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Capitolo 3 - Principi comuni organizzativi per gli ordinamenti di categoria

Pubblicato: 5 novembre 2007 Categoria: Guide e approfondimenti

Art. 7.
(Albo professionale)

  1. Il professionista si iscrive all\'albo del luogo ove ha domicilio professionale.

  2. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono le modalità di formazione e di tenuta dell\'albo e i contenuti stabiliti dall\'art.3.


Art. 8.
(Ordine professionale)

  1. Ai sensi del presente titolo, coloro che esercitano una professione per la quale è necessaria l\'iscrizione all\'albo, ai sensi di quanto previsto all\'articolo 15, sono organizzati in Ordine professionale, con compiti di rappresentanza istituzionale, ferme restando le funzioni di rappresentanza proprie dei sindacati relativamente ai rispettivi iscritti che sono distinte da quelle degli ordini.

  2. L\'Ordine professionale è ente pubblico nazionale non economico, ha autonomia patrimoniale e finanziaria e determina con regolamento la propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni della presente legge ed in particolare dell\'autonomia ordinamentale stabilita dall\'art. 3. I regolamenti sono approvati dal Ministro della giustizia, che ha compiti di vigilanza sugli Ordini, ai sensi dell\'articolo 14, comma 2, lettera e).

  3. Ferma restando una più specifica articolazione stabilita, ai sensi dell\'art. 3, con l\'ordinamento di categoria, l\'Ordine si compone nel modo seguente:

    1. un Consiglio nazionale, che assume la denominazione di Consiglio nazionale dell\'Ordine della rispettiva categoria;
    2. Ordini territoriali, che assumono la denominazione di Ordine della rispettiva categoria nel proprio ambito di competenza territoriale, secondo quanto previsto dal relativo ordinamento.


Art. 9.
(Ordine territoriale)

  1. L\'ordinamento di categoria disciplina l\'organizzazione dell\'Ordine territoriale, prevedendo i seguenti organi, fatto salvo quanto disposto dall\'articolo 27, comma 2:

    1. il consiglio, composto da un numero di consiglieri determinato in rapporto al numero degli iscritti all\'albo ed eletto dall\'assemblea ogni quattro anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio conferisce le cariche, elegge il proprio presidente, che ha la rappresentanza legale dell\'Ordine territoriale, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell\'intero consiglio;
    2. l\'assemblea, costituita dagli iscritti all\'albo; l\'assemblea elegge i componenti del consiglio e del collegio dei revisori dei conti; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal consiglio; esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dall\'ordinamento di categoria;
    3. il collegio dei revisori dei conti, composto, in relazione al numero degli iscritti all\'albo, da uno a tre membri nominati fra gli iscritti all\'elenco dei revisori dei conti, eletti dall\'assemblea ogni tre anni; il mandato dei revisori dei conti può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive; il collegio dei revisori dei conti controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio.


Art. 10
(Compiti dell\'Ordine territoriale)

  1. Spettano all\'Ordine territoriale, che li esercita tramite il consiglio, i seguenti compiti:

    1. garantire l\'osservanza dei princìpi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell\'articolo 21, comma 2, lettera d);
    2. curare la tenuta e l\'aggiornamento dell\'albo nonché la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l\'iscrizione, dandone comunicazione al Consiglio nazionale;
    3. promuovere la formazione e l\'aggiornamento permanenti degli iscritti all\'albo, attraverso sistemi di valutazione stabiliti dagli ordinamenti di categoria;
    4. determinare, nel rispetto del bilancio preventivo, il contributo obbligatorio annuale che deve essere corrisposto da ogni iscritto per il finanziamento dell\'Ordine territoriale e percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;
    5. vigilare sul corretto esercizio della professione ed esercitare i conseguenti poteri disciplinari sugli iscritti all\'albo;
    6. formulare pareri in materia di liquidazione dei compensi ai professionisti;
    7. esperire, su richiesta, il tentativo di conciliazione tra gli iscritti all\'albo e i clienti che, nel caso di controversie relative ai compensi, possono farsi assistere anche da associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell\'elenco previsto dall\'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
    8. formulare i pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni territoriali su materie di interesse locale;
    9. svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dall\'ordinamento di categoria o delegata dal Consiglio nazionale per lo svolgimento dei compiti di cui all\'articolo 18 e al presente comma.


Art. 11 (Organizzazione e compiti del Consiglio nazionale)

  1. L\'ordinamento di categoria disciplina l\'organizzazione del Consiglio nazionale prevedendo che:

    1. il Consiglio nazionale è composto da un numero di consiglieri determinato in rapporto al numero degli Ordini territoriali, tenuto conto della loro organizzazione e del numero degli iscritti all\'albo. Il Consiglio nazionale è eletto dai consigli degli Ordini territoriali ogni cinque anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio nazionale conferisce le cariche, elegge il proprio presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio stesso, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del Consiglio nazionale;
    2. il controllo della tenuta dei conti e della gestione del bilancio è affidato a un collegio dei revisori dei conti, composto da due membri nominati fra gli iscritti all\'elenco dei revisori dei conti, nominati dal Ministro della giustizia ogni quattro anni. Il mandato dei revisori dei conti può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.

  2. Spettano al Consiglio nazionale i seguenti compiti:

    1. vigilare sul rispetto dei princìpi della presente legge;
    2. svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi comunitari;
    3. giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall\'Ordine territoriale, anche in funzione di giudice speciale qualora operante prima del 1 o gennaio 1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione;
    4. esercitare funzioni di coordinamento degli Ordini territoriali;
    5. designare i rappresentanti della categoria presso commissioni e organi di carattere nazionale e internazionale;
    6. formulare pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;
    7. determinare la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge che deve essere corrisposto dall\'Ordine territoriale, previa esazione dei contributi a carico iscritti agli albi, e percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;
    8. determinare gli standard qualitativi propri delle prestazioni professionali;
    9. adottare i regolamenti ad esso delegati dall\'ordinamento di categoria;
    10. accreditare i percorsi formativi anche attraverso convenzioni con Università, enti pubblici e privati;
    11. assicurare la compiuta informativa al pubblico sulle modalità di esercizio della professione;
    12. svolgere ogni altra funzione attribuita dall\'ordinamento di categoria.


Art. 12 (Disposizioni per il funzionamento)

  1. Gli ordinamenti di categoria prevedono i criteri sulla base dei quali l\'Ordine territoriale può stabilire indennità per i membri dei diversi organi al fine di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico, nonché le modalità di elezione del Consiglio nazionale e del consiglio dell\'Ordine territoriale, prevedendo le ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e le modalità dei relativi subentri, nel rispetto delle seguenti finalità:

    1. favorire la partecipazione degli iscritti;
    2. garantire la trasparenza delle operazioni elettorali;
    3. identificare le limitazioni all\'elettorato attivo e all\'elettorato passivo in presenza di gravi provvedimenti disciplinari divenuti definitivi.