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Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 2 Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. Questa Guida si pone l’obiettivo di evidenziare le principali novità e di essere una sintesi dei principali adempimenti a cui dovranno provvedere tutti coloro che sono interessati all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 3 Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 2 Principi generali e campo di applicazione L’art.1 del D.Lgs. N. 79/1999 afferma che chiunque può avviare un’attività' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, essendo questa considerata attività libera; le Regioni e le Province autonome, come vedremo, possono però porre delle limitazioni. Le Linee Guida si applicano alle procedure per la costruzione e l’esercizio sulla terraferma degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie, oltre che per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi. In particolare per quanto concerne le opere connesse sono compresi anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo per la connessione (ovvero nella STMG - soluzione tecnica minima generale) redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente. Ai fini dello svolgimento del procedimento di autorizzazione del singolo impianto, non sono invece considerate opere connesse i nuovi elettrodotti, o i potenziamenti di elettrodotti esistenti facenti parte della rete di trasmissione nazionale. Le Linee Guida non si applicano, invece, agli impianti offshore, per i quali l'autorizzazione è di competenza statale. Resta fermo che, nel caso di interventi assoggettati alla valutazione di impatto ambientale di competenza statale, gli esiti di tale valutazione confluiscono nel procedimento unico regionale. Dal punto di vista della trasparenza amministrativa le Regioni o le Province delegate devono rendere pubbliche, anche tramite i loro siti web, le informazioni (modulistica, tempistica, elenco documenti necessari, ecc.) circa il regime autorizzativo di riferimento a seconda della tipologia, della potenza dell'impianto e della localizzazione dello stesso. Le stesse, inoltre, sono tenute a redigere e trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno ai Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dei Beni e delle Attività Culturali e alla Conferenza unificata, una relazione riferita all'anno precedente, contenente il numero di richieste di autorizzazione ricevute, quelle in itinere, quelle concluse con esito positivo e con esito negativo, il tempo medio per la conclusione del procedimento (per ciascuna fonte), i dati circa la potenza e la producibilità attesa degli impianti autorizzati (per ciascuna fonte) ed eventuali proposte di miglioramento dell'azione amministrativa nell'autorizzazione di questi impianti. Le Regioni, inoltre, possono prevedere oneri istruttori a carico del proponente finalizzati a coprire le spese istruttorie, non superiori allo 0,03% dell'investimento, che non sono da considerarsi come misure compensative. Invece l’autorizzazione può prevedere misure di compensazione (a carattere non meramente patrimoniale) definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, a favore degli
Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 4 Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. stessi Comuni. Queste possono ricomprendere interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, interventi di efficienza energetica, di diffusione d’installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi. L'autorizzazione unica deve comprendere indicazioni dettagliate sull’entità delle misure compensative e sui modi con cui il proponente provvede ad attuarle, pena la decadenza dell'autorizzazione unica.
Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 5 Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 3 Regime giuridico delle autorizzazioni e interventi soggetti ad autorizzazione unica Abbiamo detto all’inizio che sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata, la costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili. Ciò vale anche per le centrali ibride, inclusi gli impianti di cocombustione, di potenza termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto sia superiore al 50% della producibilità complessiva di energia elettrica della centrale, e per gli impianti alimentati anche parzialmente da rifiuti. Sono fatte salve le norme di settore che assoggettano ad autorizzazione gli interventi di modifica degli impianti (in tal caso, le autorizzazioni settoriali confluiscono nel procedimento unico). Qualora un progetto interessi il territorio di più Regioni o Province delegate, la richiesta di autorizzazione è inoltrata all'ente nel cui territorio si trova (secondo la tipologia di impianto) il maggior numero di aerogeneratori, di pannelli fotovoltaici, la derivazione d’acqua di maggiore entità, i pozzi di estrazione del calore e i gruppi turbina/alternatore. L'ente in tal modo individuato provvede allo svolgimento del procedimento, cui partecipano gli altri enti interessati (incluse Regioni o Province delegate interessate) e provvede al rilascio dell'autorizzazione. Vediamo quindi le procedure autorizzative per tipologia di fonte: fotovoltaico, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, eolico, idroelettrico e geotermolettrico. 3.1: Fotovoltaico: DIA o comunicazione? I seguenti interventi sono considerate attività edilizie libere e sono realizzati previa comunicazione (anche per via telematica) dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale: a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art.11, comma 3, del D.Lgs. N. 115/2008): i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; ii. la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. N. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 6 Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art.6, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001): i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze; ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto; iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al D.M. n. 1444/1968; Sono invece realizzabili mediante denuncia di inizio attività: a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli precedenti aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici; ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati. b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di sopra, aventi capacità di generazione inferiore ai 20 kW. Sono infine soggette a DIA le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata a ospitare gli impianti stessi, ne’delle opere connesse. 