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Capo V del DPR 380/01

Pubblicato: 4 gennaio 2012 Categoria: Guide e approfondimenti
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti (DPR 380/01)

Art. 107 Ambito di applicazione (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma)

  1. Sono soggetti all\'applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d\'uso:
    1. gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell\'energia elettrica all\'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell\'energia fornita dall\'ente distributore;
    2. gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
    3. gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
    4. gli impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all\'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell\'acqua fornita dall\'ente distributore;
    5. gli impianti per il trasporto e l\'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all\'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall\'ente distributore;
    6. gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
    7. gli impianti di protezione antincendio.

Art. 108 Soggetti abilitati (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, è l\'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136)

  1. Sono abilitate all\'installazione, alla trasformazione, all\'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all\'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell\'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
  2. L\'esercizio delle attivita\' di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all\'articolo 109, da parte dell\'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all\'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
  3. Sono, in ogni caso abilitate all\'esercizio delle attività di cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una Società organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
  4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di cui all\'articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall\'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.

Note all\'art. 108: - Il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1934, n. 299, reca: \"Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell\'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell\'economia corporativa\". - La legge 8 agosto 1985, n. 443, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1985, n. 199, reca: \"Legge quadro per l\'artigianato\". - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1992, n. 38, reca: \"Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti\". - Si trascrive l\'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447: \"1. Per l\'esercizio della facoltà prevista dall\'art. 14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista nell\'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti piu\' sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dell\'industria, del commercio e dell\'artigianato.\".

Art. 109 Requisiti tecnico-professionali (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)

  1. I requisiti tecnico-professionali di cui all\'articolo 108, comma 2, sono i seguenti:
    1. laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
    2. oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all\'articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
    3. oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell\'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell\'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita\' di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all\'articolo 107.
  2. É istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità per l\'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive.

Art. 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3) Progettazione degli impianti (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)

  1. Per l\'installazione, la trasformazione e l\'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell\'articolo 107 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell\'ambito delle rispettive competenze.
  2. La redazione del progetto per l\'installazione, la trasformazione e l\'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all\'articolo 119.
  3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio.

Art. 111 Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati

  1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo degli impianti installati il committente è esonerato dall\'obbligo di presentazione dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell\'articolo 107 se, prima dell\'inizio dei lavori, dichiari di volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalità previste dal comma 2.
  2. Il collaudo degli impianti puo\' essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell\'opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori.
  3. Resta salvo il potere dell\'amministrazione di procedere all\'effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso di falsità delle attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 112 Installazione degli impianti (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)

  1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d\'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d\'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell\'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonchè nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d\'arte.
  2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
  3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo.
  4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, saranno fissati i termini e le modalità per l\'adeguamento degli impianti di cui al comma 3.

Art. 113 Dichiarazione di conformità (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9)

  1. Al termine dei lavori l\'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all\'articolo 112. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell\'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonche\', ove previsto, il progetto di cui all\'articolo 110.

Art. 114 Responsabilità del committente o del proprietario (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10)

  1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all\'articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi dell\'articolo 108.

Art. 115 Certificato di agibilità (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11, decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)

  1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia il certificato di agibilità, dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

Art. 116 Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12)

  1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonche\' dall\'obbligo di cui all\'articolo 114, i lavori concernenti l\'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all\'articolo 107. 2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l\'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformita\' di cui all\'articolo 113.

Art. 117 Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)

  1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai com-mi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell\'articolo 107 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l\'impresa installatrice deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell\'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all\'articolo 119.
  2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell\'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all\'articolo 113 deve essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.
  3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, è possibile ricorrere alla certificazione di conformita\' dei lavori ai progetti approvati di cui all\'articolo 111.

Art. 118 Verifiche (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)

  1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l\'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facolta\' di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell\'ambito delle rispettive competenze, di cui all\'articolo 110, comma 1, secondo le modalita\' stabilite dal regolamento di attuazione di cui all\'articolo 119.
  2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.

Art. 119 Regolamento di attuazione (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)

  1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell\'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all\'articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessita\' tecnica dell\'installazione degli impianti, tenuto conto dell\'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.

Note all\'art. 119: - Si trascrive l\'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: \"Art. 17 (Regolamenti). -
  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
    1. l\'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari;
    2. l\'attuazione e l\'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
    3. le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
    4. l\'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
    5. (lettera soppressa).
  2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l\'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l\'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall\'entrata in vigore delle norme regolamentari.
  3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
  4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di \"regolamento\", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
    4-bis. L\'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d\'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l\'osservanza dei criteri che seguono:
    1. riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell\'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l\'amministrazione;
    2. individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita\' eliminando le duplicazioni funzionali;
    3. previsione di strumenti di verifica periodica dell\'organizzazione e dei risultati;
    4. indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
    5. previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell\'ambito degli uffici dirigenziali generali.\".

Art. 120 Sanzioni (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16)

  1. Alla violazione di quanto previsto dall\'articolo 113 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all\'articolo 119, una sanzione amministrativa da 51 a 258 euro. Alla violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da 516 a 5164 euro.
  2. Il regolamento di attuazione di cui all\'articolo 119 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall\'albo di cui all\'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonchè gli aggiornamenti dell\'entita\' delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

Art. 121 Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17)

  1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.

Allegati scaricabili
Istituito l\'albo degli installatori di impianti
Testo del decreto ministeriale
Testo della circolare ministeriale