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Fotovoltaico: gli incentivi e le agevolazioni
Nel nostro paese, l’energia prodotta da fonte fotovoltaica, nel recepire le direttive europee, ha previsto una serie di incentivi e agevolazioni, alcune ancora in vigore e altre no. Vediamole nel dettaglio.
1 FOTOVOLTAICO: INCENTIVI E AGEVOLAZIONI
2 Sommario Fotovoltaico: gli incentivi e le agevolazioni ............... 3 Il Conto energia ................................................................... 3 Le detrazioni fiscali ........................................................... 3 Lo Scambio sul posto ........................................................ 6 Il Ritiro dedicato ................................................................. 8
3 Fotovoltaico: gli incentivi e le agevolazioni Fin dal 2009, con la direttiva 2009/28/Ce, il legislatore europeo ha riconosciuto che il maggiore ricorso alle fonti rinnovabili avrebbe contribuito al contenimento dei gas climalteranti, a una maggiore sicurezza di approvvigionamento e alla crescita economica verso una politica energetica sostenibile e competitiva. Le autorità governative erano e sono tuttora consapevoli che la diffusione della produzione di energia alternativa all’impiego di fonti fossili può venire solo attraverso un sensibile sostegno alle fonti rinnovabili. Nel corso degli anni, tale sostegno si è tradotto in semplificazioni autorizzative, accesso alle reti elettriche nazionali e anche, e soprattutto, nell’introduzione di incentivi economici, agevolazioni di tipo fiscale e forme semplificate di vendita dell’energia. Nel caso particolare dell’energia prodotta da fonte fotovoltaica, il nostro Paese, nel recepire le direttive europee, ha previsto una serie di incentivi e agevolazioni, alcune ancora in vigore e altre no. Vediamole nel dettaglio. Il Conto energia Sebbene non più in vigore, non possiamo esimerci dal far riferimento a quello che possiamo definire, senza tema di smentita, il “principe” degli incentivi alle fonti rinnovabili italiane. Introdotto nel 2005 e terminato nel 2013, il Conto energia era dedicato esclusivamente alla fonte fotovoltaica e ha permesso una sua espansione tale, da non avere l’eguale: gli impianti incentivati con i diversi Conto energia sono stati, complessivamente, 531.242, per una potenza installata pari a 18.216.582 kW. A differenza delle precedenti forme incentivanti, caratterizzate per lo più dall’assegnazione di somme a fondo perduto sul capitale investito per l’installazione dell’impianto, il Conto energia è stato il primo incentivo a prevedere un finanziamento in conto esercizio, e cioè la corresponsione di una tariffa incentivante per ogni kWh prodotto. L’avanzamento tecnologico e il progressivo calo del prezzo dei pannelli fotovoltaici hanno portato il legislatore a sospendere questo tipo di incentivo e a prevederne altri; meno remunerativi, ma non di scarso interesse. Vediamoli nel dettaglio. Le detrazioni fiscali L’installazione di un impianto fotovoltaico può accedere alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. Cosa sono Tali detrazioni rappresentano un tipo di beneficio che agevola gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, più comunemente noti come ristrutturazioni. Previste fin dal 1998, erano state pensate per promuovere le opere di ristrutturazione e risanamento dei singoli appartamenti e degli immobili condominiali. L’agevolazione è stata più volte prorogata nel tempo, finchè nel 2011, il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in Legge n. 214/2011) le ha rese “strutturali”, e cioè permanenti nel tempo, grazie all’inserimento dell’articolo 16-bis nel Decreto del Presidente della Repubblica –Dpr n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR):
4 Articolo 16-bis, Dpr n. 917/1986 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi… (segue elenco degli interventi ammessi all’agevolazione, ndr). Dal 36% al 50% Nel 2012 è stata aumentata la percentuale detraibile, che è passata dal 36 al 50%, grazie al Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83. Il medesimo decreto ha aumentato anche l'importo massimo detraibile che è passato da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare. Nel corso degli ultimi anni, diversi provvedimenti hanno prorogato questi maggiori benefici, fino ad arrivare alla legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) che ha consentito di accedervi ancora fino al 31 dicembre 2017. Se nessun’altra norma interverrà con un’ennesima proroga, dal 1° gennaio 