
Le strutture alberghiere, dopo la valutazione del rischio d’incendio, possono essere classificate come “ambienti a maggior rischio d’incendio” oppure ambienti “ordinari”.
La norma Cei 64-8 sezione 751, prende in esame una serie di parametri per valutare se un ambiente risulta a maggior rischio d’incendio, tra cui: la densità di affollamento, la capacità di deflusso dell’affollamento, l’entità del danno ad animali e cose, il comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali utilizzati nella costruzione dell’edificio e la presenza di materiale combustibile.
La Norma non indica con precisione quali sono gli ambienti a maggior rischio d’incendio ma lascia la decisione conclusiva al committente, sulla base di una valutazione più generale del rischio d’incendio (questa decisione, viene generalmente affidata al progettista).
In assenza di valutazioni sul rischio d’incendio, sono considerati ambienti “marci” le attività elencate nel D.M. 16/02/1982, i cui progetti sono soggetti all’esame e al parere preventivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato Prevenzione Incendi Cip (non tutte le attività sono luoghi “marci”); sono individuati al n° 84 dell’elenco: gli alberghi, le pensioni, i motel, i dormitori e simili con oltre 25 posti letto.
L’impianto elettrico nelle strutture alberghiere è definito “ordinario” se i posti letto sono inferiori o uguali a 25 per ogni comparto antincendio, se le strutture portanti non sono combustibili o se la classe di compartimento antincendio è inferiore a 30; in tal caso l’impianto elettrico non richiede particolari requisiti di realizzazione. L’ambiente è considerato “a maggior rischio d’incendio”, se le caratteristiche dell’ambiente in esame ricadono in una delle tre tipologie descritte negli articoli della norma Cei 64-8 (ex allegati A, B e C):
- art. 751.03.2 “...per l’elevata densità di affollamento e per l’elevato tempo di sfollamento in caso d’incendio e per l’elevato danno ad animali e cose...”: in questo caso anche se la struttura non presenta rischio d’incendio, l’eventuale sviluppo comporterebbe conseguenze gravi alle persone, dato il numero elevato di persone presenti nella struttura e la difficoltà di sfollamento in caso d’incendio;
- art. 751.03.3 “...in quanto aventi strutture portanti combustibili...”: appartengono a questa classificazione le strutture alberghiere con la struttura portante realizzata in materiale combustibile, nelle quali l’incendio ne provocherebbe il crollo (chalet, rifugi e baite costruite in legno);
- art.751.03.4 “per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione e deposito di detti materiali...”: questa tipologia viene definita in base alla quantità di materiale combustibile presente.
La realizzazione dell’impianto elettrico nei luoghi “marci”, dovrà rispettare le prescrizioni “comuni” e delle prescrizioni “aggiuntive”, queste ultime riferite agli ambienti definiti dagli articoli 751.03.2, 751.03.3 e 751.03.4.
Se gli ambienti della struttura alberghiera dovessero rientrare in più articoli di quelli sopra citati, le prescrizioni “aggiuntive” si sommano. In questo articolo tratteremo solo la parte relativa all’installazione dei componenti elettrici negli ambienti “marci”.