Pubblicato: 5 novembre 2012
Categoria: Guide e approfondimenti
Art. 22
(Codice deontologico)
- Il codice deontologico per l\'esercizio professionale assicura il corretto esercizio della professione nonché il decoro e il prestigio della professione medesima e garantisce i diritti dei cittadini utenti delle prestazioni professionali. Il codice deontologico afferma i principi della responsabilità professionale, della qualità, della sussidiarietà, della leale concorrenza.
- Il codice deontologico è adottato e periodicamente aggiornato dal Consiglio nazionale, previa consultazione degli Ordini territoriali.
- Il codice deontologico è pubblicato e reso accessibile ai terzi da parte dell\'Ordine professionale.
Art. 23
(Responsabilità disciplinare)
- Il professionista deve:
- rispettare le leggi e il codice deontologico;
- comportarsi in modo conforme alla dignità e al decoro professionale, alla qualità professionale, al rispetto dell’utente, al principio di leale concorrenza;
- provvedere all\'aggiornamento della propria formazione professionale secondo quanto previsto dall\'ordinamento di categoria.
- Il professionista che non ottempera ai doveri di aggiornamento professionale e che interrompe l\'esercizio professionale per un periodo prolungato, secondo i criteri stabiliti dall\'ordinamento di categoria, è radiato dall\'albo.
Art. 24
(Sanzioni disciplinari).
- La violazione delle disposizioni di cui all\'articolo 25 comporta l\'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dall\'ordinamento di categoria nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
- Le sanzioni disciplinari sono proporzionali alla gravità della violazione.
- Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:
- l\'avvertimento, che consiste in un richiamo scritto comunicato all\'interessato;
- la censura, che consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica;
- la sospensione, che consiste nell\'inibizione all\'esercizio della professione da un minimo di un mese a un massimo di due anni;
- la radiazione, che consiste nella cancellazione dall\'albo.
- L\'ordinamento di categoria determina le condizioni e le procedure con le quali l\'iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare dall\'esercizio della professione; in ogni caso la sospensione cautelare non può avere durata superiore a un anno.
- Il professionista radiato può chiedere di essere reiscritto all\'albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione.
- Nel caso di società tra professionisti iscritti all\'albo, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società se la violazione commessa è ricollocabile a direttive impartite dalla società.
- Nel caso di società interprofessionale, la cancellazione da uno degli albi nei quali la società è iscritta è causa legittima di esclusione dei soci iscritti al medesimo albo.
Art. 25
(Procedimento disciplinare).
- Gli ordinamenti di categoria disciplinano, nel rispetto dei princìpi del codice di procedura civile, in quanto compatibili, il procedimento disciplinare, che ha inizio d\'ufficio, su segnalazione del cliente, di chiunque vi abbia interesse, nonché, nell’esercizio dei poteri di vigilanza, su richiesta del Ministro della giustizia.
- Gli ordinamenti di categoria prevedono e disciplinano l\'affidamento dell\'esercizio delle funzioni disciplinari a uno specifico organo, distinto dal consiglio dell\'Ordine territoriale e presieduto da un magistrato.
- Il procedimento disciplinare è svolto assicurando:
- la contestazione degli addebiti;
- il diritto di difesa;
- la distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle giudicanti;
- la motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento;
- la facoltà dell\'esponente con esclusione del potere di impugnativa, salvo quanto previsto dal comma 6.
- L\'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla data della presunta violazione e il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione del procedimento stesso.
- Al procedimento disciplinare di cui al presente articolo non si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
- Avverso i provvedimenti disciplinari emanati dall\'Ordine territoriale è ammesso ricorso al Consiglio nazionale, salvo che l\'ordinamento non preveda impugnazione davanti ad un\'autorità diversa.
- Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che regolano i procedimenti disciplinari delle professioni istituite prima dell\'entrata in vigore della Costituzione.