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Capitolo 4 - (Disposizioni comuni all’esercizio delle professioni intellettuali)

Pubblicato: 5 novembre 2012 Categoria: Guide e approfondimenti
Art. 13.
(Esercizio della professione).
  1. L\'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull\'autonomia e sull\'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

  2. L\'esame di Stato per l\'esercizio professionale di una professione ordinistica non è soggetto a predeterminazione numerica dei posti, salvo eccezioni previste da leggi statali, ed è basato sulla verifica dell\'effettività e dell’utilità del tirocinio.

  3. La professione di notaio è soggetta a predeterminazione numerica in quanto partecipe dell’amministrazione della giustizia. Per l’accesso al notariato deve essere garantito un concorso annuale con disponibilità di posti non inferiore a 350 unità.

Art. 14.
(Liberi professionisti).
  1. La professione è esercitata, sulla base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti di categoria, in forma individuale e in forma associata o societaria ai sensi di quanto previsto dal capo III.

  2. Alla professione, in qualunque forma esercitata, non si applica la sezione I del capo I del titolo II del libro V del codice civile.

  3. La legge stabilisce le professioni il cui esercizio è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato, predisponendo apposite garanzie per assicurare l\'autonomia e l\'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista nonché l’assenza di conflitti di interesse anche in caso di part-time.

Art. 15.
(Professionisti dipendenti).
  1. I professionisti dipendenti esercitano la professione in conformità alle disposizioni della presente legge, fatte salve le incompatibilità previste dagli ordinamenti di categoria e dalla legge.

  2. Nel caso in cui l\'abilitazione professionale costituisca requisito per l\'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l\'iscrizione all\'albo per l\'espletamento delle relative mansioni, ai sensi di quanto previsto dagli ordinamenti di categoria.

  3. I professionisti dipendenti pubblici, nell\'ipotesi di cui al comma 2, sono soggetti alle norme deontologiche, stabilite ai sensi dell\'articolo 23, nel rispetto dei princìpi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

Art. 16.
(Tirocinio ed esame di Stato).
  1. Nell’ordinamento professionale approvato ai sensi dell’art. 3, sono stabiliti le condizioni e i requisiti del tirocinio professionale per l\'ammissione all\'esame di Stato, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

    1. il tirocinio è volto all\'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione;
    2. la durata del tirocinio non può essere superiore a due anni, salvo casi speciali;
    3. il tirocinio è svolto sotto la responsabilità di un professionista iscritto all\'albo, con adeguata anzianità di iscrizione, anche se effettuato presso amministrazioni, società e aziende che svolgono attività nel settore di riferimento della professione;
    4. il tirocinio può anche essere svolto parzialmente, mediante la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione agli esami di Stato, in Paesi dell\'Unione europea o in altri Paesi esteri, ai sensi della lettera c);
    5. deve essere stabilito un equo compenso in favore di chi svolge il tirocinio, tenendo conto dell\'effettivo apporto del tirocinante, con riferimento al regime tariffario delle prestazioni rese. La retribuzione economica non può comunque essere inferiore del 20 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti negli studi professionali, anche se erogata con riferimento alle vigenti tariffe professionali.
  2. Al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali.

  3. Nell’ordinamento professionale approvato ai sensi dell’art. 3, si provvede a disciplinare l\'esame di Stato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

    1. l\'esame deve garantire la seria valutazione del merito dei candidati e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e delle attitudini necessarie per lo svolgimento dell\'attività professionale;
    2. l\'esame deve prevalentemente basarsi su una verifica periodica dell\'effettività del tirocinio, soggetta a valutazione anche tramite un sistema di crediti;
    3. nelle commissioni giudicatrici non più oltre la metà dei commissari, tra cui il presidente, sono designati dall\'Ordine tra gli iscritti allo stesso Ordine territorialmente competente per l’esame.
    4. In ogni caso, almeno la metà dei commissari sono designati con sorteggio tra i professionisti iscritti all’albo da almeno dieci anni.
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Art. 17.
(Scuole di formazione e corsi di aggiornamento professionale).
  1. Gli ordinamenti di categoria possono istituire apposite scuole di alta formazione per i professionisti e i tirocinanti, ovvero possono prevedere i criteri sulla base dei quali l\'Ordine territoriale, nel rispetto delle direttive del Consiglio nazionale, può istituire tali scuole, anche mediante convenzioni e con la partecipazione di amministrazioni pubbliche, istituti di formazione, casse di previdenza, sindacati e associazioni di professionisti.

  2. Il Ministro dell\'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell\'istruzione e con il Ministro della giustizia, riconosce con decreto i titoli rilasciati dalle scuole ai fini della formazione e della ammissione all\'esame di Stato per l\'esercizio della professione e vigila sull\'esercizio delle funzioni in materia di formazione da parte degli Ordini territoriali.

  3. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono i criteri per la formazione ai fini del tirocinio e per l\'aggiornamento professionale periodico degli iscritti. Sulla base di tali criteri e nel rispetto del principio di libera concorrenza, da parte di Ordini, associazioni e sindacati dei professionisti e casse di previdenza, possono essere promossi e organizzati, mediante adeguate strutture, seminari e corsi di formazione. I seminari e i corsi di formazione per l\'aggiornamento professionale periodico degli iscritti sono altresì promossi e organizzati da soggetti privati, previa approvazione dell\'Ordine cui sono rivolti.

