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Recepita la direttiva sulla sicurezza dei prodotti
Recepita la direttiva sulla sicurezza dei prodotti Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 2 2. A chi spettano i controlli sulla sicurezza dei prodotti Sono le Amministrazioni pubbliche competenti per materia, secondo le rispettive competenze, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. L'elenco delle amministrazioni, degli uffici o organi di cui si avvalgono ed i relativi aggiornamenti saranno comunicati alla Commissione europea dal Ministero delle attività produttive, su indicazione dell'amministrazione competente.
Recepita la direttiva sulla sicurezza dei prodotti Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 3 3. Come avvengono i controlli in base alla pericolosità dei prodotti Per qualsiasi prodotto 1. isporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita; 2. esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate; 3. prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati; Per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni 1. richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile; 2. sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive in modo da renderlo sicuro; Per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti 1. disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici; Per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso 1. vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo; 2. disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal decreto legislativo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica; Per qualsiasi prodotto pericoloso 1. vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto; Per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato, rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente 1. ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore; 2. ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori; 3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le Amministrazioni intraprendono le azioni necessarie per applicare con la dovuta celerità opportune misure analoghe a quelle previste dall’allegato I al decreto legislativo n.172/2004.
Recepita la direttiva sulla sicurezza dei prodotti Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 4 4. Obblighi del produttore e del distributore Il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri e deve fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. Il produttore deve inoltre adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori. Le misure comprendono: a. l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata; b. i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto: • a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale; • a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza; • a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le Amministrazioni competenti precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno: • elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione; • una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati; • tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto; • una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.
Recepita la direttiva sulla sicurezza dei prodotti Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 5 5. Sanzioni Il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione a precise disposizioni già effettuate dall’Amministrazione che ha effettuato i controlli, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro. Il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro. Il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati nei confronti dei prodotti che possono essere pericolosi, o che possono presentare rischi in determinate condizioni o rischi per determinati soggetti è punito con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di controllo è soggetto alla sanzione amministrativa da duemilacinquecento euro a quarantamila euro. Il produttore ed il distributore che violino le disposizioni dell’articolo 3 a loro riferiti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa tra millecinquecento euro e trentamila euro.
Recepita la direttiva sulla sicurezza dei prodotti
Pubblicato: 13 febbraio 2014 · Categoria: Manuali tecnici
Recepita la direttiva sulla sicurezza dei prodotti Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 2 2. A chi spettano i controlli sulla sicurezza dei prodotti Sono le Amministrazioni pubbliche competenti per materia, secondo le rispettive competenze, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. L'elenco delle amministrazioni, degli uffici o organi di cui si avvalgono ed i relativi aggiornamenti saranno comunicati alla Commissione europea dal Ministero delle attività produttive, su indicazione dell'amministrazione competente.
Recepita la direttiva sulla sicurezza dei prodotti Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 3 3. Come avvengono i controlli in base alla pericolosità dei prodotti Per qualsiasi prodotto 1. isporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita; 2. esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate; 3. prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati; Per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni 1. richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile; 2. sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive in modo da renderlo sicuro; Per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti 1. disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici; Per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso 1. vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo; 2. disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal decreto legislativo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica; Per qualsiasi prodotto pericoloso 1. vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto; Per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato, rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente 1. ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore; 2. ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori; 3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le Amministrazioni intraprendono le azioni necessarie per applicare con la dovuta celerità opportune misure analoghe a quelle previste dall’allegato I al decreto legislativo n.172/2004.
Recepita la direttiva sulla sicurezza dei prodotti Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 4 4. Obblighi del produttore e del distributore Il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri e deve fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. Il produttore deve inoltre adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori. Le misure comprendono: a. l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata; b. i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto: • a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale; • a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza; • a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le Amministrazioni competenti precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno: • elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione; • una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati; • tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto; • una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.
Recepita la direttiva sulla sicurezza dei prodotti Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 5 5. Sanzioni Il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione a precise disposizioni già effettuate dall’Amministrazione che ha effettuato i controlli, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro. Il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro. Il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati nei confronti dei prodotti che possono essere pericolosi, o che possono presentare rischi in determinate condizioni o rischi per determinati soggetti è punito con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di controllo è soggetto alla sanzione amministrativa da duemilacinquecento euro a quarantamila euro. Il produttore ed il distributore che violino le disposizioni dell’articolo 3 a loro riferiti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa tra millecinquecento euro e trentamila euro.
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Recepita la direttiva sulla sicurezza dei prodotti Recepita la direttiva sulla sicurezza dei prodotti Pubblicato il: 08/10/2004 Aggiornato al: 08/10/2004 di Gianfranco Ceresini Con il decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16/07/2004, il Governo Italiano ha attuato la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti non alimentari (e quindi anche dei prodotti elettrici) e per la tutela dei consumatori. La Commissione europea riceve ogni anni circa 150 notifiche riferite a prodotti pericolosi immessi sul mercato; pericoli il più delle volte riferibili a rischi di soffocamento per ingestione, shock elettrici, infiammabilità. 1. Generalità Con il decreto legislativo n.172 del 21 maggio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16/07/04, il Governo Italiano ha attuato la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti non alimentari (e quindi anche dei prodotti elettrici) e per la tutela dei consumatori. La Direttiva 2001/95/CE (denominata GPSD - General Product Safety Directive) dispone infatti nuovi requisiti e sistemi di sicurezza e controllo per una vastissima tipologia di prodotti (articoli sportivi, giocattoli, prodotti elettrici, articoli per la casa, etc.). La Commissione europea riceve ogni anno circa 150 notifiche riferite a prodotti pericolosi immessi sul mercato; pericoli il più delle volte riferibili a rischi di soffocamento per ingestione, shock elettrici, infiammabilità. Le...
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