Articolo 83

Pubblicato: 14 gennaio 2012 Categoria: Altro
Articolo 83

Art. 83 - Lavori in prossimità di parti attive (modificato dall’art. 52 del decreto correttivo)

Pur restando inalterato il titolo, la modifica delle parole del testo: “lavori in prossimità di linee elettriche”, sostituite da: “lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche”, non è solo lessicale ma, come vedremo, sostanziale.
Il termine prossimità aveva creato non poca confusione perché è quello utilizzato dalla norma Cei 11-27 e le distanze di prossimità riportate nella tabella 1 dell’Allegato IX erano e sono ancora diverse da quelle della tabella 1 della riferita norma Cei valida per i lavori elettrici.
Ora la parola prossimità è sostituita dal termine “vicinanza” che dal punto di vista operativo, rispetto al passato4, non ammette interpretazioni essendo stata collegata alle distanze D (distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e d’impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette) fissate nella nuova tabella 1 dell’Allegato IX, del tutto uguale alla precedente.
Ma l’aspetto essenziale è costituito dalla precisazione che dette distanze sono da applicare nel caso di lavori non elettrici5 per i quali la norma Cei 11-27 si limita a fornire prescrizioni di carattere generale senza fissare distanze di sicurezza.
È solo precisato, infatti, che per gli impianti costruiti rispettando le distanze di vincolo previste dalla norma (Cei 11-1) sussiste per definizione la protezione contro i contatti diretti in caso di semplice presenza di persone.
Pertanto, in tali impianti, le attività che comportino solo l’uso di attrezzi di dimensioni contenute e non prevedano elevazioni dal suolo non richiedono sorveglianza, purché il personale sia stato adeguatamente reso edotto dei comportamenti da tenere.
Se invece, in presenza di un impianto realizzato a giorno, l’esecuzione del lavoro non elettrico prevede operazioni non al suolo o mediante l’ausilio di macchine, materiali, attrezzature, di dimensioni non riconducibili ai normali utensili da lavoro, le parti attive poste alle distanze da terra stabilite dall’appena detta norma non possono più essere considerate protette o completamente protette per cui occorre rispettare le distanze fissate nella tabella 1 dell’Allegato IX. Tali distanze devono essere intese fra le parti attive non protette e le posizioni più vicine ad esse assunte dalle macchine, dai materiali, dalle attrezzature e da quant’altro sia movimentato.
Nella figura 1 è schematizzata la situazione normativa dei lavori in prossimità/vicinanza di parti attive.
I dubbi maggiori restano sulla concreta definizione di lavori non elettrici in presenza di rischio elettrico in relazione alle modalità operative con cui questo è svolto.
Si può arrivare al paradosso della figura 2, dove se il trasformatore viene rimosso a mano da operatori al suolo l’intervento è da considerare un lavoro non elettrico per il quale è applicabile la norma Cei 11-27 ossia con il semplice rispetto della distanza di prossimità, nel caso di specie m 1,20.
Quando invece lo stesso trasformatore fosse spostato mediante l’ausilio del braccio di una gru su autocarro, ancorché posizionata all’esterno della cabina, le distanze da osservare dalle parti in tensione diverrebbero quelle fissate dal TU.

4Una terminologia assai simile era usata in passato: “immediate vicinanze” a proposito del divieto del lavoro sotto tensione (vedasi gli abrogati artt. 344 e 345 del dpr n. 547/55).

5Norma Cei 11-27, art. 3.8 - Lavoro elettrico. Ai fini della presente norma per lavoro elettrico si intende un intervento su impianti o apparecchi elettrici con accesso alle parti attive (sotto tensione o fuori tensione) nell’ambito del quale, se non si adottano misure di sicurezza, si è in presenza di rischio elettrico. NOTA 2 - Non sono lavori elettrici quelli di tipo edile, meccanico, agrario, eccetera anche se eseguiti in prossimità di parti attive.


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