3.2: Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas: DIA o comunicazione? I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione (anche per via telematica) dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale: a) Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. ventisette, comma 20, della legge n. 99 del 2009): i. operanti in assetto cogenerativo; ii. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe (microgenerazione); b) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al punto a) e aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi degli artt. 6 e 123 del DPR 380/2001): i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 7 Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (fino a 200 kW). Sono, invece, realizzabili mediante denuncia di inizio attività: a) impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui sopra ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 27, comma 20, della Legge n.99/ 2009): i. operanti in assetto cogenerativo; ii. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 1000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt; b) impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, non ricadenti fra quelli dei casi precedenti ed aventi capacità di generazione inferiori ai 250 kW. 3.3: Eolico: DIA o comunicazione? I seguenti interventi sono considerati attività edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione (anche per via telematica) dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale: Impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. N. 115/2008): i. installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; ii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. N. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio). b) Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili; ii. installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo; iii. sia previsto che la rilevazione non duri piu' di 36 mesi; iv. entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto titolare rimuove le predette apparecchiature ripristinando lo stato dei luoghi. Sono invece realizzabili mediante denuncia di inizio attività: a) impianti eolici non ricadenti fra quelli di cui alla lettera a) ed aventi capacità di generazione inferiore a 60 kW;
Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 8 Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. b) Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento nel caso in cui si preveda una rilevazione di durata superiore ai 36 mesi; Sono inoltre soggette a DIA le opere di rifacimento realizzate sugli impianti eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere connesse. 3.4: Idroelettrico e geotermoelettrico: DIA o comunicazione? I seguenti interventi sono considerati attività a edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione (anche per via telematica) dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale: a) impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi degli artt. 6 e 123, del DPR 380/ 2001): i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (200 kW). Sono invece realizzabili mediante denuncia di inizio attività: b) impianti idroelettrici non ricadenti fra quelli di cui alle lettere a) e aventi capacità di generazione inferiori a 100 kW.
Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 9 Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 4 Procedimento unico 4.1: Contenuti dell’istanza per l’autorizzazione unica L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica deve essere corredata da: a) progetto definitivo dell'iniziativa (comprensivo delle opere per la connessione alla rete e delle altre infrastrutture indispensabili previste); b) relazione tecnica (deve indicare i dati generali del proponente, la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, la descrizione dell'intervento e del relativo crono programma, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi (con relativa stima dei costi) e, infine, un'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW. c) la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell'impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. e) per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico qualora sia stata già acquisita; f) preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli art. 6 e 19 della Del. AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; g) certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e delle norme d'uso del piano paesaggistico regionale con riferimento alle aree interessate dall'intervento nonché, ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005; h) ove prescritta, documentazione prevista dal D.Lgs. 4/2008 per la verifica di assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto di cui alla lettera a); i) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti;
Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 10 Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. j) impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. k) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore deve ricomprendere anche considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete; l) copia delle comunicazioni effettuate alle Soprintendenze concernenti la verifica della sussistenza di eventuali procedimenti di tutela. Le Sopraintendenze hanno l’obbligo, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, di informare l’amministrazione procedente circa l’eventuale esito positivo di detta verifica, al fine di consentire alla stessa amministrazione, nel rispetto dei termini previsti, di convocare alla conferenza di servizi le soprintendenze suddette. L'istanza è inoltre corredata della specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nullaosta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco di seguito: 1. autorizzazione ambientale integrata (D.Lgs. n. 59/2005); 2. autorizzazione paesaggistica (art.146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.); 3. valutazione dell'impatto ambientale (D.Lgs. n. 152/06); 4. autorizzazione alle emissioni in atmosfera (D.Lgs. n. 152/06); 5. autorizzazione alla gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06); 6. nulla osta di competenza dell'Ente di gestione dell'area protetta (L. 394/1991); 7. permesso di costruire (DPR 380/2001) di competenza del Comune interessato; 8.parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi (D.P.R. n. 37/1998) rilasciato dal Ministero dell'Interno - comando Provinciale VV.FF.; 9. nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in prossimità di zone sottoposte a vincolo militare; 10. nulla osta idrogeologico (R.D. n. 3267/1923); 11. nulla osta sismico (L. 64/1974 e successivi provvedimenti attuativi); 12. nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell'aeronautica civile (ENAC ENAV) (R.D.n. 327/1942 recante il codice della navigazione); 13. mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da uso civico (L. 1766/1927 e s.m.i.); 14. autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalle leggi Regionali; 15. verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata dall'amministrazione competente (L. 447/1995 e s.m.i.); 16. nulla osta dell'ispettorato del Ministero delle comunicazioni oggi Ministero dello sviluppo economico (D.Lgs. n. 259/2003); 17. autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della strada; 18. autorizzazione agli scarichi rilasciata dall'autorità‘ competente (D.Lgs. 152/2006);
Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 11 Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 19. nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie (R.D. n. 1775/1933). 4.2: Avvio e svolgimento del procedimento unico Il procedimento unico si svolge tramite conferenza di servizi (preceduta eventualmente da una conferenza di servizi preliminare esplorativa), nell'ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili. La documentazione elencata in precedenza (fermo restando la documentazione imposta dalle normative di settore e indicata dalla regione o dalle Province) è considerata contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilità. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione competente, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i., ovvero comunica la improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso il procedimento può essere avviato solo alla data di ricevimento dell'istanza completa. Trascorso detto termine senza che l'amministrazione abbia comunicato l'improcedibilità', il procedimento si intende avviato. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'amministrazione convoca la conferenza dei servizi che si svolge con le modalità di cui agli art. 14 e seguenti della L.241/1990 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 27, comma 43, della L. 99/2009 la verifica di assoggettabilità alla VIA si applica: a) agli impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento di potenza nominale complessiva superiore a 1MW; b) agli impianti da fonti rinnovabili non termici, di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW. Il gestore della rete cui si prevede di connettere l'impianto partecipa alla conferenza di servizi senza diritto di voto. Alla conferenza possono partecipare (senza diritto di voto) i concessionari e i gestori di pubblici servizi nel caso in cui il procedimento amministrativo e il progetto dedotto in conferenza abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. A tali fini e' inviata con congruo anticipo la comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. L'ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento sono richiesti dall'Amministrazione procedente in un'unica soluzione ed entro 90 giorni dall'avvio del procedimento. Se il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all'esame del progetto sulla base degli elementi disponibili.
Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 12 Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, i termini per la richiesta di integrazioni e di produzione della relativa documentazione sono quelli individuati dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 ovvero quelli individuati dalle norme regionali di attuazione. Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, comprensive, ove previsto, della valutazione d’incidenza nonché di tutti gli atti autorizzatori comunque denominati in materia ambientale, sono contenuti in provvedimenti espressi e motivati che confluiscono nella conferenza dei servizi. I lavori della conferenza di servizi rimangono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di dette procedure. Decorso tale termine senza che sia intervenuto un provvedimento esplicito sulla verifica di assoggettabilità, il responsabile del procedimento convoca l'autorità' competente affinché si esprima nella conferenza dei servizi. Entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della conferenza dei servizi, il proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico o a biomassa. Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche. Il termine per la conclusione del procedimento unico, da computarsi tenuto conto delle eventuali sospensioni viste, non può comunque essere superiore a 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza. In caso contrario le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Per le altre tipologie di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006.
Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 13 Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. Il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa: a) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi D.Lgs, n. 42/2004 s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio); b) nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta per gli impianti eolici con potenza nominale maggiore di 1 MW, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato D.Lgs. N. 42/2004; c) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. N 42/2004; d) nei casi in cui la Soprintendenza verifichi che l'impianto ricade in aree interessate da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. 4.3: Contenuti essenziali dell’autorizzazione unica L'autorizzazione unica sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte e costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti e, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere. Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per se variante allo strumento urbanistico. Si tenga presente che gli impianti a fonti rinnovabili possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico. Restano ferme le previsioni dei piani paesaggistici e delle prescrizioni d'uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lgs. N. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) nei casi previsti. L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e definisce le specifiche modalità per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, per l’ottemperanza all'obbligo della esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.
Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 14 Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. L'autorizzazione unica prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia. Un aspetto da considerare con attenzione è il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio. Al fine di ottenere una valutazione positiva di un progetto è importante che siano presenti (anche non contemporaneamente) alcuni requisiti, ovvero una buona progettazione degli impianti, la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili, il minor consumo possibile del territorio, il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, ecc.), lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee. Ancora: una progettazione legata alle specificità dell'area in cui è realizzato l'intervento, la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali ed elementi tecnologici innovativi, il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future, e, infine, nel caso di impianti alimentati a biomasse, l'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione. Con specifico riguardo agli impianti eolici sono previsti come vedremo successivamente criteri specifici di corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio. Anche proprio in virtù di quanto detto sopra al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili le Regioni e le Province autonome possono procedere all’indicazione di aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti. L'individuazione della non idoneità dell'area e' operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente a oggetto la difesa ambientale, paesaggistica, storica, artistica, ecc. Gli esiti dell'istruttoria dovranno contenere, in relazione a ciascun’area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate. Le Regioni e le Province autonome dovranno conciliare le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing), assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti.
Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 15 Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 5 Impianti eolici Un capitolo a parte delle Linee Guida è dedicato al corretto inserimento degli impianti eolici, soprattutto se di grandi dimensioni, nel paesaggio e alle dinamiche di interazione con flora, fauna ed ecosistemi, suggerendo possibili forme di mitigazione. Se possibile, è consigliabile, per minimizzare gli impatti, il recupero di aree già degradate quando questo è compatibile con la risorsa eolica proprio al fine di minimizzare tali impatti.Il primo passo consiste nell’effettuare un’attenta analisi del paesaggio all’interno del quale sarà inserito il futuro impianto eolico al fine di valutare la compatibilità di quest’ultimo all’interno dei luoghi preesistenti. Ciò va fatto tramite innanzitutto un accurato sopralluogo, durante il quale dovranno essere fatte delle fotografie dei luoghi così come essi si presentano prima dell’intervento e delle simulazioni di come essi si presenteranno successivamente allo stesso, anche tramite rendering.Inoltre dovrà essere prevista un’analisi dei livelli di tutela in ambito paesaggistico, urbanistico,territoriale, dei beni culturali, storico, naturalistico, e quanto altro ritenuto opportuno. Particolare attenzione bisogna prestare alla definizione del bacino visivo dell'impianto eolico (cioè della porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'impianto e' chiaramente visibile), alla ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici distanti in linea d'aria non meno di cinquanta volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture, e, infine, alla descrizione dell'interferenza visiva dell'impianto soprattutto per ciò che concerne ingombro e alterazione del valore panoramico del sito oggetto dell'installazione tramite rendering. Alcune possibili misure di mitigazione consigliate sono il mantenimento delle geometrie consuete del territorio (ad esempio, una linea di costa o un percorso esistente), l’utilizzo di materiali drenanti naturali per la viabilità di servizio, l'interramento dei cavidotti a media e bassa tensione, l’utilizzo di soluzioni cromatiche neutre e di vernici antiriflettenti, qualora disponibili, ove possibile limitare le segnalazioni di sicurezza solo alle macchine più esposte, prevedere l'assenza di cabine di trasformazione a base palo e utilizzare tubolari al fine di evitare zone cementate che possono invece essere sostituite da prato, erba, etc… Sarebbe opportuno, infine, inserire le macchine in modo da evitare l'effetto di eccessivo affollamento da significativi punti visuali; tale riduzione si può anche ottenere aumentando, a parità di potenza complessiva, la potenza unitaria delle macchine e quindi la loro dimensione, riducendone contestualmente il numero. Ultimo accorgimento è quello di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento. Per quanto riguarda invece gli impatti su fauna e flora, mentre i primi sono di tipo diretto (ad es. dovuti alla collisione degli animali con parti dell'impianto) o indiretto (dovuti ad es. alla modificazione o
Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 16 Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. perdita di siti alimentari e riproduttivi), quello sulla flora è riconducibile unicamente al danneggiamento e/o all’eliminazione diretta di habitat e specie floristiche. Agli impatti su flora e fauna possono inoltre essere legate conseguenze generali sugli ecosistemi. Queste tipologie di impatti sono presenti sia in fase di costruzione dell'impianto eolico, che nella successiva fase di esercizio. Nello Studio di Impatto Ambientale, qualora previsto, bisognerebbe quindi inserire un’analisi dell'impatto su vegetazione, flora e fauna (quindi un’analisi vegetazionale, floristica e faunistica, comprensiva di una descrizione dello stato iniziale dei luoghi), un’analisi degli impatti (devono essere valutate e minimizzate le modifiche che si verificano su habitat, vegetazione e fauna durante la fase di cantiere quando si costruiscono nuove strade di servizio e delle fondazioni per gli aerogeneratori o si interra la rete elettrica, e successivamente, e infine deve essere evitato/minimizzato il rischio di erosione causato dalla impermeabilizzazione delle strade di servizio e dalla costruzione dell'impianto). E' opportuno valutare i possibili impatti sulle unità ecosistemiche di particolare rilievo (boschi, corsi d'acqua, zone umide, praterie primarie, ecc.). In particolare per l’impatto faunistico deve essere effettuata l'analisi degli impatti distintamente sulle/sulle specie più sensibili e su quelle di pregio (in particolare sull'avifauna e sui chirotteri), valutando i seguenti fattori: modificazione dell’habitat, probabilità di decessi per collisione, variazione della densità di popolazione. Tra le possibili misure di mitigazione indicate dal decreto troviamo chiaramente un’indicazione sul contenimento dei tempi di costruzione, e conseguentemente, della dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti, sulla minimizzazione delle modifiche dell'habitat in fase di cantiere e di esercizio (anche mediante un utilizzo ridotto delle nuove strade realizzate a servizio degli impianti ed utilizzo esclusivamente per le attività di manutenzione degli stessi) e conseguente ripristino della vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituzione alle condizioni iniziali delle aree interessate dall'opera non più necessarie alla fase di esercizio (o in caso di impossibilità e' necessario avviare un piano di recupero ambientale con interventi tesi a favorire la ripresa spontanea della vegetazione autoctona). Viene anche suggerito di utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, con bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti, e di adoperare accorgimenti, nella colorazione delle pale, tali da aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna. Infine si consiglia l’inserimento di eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina e l’interramento o isolamento per il trasporto dell'energia su le linee elettriche a bassa e media tensione, mentre per quelle ad alta tensione potranno essere previsti spirali o sfere colorate. Passiamo agli aspetti geomorfologici. Nel progetto dovrà essere esplicitamente indicata la localizzazione delle pale o dei tralicci, la descrizione della viabilità esistente (o, se necessario, dei tratti di strade esistenti da adeguare e di quelle da realizzare – da limitare il più possibile preferendo quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto) e la descrizione del tracciato del collegamento alla rete elettrica nazionale, della rete elettrica esistente e delle cabine da
Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 17 Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. realizzare. Il progetto statico, da presentare prima del rilascio finale dell'autorizzazione, dovrà includere le caratteristiche costruttive delle fondazioni in cemento armato degli aerogeneratori e le caratteristiche geotecniche del terreno secondo la relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. n. 554/99. Le acque di dilavamento delle aree di cantiere dovranno essere canalizzate e convogliate verso un recettore finale, previo eventuale trattamento necessario ad assicurare il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Al termine dei lavori deve essere previsto il ripristino morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette a movimento di terra e della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni. Come possibili misure di mitigazione è suggerito il mantenimento di una distanza non inferiore ai 200 m di ciascun aerogeneratore dalle unità abitative, o comunque che la distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati non sia inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore, e. infine, che la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale sia superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre. Altri suggerimenti