Quindi sono inclusi anche i luoghi in cui sono presenti solo stagisti o praticanti. Fra le attività comprese dal decreto entrano anche quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri Enti pubblici, quindi impianti sportivi, illuminazione pubblica, etc. Sempre l’art. 3 del DPR 547/55 precisa che “sono equiparati ai lavoratori subordinati:
- i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;
- gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.”
A parziale smentita di quanto affermato sopra, occorre dire che in base ad alcune interpretazioni, basate su sentenze di Pretori, il praticantato non può essere equiparato al lavoro subordinato, escludendo così dall’applicazione del decreto quegli studi professionali nei quali operano solo praticanti. La prima è una sentenza del Pretore di Asti dell’11 febbraio 1993 “La pratica professionale appare incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato, in quanto essa serve principalmente a fare acquisire al praticante le nozioni e l\'esperienza necessarie per diventare a tutti gli effetti un libero professionista allo stesso livello del maestro, e cioè un collega\". La seconda è una sentenza del Pretore di Rimini del 26 maggio 1994 \"La circostanza che il praticante percepisca un compenso non è idonea, di per sé, a trasformare il praticantato in rapporto di lavoro subordinato, quando il rapporto sia sorto e si sia sviluppato con le caratteristiche proprie del lavoro autonomo\".
Non sono considerati lavoratori subordinati i soci di associazioni senza fini di lucro (es. i soci di una associazione sportiva).
Ricordiamo che le società di fatto, a cui si richiama il DPR 547/55, sono tutte quelle nelle quali due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Poiché il DPR 462/01 si richiama al DPR 547/55, è lecito come ricordato anche da due circolari ISPESL (17/02 e 13/04), escludere dal campo di applicazione del DPR 462/01 le attività già a sua volta escluse dal DPR 547/55 all’art. 2. Tali attività si riducono sostanzialmente a tre casi e precisamente:
- Gli impianti di trasporto aereo, navale e ferroviario;
- Gli impianti delle imprese concessionarie di impianti telefonici;
- Gli impianti di cave e miniere.
Esaminiamoli in dettaglio perché la loro condizione di esclusione dall’ambito di applicazione del DPR 462/01 non è così chiara come potrebbe sembrare:
- Impianti di trasporto aereo, navale e ferroviario: un parere del Consiglio di Stato (n. 229/76 sez. II) definisce esercizio alla navigazione marittima, “l’insieme delle attività che attuano la navigazione per mare e non tutte le altre che sono ad esse preordinate, in modo più o meno diretto, e che si possono svolgere nei porti e sulle navi”. La logica conseguenza di questo parere (assieme ad altri chiarimenti ministeriali sui trasporti aerei e terrestri) è che dal DPR 462/01 sono escluse tutte le strutture che attuano i trasporti aerei, navali e terrestri, ma non quelle strutture predisposte, messe in atto allo scopo del trasporto, ma che non attuano il trasporto stesso.
- Impianti delle imprese concessionarie di impianti telefonici: le verifiche degli impianti di messa a terra degli impianti telefonici sono regolamentate dal DPR 323/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici” (inclusi quelli di telefonia mobile). Questo decreto prevede che le verifiche dell’impianto di terra degli impianti telefonici vengano effettuate dal datore di lavoro e sono quindi escluse dall’ambito del DPR 462/01. La loro periodicità, al di là della verifica iniziale prima della messa in servizio, è stabilità dall’art. 20 in un periodo non superiore ad un anno. Per impianto telefonico si intende l’insieme delle apparecchiature e dei dispositivi destinati alla trasmissione di informazioni, segnali e dati a partire dal punto di consegna dell’energia elettrica da parte dell’ente distributore. Da ultimo ricordiamo che, come per le aziende produttrici o distributrici di energia elettrica, il DPR 462/01 va applicato alle verifiche degli impianti di terra dei locali aziendali stessi (uffici, magazzini, etc.). Alla verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, all’interno delle aziende telefoniche, si applica senza eccezioni il DPR 462/01.
- Impianti di cave e miniere: questo caso, particolarmente complesso in cui il DPR 462/01 esce dalla porta e rientra dalla finestra, viene trattato a parte nel capitolo 7.
Per terminare l’analisi dei casi particolari, possiamo dire che la Guida CEI 0-14 ci ricorda che la verifica e i controlli degli impianti di messa a terra di tutti i centri di ricerca ENEA, sono affidati ai dipendenti dell’Ente stesso dal DM 14/09/04.
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