  4. Le università e gli istituti del secondo ciclo di istruzione, di intesa con gli Ordini territoriali, possono istituire corsi per la preparazione all\'esame di Stato, e per l\'aggiornamento professionale e per l’anticipazione del tirocinio nell’ultimo anno di istruzione.

Art. 18.
(Assicurazione per la responsabilità professionale).
  1. Il professionista deve rendere noto al cliente, al momento dell\'assunzione dell\'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.

  2. I codici deontologici prevedono le conseguenze disciplinari della violazione dell\'obbligo stabilito dal comma 1 del presente articolo.

  3. Gli ordinamenti di categoria e gli statuti delle associazioni di cui al capo III della presente legge stabiliscono i termini di copertura e le caratteristiche essenziali delle polizze assicurative per la responsabilità professionale.

  4. Le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate, per i propri iscritti, da Ordini, associazioni ed enti previdenziali privati che, in caso di mancato accordo con le compagnie assicurative, possono rivolgersi all\'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

Art. 19.
(Pubblicità)
  1. L’esercizio professionale, in qualunque modo esercitato può essere oggetto di pubblicità informativa, con esclusione di metodi di pubblicità comparativa e negativa.

  2. La pubblicità informativa può avere per oggetto le caratteristiche soggettive dell’organizzazione professionale, i contenuti, la qualità, le modalità, e, unitamente a tali elementi, i costi delle prestazioni professionali.

  3. Nelle professioni sanitarie e veterinarie le informazioni pubblicitarie si adeguano ai modelli stabiliti dai codici deontologici e dagli ordinamenti di categoria.

Art. 20.
(Regime tariffario).
  1. Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le parti di cui all\'articolo 2233 del codice civile, le tariffe, previa istruttoria con i soggetti interessati, sono stabilite, per le sole attività riservate rese nell\'interesse generale, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro competente sul settore economico di riferimento della professione, su proposta del rispettivo Consiglio nazionale, sentiti il Consiglio di Stato, le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all\'elenco previsto dall\'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e l’Autorità Garante per il Mercato.

  2. Le tariffe prevedono livelli massimi e minimi, negoziabili dal cliente in relazione alle modalità, al tempo e ai risultati delle prestazioni. Sono nulli i patti difformi qualora prevedano una riduzione superiore a un terzo del compenso minimo stabilito sulla base dei livelli tariffari. Non sono comunque previsti livelli minimi per le prestazioni professionali rese in favore delle attività di volontariato definite ai sensi della legislazione vigente.

  3. Nelle controversie legali gli onorari degli avvocati non possono comunque superare il dieci per cento del valore della causa o dell’affare.

  4. Nello svolgimento dei concorsi e delle gare per le attività di progettazione delle opere pubbliche i criteri di selezione devono privilegiare la qualità e le prestazioni professionali non possono essere remunerate con uno sconto inferiore ad un terzo dei minimi tariffari previsti.

  5. In caso di controversia sull\'applicazione delle tariffe, il consiglio dell\'Ordine territoriale competente garantisce al soggetto che contesta la parcella professionale il diritto al contraddittorio e l\'assistenza da parte di un rappresentante di una organizzazione sindacale o di tutela dei consumatori di sua fiducia.

  6. In sede di revisione delle tariffe deve essere privilegiata la struttura che consente di definire il costo forfettario delle prestazioni.

Art. 21.
(Norme previdenziali).

  1. Gli enti previdenziali privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, esercitano i compiti statutari e le attività previdenziali e assistenziali ai sensi dell\'articolo 38 della Costituzione, in posizione di indipendenza e autonomia, normativa e gestionale, senza finanziamenti diretti o indiretti da parte dello Stato. Le loro risorse patrimoniali sono private e devono garantire l\'erogazione delle prestazioni di competenza a favore dei beneficiari.

  2. Sono assoggettati a contribuzione obbligatoria a favore dell\'ente previdenziale di categoria tutti i redditi indicati negli ordinamenti di categoria di riferimento. Sono comunque assoggettati a contribuzione obbligatoria, anche in mancanza di specifica previsione negli ordinamenti di categoria di riferimento, i redditi derivanti dall\'attività di amministratore, revisore e sindaco di società e di enti svolta dai soggetti che sono tenuti alla contribuzione nei confronti dell\'ente di categoria.

  3. Quando è consentito l\'esercizio dell\'attività professionale in forma associativa o societaria, i redditi prodotti nell\'esercizio dell\'attività professionale costituiscono redditi di lavoro autonomo e sono assoggettati alla contribuzione obbligatoria in favore dell\'ente previdenziale di categoria cui ciascun professionista fa riferimento in forza dell\'iscrizione obbligatoria al relativo albo. Tale contributo deve essere versato pro quota ai rispettivi enti previdenziali secondo gli ordinamenti di categoria vigenti.

  4. Nel rispetto dell\'autonomia privata, gli enti previdenziali conformano le proprie funzioni allo scopo di soddisfare tutte le moderne esigenze di previdenza e assistenza.

  5. I soggetti che esercitano la professione riconosciuta in forma associativa possono iscriversi, sulla base del principio contributivo, alle Casse di previdenza delle professioni ordinistiche corrispondenti per materia e contenuti professionali.