi finali del cliente.
Su base annuale (anno solare) il Gse procede al conguaglio del contributo in conto scambio, utilizzando le letture trasmesse dai distributori locali e l’onere sostenuto in prelievo trasmesso dall’impresa di vendita che ha fatturato i prelievi al cliente nell’anno solare di riferimento.

Pertanto, l’acconto sarà accreditato trimestralmente entro il 15° giorno lavorativo del terzo mese del trimestre successivo a quello di competenza, mentre il conguaglio è accreditato annualmente entro il 15° giorno lavorativo del mese di giugno successivo dell’anno solare di riferimento (a+1).
Per accedere al nuovo servizio di scambio sul posto i titolari degli impianti in esercizio al 31 dicembre 2008 hanno dovuto sottoscrivere una nuova convenzione con il Gse.