sono evitare pendenze in cui si possano innescare fenomeni di erosione, contenere il più possibile gli sbancamenti e i riporti di terreno, privilegiare gli elettrodotti di collegamento alla rete elettrica aerei qualora l'interramento sia insostenibile da un punto di vista ambientale, geologico o archeologico, e adottare soluzioni progettuali che evitino interferenze in prossimità di aeroporti, apparati di assistenza alla navigazione aerea e ponti radio di interesse pubblico. Rimangono da affrontare il discorso dei rumori e delle interferenze elettromagnetiche. Per quanto concerne il rumore, è opportuno effettuare rilevamenti fonometrici al fine di verificare l'osservanza dei limiti indicati nel D.P.C.M. del 14.11.1997 e il rispetto di quanto previsto dalla zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. 447/95. Passando all'interferenza elettromagnetica causata dagli impianti eolici, essa è molto ridotta nei casi in cui il trasporto dell'energia prodotta avviene tramite l'utilizzo di linee di trasmissione esistenti. Diverso e' il caso in cui le linee elettriche siano appositamente progettate e costruite. Nel caso di linee AT, a completamento dell'eventuale studio di impatto ambientale, dovrà essere allegata una relazione tecnica di calcolo del campo elettrico e del campo di induzione magnetica (corredata dai rispettivi diagrammi) che metta in luce il rispetto dei limiti della L. N. 36/2001 e dei relativi decreti attuativi. In relazione al tratto della centrale in media tensione (MT), la relazione dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di qualità del campo elettrico e del campo d'induzione magnetica, indicati dalla normativa in vigore, presso tutte i punti potenzialmente sensibili lungo il percorso del cavidotto. Gli aerogeneratori possono anche essere fonte di interferenza elettromagnetica a causa della riflessione e della diffusione delle onde radio che investono la struttura, ovverosia possono
Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 18 Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. influenzare: le caratteristiche di propagazione delle telecomunicazioni (come qualsiasi ostacolo) e la forma del segnale ricevuto con eventuale alterazione dell'informazione. Dovrà quindi essere valutata la possibile interferenza. Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione: a) Utilizzo di generatori a bassa velocità e con profili alari ottimizzati per ridurre l'impatto sonoro; b) previsione di un’adeguata distanza degli aerogeneratori dalla sorgente del segnale di radioservizio al fine di rendere l'interferenza irrilevante; c) utilizzo, laddove possibile, di linee di trasmissione esistenti; d) far confluire le linee ad Alta Tensione in un unico elettrodotto di collegamento, qualora sia tecnicamente possibile e se la distanza del parco eolico dalla rete di trasmissione nazionale lo consenta; e) utilizzare, laddove possibile, linee interrate con una profondità minima di 1 m,protette e accessibili nei punti di giunzione ed opportunamente segnalate; f) posizionare, dove possibile, il trasformatore all'interno della torre. In fase di progetto dovrà essere effettuata anche un’analisi dei possibili incidenti. Andrebbe, quindi, fornita opportuna documentazione attestante la certificazione degli aerogeneratori secondo le norme IEC 61400, dovrebbe essere valutata la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale e, infine, deve essere assicurata la protezione dell'areogeneratore in caso di incendio sia in fase di cantiere che di esercizio anche con l'utilizzo di dispositivi portatili (estintori). Gli olii derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico dovranno essere trattati e smaltiti secondo il D.Lgs. n.95/1992 “Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati”. Una volta terminata la vita utile dell'impianto (o comunque nel caso in cui l'impianto risulti non operativo da più di 12 mesi) si dovrà procedere a dismettere lo stesso e ripristinare il sito procedendo con interventi di riforestazione per riportarlo a condizioni analoghe allo stato originario. A tale riguardo il proponente fornirà garanzia della effettiva dismissione e del ripristino del sito. Oltre a fornire le suddette garanzie per la reale dismissione degli impianti, il progetto di ripristino dovrà documentare il soddisfacimento dei seguenti criteri: - annegamento della struttura di fondazione in calcestruzzo sotto il profilo del suolo per almeno 1 m; - rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente; - obbligo di comunicazione a tutti i soggetti pubblici interessati.
Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 19 Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. Con ciò abbiamo terminato l’esame della Guida in oggetto. La trattazione non è chiaramente da ritenersi esaustiva rispetto all’argomento trattato, per cui si rimanda alla lettura del testo ufficiale pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed alle normative di settore e regionali.