Pubblicato: 17 marzo 2012
Categoria: Guide e approfondimenti
I soggetti che possono ottenere gli incentivi sono le persone fisiche e
giuridiche, compresi i soggetti pubblici e i condomini di edifici che
rispondano ai seguenti requisiti:
- essere proprietario dell’immobile destinato alla
installazione dell’impianto o, nel caso ad esempio si fosse in affitto o in
un’altra forma di subordinazione, di disporre dell’autorizzazione ad installare
l’impianto sottoscritta dal proprietario. Ad esempio un ente locale quale
provincia, comune, etc. pur non essendo proprietario di un immobile da esso
gestito, può costruire l’impianto e richiedere gli incentivi, previa
autorizzazione del proprietario. Anche un singolo condomino può installare un
impianto fotovoltaico, anche se gli altri condomini non sono interessati, a
patto che installi l’impianto su di un’area di sua proprietà oppure che lo
installi su di un’area di un altro proprietario (es. condominio) che lo abbia
autorizzato.
- essere responsabili degli impianti fotovoltaici,
progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del
DM 28/07/05;
- abbiano presentato al gestore della rete locale alla quale ci si allaccia,
una richiesta di scambio sul posto dell’energia elettrica
prodotta con gli impianti fotovoltaici (solo nel caso si effettui
questa scelta per gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore ai 20 kW).
Mentre prima dell’emanazione del decreto 6 febbraio 2006, era possibile ottenere
gli incentivi per impianti realizzati lontano dal luogo di residenza e di
utilizzo dell’energia, solo se la potenza superava i 20 kW, ora è possibile per
tutti gli impianti. Infatti, il nuovo decreto rende possibile optare per
la cessione in rete dell’energia anche per impianti con potenza non superiore ai
20 kW, per i quali rimane comunque tuttora la possibilità del servizio di
scambio sul posto. Chi avesse realizzato o stesse realizzando impianti
di potenza non superiore a 20 kW, ma che non siano ancora in esercizio, può
passare dallo scambio sul posto alla scelta della cessione di energia.
- non abbiano presentato più di una domanda entro la stessa
scadenza (in pratica due domande nello stesso trimestre) per un
impianto da realizzare nello stesso luogo. E’ invece possibile che lo stesso
proprietario possa presentare, nello stesso trimestre, due o più domande su
immobili posti in luoghi separati;
- avere presentato una dichiarazione (solo per gli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore a 1000 kW) recante impegno a costituire e far pervenire a favore di GRTN, una cauzione definitiva nella misura di 1.000 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, entro trenta giorni dalla data della comunicazione dell’accettazione della domanda.
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