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Cambia il calcolo del carico di incendio per determinare i luoghi a maggior rischio in caso di incendio di tipo C

Pubblicato: 1 ottobre 2007 Categoria: Notizie tecnico normative

il DM 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco” (pubblicato sulla GU n. 74 del 29/03/2007, SO n. 87), entrato in vigore lo scorso 25 settembre, dopo oltre 46 anni ha sostituito il metodo di calcolo del carico di incendio della circolare 91 del 1961

Dall’esigenza di aggiornare e armonizzare le disposizioni nazionali in materia di resistenza al fuoco, è stato predisposto il DM 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco” (pubblicato sulla GU n. 74 del 29/03/2007, SO n. 87) che, entrato in vigore lo scorso 25 settembre, dopo oltre 46 anni ha mandato in pensione la famosa circolare n. 91 del 1961.

Il nuovo provvedimento stabilisce i criteri per determinare le prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni ove si svolgono attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, applicando una metodologia di approccio più moderna ed in linea con i riferimenti presenti nella letteratura tecnica (documenti CNR, eurocodici, etc.), valida per tutti i tipi di costruzioni sia civili che industriali, ad esclusione delle attività per le quali i requisiti di resistenza al fuoco sono già fissati dalle regole tecniche di prevenzione incendi di settore. In sintesi le nuove disposizioni si applicano:

  1. alle nuove attività, i cui progetti saranno presentati ai comandi dei Vigili del Fuoco per l’acquisizione del parere di conformità, in data successiva a quella di entrata in vigore, ossia lo scorso 25 settembre 2007;
  2. alle costruzioni esistenti nel caso siano oggetto di modifiche che comportino un incremento della classe di rischio di incendio, una riduzione delle misure di protezione o un aumento del carico di incendio.

Il nuovo decreto, oltre che abrogare la circolare 14 settembre 1961, n. 91 ed il DM 06/03/86, sostituisce anche le definizioni di carico di incendio, di compartimento antincendio e di resistenza al fuoco riportate nel DM 30/11/83 (vedi tabella)

Definizione

Vecchia versione (DM 30/11/83)

Nuova versione (DM 09/03/07)

Carico d'incendio

Potenziale termico della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, ivi compresi i rivestimenti dei muri, delle pareti provvisorie, dei pavimenti e dei soffitti. Convenzionalmente è espresso in chilogrammi di legno equivalente (potere calorifico inferiore 4.400 Kcal/kg)

Potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,054 chilogrammi di legna equivalente

Carico d'incendio specifico

Carico d'incendio riferito alla unità di superficie lorda

Carico di incendio riferito all’unità di superficie lorda. E’ espresso in MJ/m2

Compartimento antincendio

Parte di edificio delimitata da elementi costruttivi di resistenza al fuoco predeterminata e organizzato per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi

Parte della costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l’azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la capacità di compartimentazione

Resistenza al fuoco

Attitudine di un elemento da costruzione (componente o struttura) a conservare -- secondo un programma termico prestabilito e per un tempo determinato -- in tutto o in parte: la stabilità “R”, la tenuta “E”, l'isolamento termico “I”, così definiti: -- stabilità: attitudine di un elemento da costruzione a conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco; -- tenuta: attitudine di un elemento da costruzione a non lasciar passare né produrre -- se sottoposto all'azione del fuoco su un lato -- fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto; -- isolamento termico: attitudine di un elemento da costruzione a ridurre, entro un dato limite, la trasmissione del calore. Pertanto: -- con il simbolo “REI” si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la stabilità, la tenuta e l'isolamento termico; -- con il simbolo “RE” si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la stabilità e la tenuta; -- con il simbolo “R” si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la stabilità. In relazione ai requisiti dimostrati gli elementi strutturali vengono classificati da un numero che esprime i minuti primi. Per la classificazione degli elementi non portanti il criterio “R” è automaticamente soddisfatto qualora siano soddisfatti i criteri “E” ed “I”

Una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza della costruzione in condizioni di incendio. Essa riguarda la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento strutturale nonché la capacità di compartimentazione rispetto all’incendio per gli elementi di separazione sia strutturali, come muri e solai, sia non strutturali, come porte e tramezzi.

Ricordiamo che sono definiti a maggior rischio in caso d'incendio tutti quegli ambienti che, a differenza di quelli ordinari, presentano nei confronti dell'incendio un rischio maggiore. Il compito di individuare i luoghi a maggior rischio in caso d'incendio spetta al datore di lavoro nell'ambito delle fasi operative di valutazione dei rischi. Il progettista riceve il risultato di queste valutazioni come dato d'ingresso per la stesura del progetto. Il rischio può essere inteso come il prodotto della probabilità che si verifichi l'incendio per la presunta entità del danno a cose persone o animali. Il rischio può, infatti, essere identico se con probabilità elevate che si sviluppi un incendio i danni sono modesti oppure se con probabilità minime di sviluppo d'incendio i danni possono essere rilevanti. ( ad esempio : un locale di pubblico spettacolo il rischio d'incendio è limitato ma la notevole presenza di persone rende elevata l'entità del danno in perdita di vite umane; un deposito di combustibili senza presenza di persone ma con un elevato carico d'incendio è ugualmente da considerare un luogo a maggior rischio in caso d'incendio). Per questo motivo si parla di luoghi a maggior rischio in caso d'incendio (e non di luoghi a maggior rischio d'incendio) come di un luogo in cui il rischio d'incendio è rilevante indipendentemente dalla più o meno elevata probabilità che un incendio possa svilupparsi. Individuare gli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio non è più compito del progettista dell'impianto elettrico, ma del proprietario dell'impianto che nei casi più complessi può avvalersi di esperti (anche lo stesso progettista) e del parere dei Vigili del Fuoco.


La norma CEI 64-8/751 descrive tre tipologie di luoghi rispettivamente agli articoli 751.03.02, 751.03.03, 751.03.04 che per comodità, riferendoci al numero degli articoli, chiameremo di tipo 02, 03, 04 (ex A, B, C). La norma, in appendice indica le 97 attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. Salvo diverse considerazioni tali attività sono normalmente da ritenersi luoghi a maggior rischio in caso d'incendio. Gli altri luoghi devono essere valutati caso per caso.

Luoghi di tipo 02 (ex A) -  Luoghi con elevata densità di affollamento o con elevato tempo di sfollamento in caso d'incendio o per l'elevato danno ad animali e  cose. La probabilità che si sviluppi un incendio è bassa ma elevato potrebbe essere l'entità del danno.

Luoghi di tipo 03  (ex B) - Ambienti con strutture portanti combustibili, come ad esempio edifici con strutture portanti in legno dove la  probabilità che si sviluppi un incendio è alta.

Luoghi di tipo 04 (ex C) - Luoghi con presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito, quando la classe del compartimento antincendio è uguale o superiore a 30. E’ su questa tipologia di locali che l’allegato del DM 09/03/07 andrà ad influire con la nuova metodologia di calcolo per la determinazione della classe del compartimento antincendio. In particolare, nel nuovo decreto avere una classe non superiore a 30 significa avere un carico d’incendio specifico minore o uguale a 450  MJ/m2.