Art. 12 (Disposizioni transitorie)

Pubblicato: 9 dicembre 2012 Categoria: Guide e approfondimenti
ART. 12 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE)

  1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, per la progettazione, installazione e gestione dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per le zone di particolare protezione di cui all’articolo 6, comma 4 riportate negli allegati A e B, devono essere osservati i seguenti criteri tecnici:
    1. per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche ed armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 5 cd/klm a 90° - 0 cd/klm a 95° ed oltre;
    2. per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione consentita 5 cd/klm a 90° - 0 cd/klm a 95° ed oltre;
    3. per gli impianti con ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione consentita 35 cd/klm a 90° - 5 cd/klm a 100°;
    4. per gli impianti di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo e torri faro: massima emissione consentita 10 cd/klm a 90° - 0 cd/klm a 95° ed oltre;
    5. per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: impiego di sistemi ad emissione rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro o le sagome degli stessi con luminanza massima di 1 cd/klm e spegnimento o riduzione della potenza impegnata di almeno il trenta per cento, alle ore 23.00 nel periodo di ora solare ed alle ore 24,00 nel periodo di ora legale;
    6. per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti: rispetto delle disposizioni di cui alla lettera e) con spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore 24,00, ovvero, in occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze e per non più di trenta giorni all’anno, oltre tale orario, previa espressa autorizzazione del comune;
    7. per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici o di monumenti con sagoma irregolare: flusso diretto verso l’emisfero superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata, purché non superiore del dieci per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo illuminato; spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore 24,00;
    8. per le insegne pubblicitarie di non specifico e indispensabile uso notturno: spegnimento alle ore 24,00; per quelle di esercizi commerciali od altro genere di attività che si svolgono dopo tale orario: spegnimento all’orario di chiusura degli stessi; in caso di insegne non dotate di luce interna: illuminazione dall’alto verso il basso e divieto, per meri fini pubblicitari o di richiamo, dell’uso di fasci roteanti o fissi di qualsiasi tipo e potenza.

  2. Tutti gli impianti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere obbligatoriamente muniti di dispositivi in grado di ridurre i consumi energetici in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dopo le ore 23,00 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24,00 in quello di ora legale e di lampade con rapporto l/w non inferiore a 90.

  3. Nelle zone di particolare protezione di cui all’articolo 6, comma 4, riportate negli allegati A e B devono essere rispettati, per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, i seguenti parametri:
    1. per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche ed armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 0 cd/klm a 90° ed oltre;
    2. per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione consentita 2 cd/klm a 90° - 0 cd/klm a 95° ed oltre;
    3. per gli impianti con ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione consentita 25 cd/klm a 90° - 5 cd/klm a 95°;
    4. per gli impianti di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo e torri faro: massima emissione consentita 0 cd/klm a 90° ed oltre;
    5. per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: divieto assoluto di illuminare dal basso verso l’alto con obbligo di spegnimento alle ore 24,00; luminanza massima 1 cd/mq;
    6. per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti e per gli impianti di facciata di edifici o monumenti con sagoma irregolare: ricorso in via prioritaria di sistemi ad emissione rigorosamente controllata dall’alto verso il basso con fasci di luce entro il perimetro delle superfici illuminate e spegnimento totale alle ore 23,00 nel periodo di ora solare e alle ore 24,00 in quello di ora legale o, qualora ciò non risulti possibile, flusso diretto verso l’emisfero superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata, purché non superiore del cinque per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo illuminato nel caso di superficie o sagoma irregolare e del due per cento in caso di superficie regolare;
    7. per le insegne pubblicitarie: spegnimento alle ore 23,00 nel periodo di ora solare ed alle ore 24,00 nel periodo di ora legale.

     

  4. Tutti gli impianti di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), devono essere obbligatoriamente muniti dei dispositivi indicati dal comma 2 per il risparmio energetico, ma con orario di applicazione dopo le ore 23,00 e con l’uso di sole lampade al sodio.


  5. Fino alla data di cui al comma 1, nelle zone di particolare protezione di cui all’articolo 6, comma 4, riportate negli allegati A e B, i comuni promuovono, anche di concerto con i gestori degli osservatori astronomici e con le locali associazioni di astrofili, l’adeguamento degli impianti pubblici e privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici di cui ai commi 3 e 4.

  6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, la Regione, nei limiti dello stanziamento del capitolo di bilancio istituito ai sensi dell’articolo 11, previa determinazione con deliberazione di Giunta regionale di specifici criteri e modalità, può concedere contributi per l’adeguamento alle norme della presente legge degli impianti pubblici di illuminazione esistenti.

  7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi in via prioritaria:
    1. ai comuni che hanno già approvato propri regolamenti in materia di inquinamento luminoso;
    2. ai comuni il cui territorio ricade tutto od in parte all’interno delle zone di particolare protezione di cui all’articolo 6, comma 4, riportate negli allegati A e B.
Allegati scaricabili
Illuminazione esterna e inquinamento luminoso