La Deliberazione Arg/elt n. 74/08 definisce un contributo, detto contributo in conto scambio, il quale rappresenta l’ammontare calcolato a garanzia, al più, dell’equivalenza tra quanto pagato dall’utente dello scambio (soggetto a cui è erogato lo scambio sul posto), limitatamente alla quantità di energia elettrica prelevata, ed il valore dell’energia elettrica immessa in rete per il tramite di un punto di scambio.
Il valore del contributo in conto scambio, espresso in euro, è dato dalla somma fra il minor valore del controvalore CEi (pari al prodotto fra la quantità di energia elettrica immessa ed il prezzo zonale orario), e il termine OE (onere sostenuto per l’acquisto dell’energia elettrica prelevata) ed il prodotto tra il termine CUs (parte unitaria variabile dell’onere sostenuto da ciascun utente dello scambio, per il pagamento dei servizi di trasporto e di dispacciamento) e l’energia elettrica scambiata (Es).
CS = (minore valore fra CEi e OE) + (CUs * Es)
dove:
Es è l’energia elettrica scambiata, relativamente
ad un anno solare, pari al valore minimo
tra il totale dell’energia elettrica immessa (Ei = Energia prodotta - Energia autoconsumata)
ed il totale dell’energia elettrica
prelevata nel punto di scambio.
In altre parole, il CS è la somma di due contributi:
la quota energia (minore valore fra
CEi e OE) e la quota servizi (CUs * Es).
Il contributo in “quota energia” permette,
al più, la restituzione di quanto sostenuto
dal cliente come onere in prelievo per la sola
componente energia (OE) riferita al contratto
di fornitura “in prelievo”, ovvero alla propria
“bolletta elettrica”.
L’eventuale maggior
valore dell’energia elettrica immessa in rete che ecceda la componente energia riferita
all’onere sostenuto in prelievo (OE), sarà valorizzato
dal Gse come credito per gli anni
successivi (venendo, quindi, meno il precedente
meccanismo di accumulo dei crediti di
energia per tre anni successivi - Del. 28/06).
Il contributo in “quota servizi”, invece, permette
la restituzione al cliente dell’onere sostenuto
per l’utilizzo della rete (ovvero per
gli oneri relativi al trasporto, alla misura,
al dispacciamento, agli oneri generali di sistema)
per la quantità di energia scambiata
annualmente con la rete (Es).
A tale proposito ricordiamo che l’energia
elettrica scambiata annualmente con la rete
è uguale, secondo la definizione riportata in
delibera, al minimo valore fra l’energia prelevata
dalla rete e l’energia immessa nella rete
stessa:
Es = min (Ei; Ep).
Il Gse procederà, quindi, a verificare se il termine
OE è inferiore al termine CEi, e l’eventuale
differenza tra CEi ed OE sarà:
-
per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili,
riportata a credito per gli anni solari
successivi a quello a cui è riferita;
-
nel caso di impianti cogenerativi ad alto
rendimento per i quali l’utente dello scambio
ha optato per la gestione a credito delle
eventuali eccedenze, riportata a credito
per gli anni solari successivi a quello a cui è
riferita, secondo quanto previsto nel punto
precedente;
-
nel caso di impianti di cogenerazione ad alto
rendimento per i quali l’utente dello scambio
ha optato per la vendita delle eventuali
eccedenze, riconosciuta dal Gse all’utente
dello scambio quale ricavo di vendita dell’energia
elettrica eccedentaria.
A tale riguardo, la Delibera Arg/elt 184/08 stabilisce che, nel caso in cui l’utente dello
scambio sia un cliente non dotato di partita
iva, l’onere Opr (l’onere sostenuto dall’utente
dello scambio, espresso in euro, per l’approvvigionamento
dell’energia elettrica prelevata,
inclusivo degli oneri relativi ai servizi di
trasporto e di dispacciamento, al netto delle
imposte (Opr), relativo all’anno precedente
utile al calcolo del termine OE) sostenuto
dall’utente dello scambio viene espresso in
euro al lordo dell’iva e delle accise.
In tutti
gli altri casi, l’onere Opr sostenuto dall’utente
dello scambio viene espresso in euro al
lordo delle accise e al netto dell’iva.
Per quanto riguarda l’erogazione del contributo in conto scambio CS, il Gse eroga un
acconto su base trimestrale utilizzando le
misure dell’energia immessa in rete trasmesse
dai distributori locali cui l’impianto di
produzione è connesso ed effettuando una
stima sull’onere sostenuto dal cliente per il
prelievo di energia elettrica dalla rete per gli
usi finali del cliente.
Su base annuale (anno
solare) il Gse procede al conguaglio del contributo
in conto scambio, utilizzando le letture
trasmesse dai distributori locali e l’onere
sostenuto in prelievo trasmesso dall’impresa
di vendita che ha fatturato i prelievi al cliente
nell’anno solare di riferimento.
Pertanto, l’acconto sarà accreditato trimestralmente
entro il 15° giorno lavorativo del
terzo mese del trimestre successivo a quello
di competenza, mentre il conguaglio è accreditato
annualmente entro il 15° giorno
lavorativo del mese di giugno successivo
dell’anno solare di riferimento (a+1).
Per accedere al nuovo servizio di scambio sul
posto i titolari degli impianti in esercizio al
31 dicembre 2008 hanno dovuto sottoscrivere
una nuova convenzione con il Gse.