Attivita turistico alberghiere

Pubblicato: 31 luglio 2013 Categoria: Guide e approfondimenti

Le attività di controllo sono introdotte da DM 09/04/1994. L’articolo 16 prescrive il registro dei controlli da mantenere a disposizione dei vigili del fuoco.

Decreto Ministeriale 9 aprile 1994

Approvazione Della Regola Tecnica Di Prevenzione Incendi Per La Costruzione E L’esercizio Delle Attività Ricettive Turistico Alberghiere (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994)

Art. 14 – Gestione della sicurezza

Il responsabile dell’attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme.

Art.16 – Registro dei controlli

Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico … tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controllo da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco.