Art. 83 - Lavori in prossimità di parti attive (modificato dall’art. 52 del decreto correttivo)
Pur restando inalterato il titolo, la modifica
delle parole del testo: “lavori in prossimità
di linee elettriche”, sostituite da:
“lavori non elettrici in vicinanza di linee
elettriche”, non è solo lessicale ma, come
vedremo, sostanziale.
Il termine prossimità
aveva creato non poca confusione perché è
quello utilizzato dalla norma Cei 11-27 e le
distanze di prossimità riportate nella tabella
1 dell’Allegato IX erano e sono ancora diverse
da quelle della tabella 1 della riferita
norma Cei valida per i lavori elettrici.
Ora
la parola prossimità è sostituita dal termine
“vicinanza” che dal punto di vista operativo,
rispetto al passato4, non ammette
interpretazioni essendo stata collegata alle
distanze D (distanze di sicurezza da parti
attive di linee elettriche e d’impianti elettrici
non protette o non sufficientemente
protette) fissate nella nuova tabella 1 dell’Allegato
IX, del tutto uguale alla precedente.
Ma l’aspetto essenziale è costituito
dalla precisazione che dette distanze sono
da applicare nel caso di lavori non elettrici5
per i quali la norma Cei 11-27 si limita
a fornire prescrizioni di carattere generale
senza fissare distanze di sicurezza.
È solo
precisato, infatti, che per gli impianti
costruiti rispettando le distanze di vincolo
previste dalla norma (Cei 11-1) sussiste per
definizione la protezione contro i contatti
diretti in caso di semplice presenza di
persone.
Pertanto, in tali impianti, le attività
che comportino solo l’uso di attrezzi
di dimensioni contenute e non prevedano
elevazioni dal suolo non richiedono sorveglianza,
purché il personale sia stato adeguatamente
reso edotto dei comportamenti
da tenere.
Se invece, in presenza di un impianto realizzato a giorno, l’esecuzione
del lavoro non elettrico prevede operazioni
non al suolo o mediante l’ausilio di macchine,
materiali, attrezzature, di dimensioni
non riconducibili ai normali utensili da lavoro,
le parti attive poste alle distanze da
terra stabilite dall’appena detta norma non
possono più essere considerate protette o completamente protette per cui occorre
rispettare le distanze fissate nella tabella
1 dell’Allegato IX. Tali distanze devono essere
intese fra le parti attive non protette
e le posizioni più vicine ad esse assunte
dalle macchine, dai materiali, dalle attrezzature
e da quant’altro sia movimentato.
Nella figura 1 è schematizzata la situazione
normativa dei lavori in prossimità/vicinanza
di parti attive.
I dubbi maggiori restano
sulla concreta definizione di lavori non
elettrici in presenza di rischio elettrico in
relazione alle modalità operative con cui
questo è svolto.
Si può arrivare al paradosso
della figura 2, dove se il trasformatore
viene rimosso a mano da operatori al suolo
l’intervento è da considerare un lavoro non
elettrico per il quale è applicabile la norma
Cei 11-27 ossia con il semplice rispetto della
distanza di prossimità, nel caso di specie
m 1,20.
Quando invece lo stesso trasformatore
fosse spostato mediante l’ausilio del
braccio di una gru su autocarro, ancorché
posizionata all’esterno della cabina, le distanze
da osservare dalle parti in tensione
diverrebbero quelle fissate dal TU.
4Una terminologia assai simile era usata in passato: “immediate vicinanze” a proposito del divieto del lavoro sotto tensione (vedasi gli abrogati artt. 344 e 345 del dpr n. 547/55).
5Norma Cei 11-27, art. 3.8 - Lavoro elettrico. Ai fini della presente norma per lavoro elettrico si intende un intervento su impianti o apparecchi elettrici con accesso alle parti attive (sotto tensione o fuori tensione) nell’ambito del quale, se non si adottano misure di sicurezza, si è in presenza di rischio elettrico. NOTA 2 - Non sono lavori elettrici quelli di tipo edile, meccanico, agrario, eccetera anche se eseguiti in prossimità di parti attive.