2018, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare. L’installazione di impianti fotovoltaici tra gli interventi ammessi Dedicata alle ristrutturazioni edilizie, molti sono gli interventi ammessi alla detrazione del 50%. Quello, in particolare, riguardante gli impianti fotovoltaici è riportato nella lettera h), comma 1, articolo 16-bis del Dpr n. 917/1986: Articolo 16-bis, Dpr n. 917/1986 h) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Il testo di legge, tuttavia, non fa esplicito riferimento al fotovoltaico, ma ad “opere finalizzate al conseguimento di risparmi con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”. Tra questi si possono annoverare anche gli impianti fotovoltaici? Ci sono stati molti dubbi in proposito, finchè non è intervenuta l’Agenzia delle entrate, prima con la nota del 14 marzo 2013 (Consulenza giuridica n. 954-80/2012) e poi con la Risoluzione n. 22 del 2 aprile 2013, precisando che gli impianti fotovoltaici rientrano tra gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, in quanto basati sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia. Chi può accedere all’agevolazione Possono accedere alla detrazione delle spese di installazione dell’impianto fotovoltaico per un massimo di 98.000 euro per unità immobiliare (fino al 31 dicembre 2017, 48.000 dal 1° gennaio 2018) coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Inoltre, come precisato nella Guida 2017 dell'Agenzia delle entrate, dedicata alle detrazioni per le ristrutturazioni, “l’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese”, e cioè: • proprietari o nudi proprietari, • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), • locatari o comodatari, • soci di cooperative divise e indivise,
5 • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture: • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, il componente dell’unione civile, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64/E del 28 luglio 2016). Quote detraibili La detrazione viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui è sostenuta la spesa. Facciamo un esempio: poniamo il caso che nel 2017 abbiamo speso 10.000 euro per l’installazione dell’impianto; dunque, abbiamo diritto a detrarre dalle tasse sui redditi il 50% di tale spesa e cioè 5.000 euro. Tuttavia, tale spesa non può essere detratta in una singola quota, bensì in 10 quote annuali. In altri termini, in fase di dichiarazione dei redditi, il contribuente che ha sostenuto la spesa, potrà detrarre dalle tasse 500 euro all’anno per 10 anni. Inoltre, ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta; cioè a dire che, se l’Irpef dovuta per, poniamo, l’anno 2017 è di 450 euro e si ha diritto a una detrazione di 500 euro, vengono detratti solo i 450 euro, mentre i 50 euro eccedenti non saranno mai rimborsati. Come si attesta il risparmio energetico di un impianto fotovoltaico? Come abbiamo avuto modo di precisare più sopra, secondo quanto stabilito dalla lettera h), comma 1, articolo 16-bis del Tuir, affinchè l’impianto fotovoltaico possa accedere alle detrazioni del 50% occorre acquisire "idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici ". Ma come si produce questo tipo di documentazione? Il Ministero dello sviluppo economico, rilasciando un parere all’Agenzia delle entrate, ha precisato che "la realizzazione dell'impianto a fonte rinnovabile comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici … dunque non è necessaria una specifica attestazione dell'entità di risparmio energetico derivante dall'installazione dell'impianto fotovoltaico. È sufficiente conservare la documentazione comprovante l'avvenuto acquisto e installazione dell'impianto a servizio di un edificio residenziale". Quando l’impianto fotovoltaico può accedere alla detrazione L’impianto può beneficiare della detrazione solo se è posto direttamente al servizio dell'abitazione, per far fronte ai suoi bisogni energetici, e cioè l’energia che produce deve essere utilizzata “per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera”. Non si può accedere alla detrazione quando l'energia prodotta in eccesso e ceduta alla rete si configura come esercizio di attività commerciale e quando la potenza dell’impianto supera i 20 kW di potenza. Questo perché gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW sono sempre considerati attività di rilevanza commerciale.
6 Come effettuare i pagamenti Le spese sostenute per l’acquisto dell’impianto devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino: • la causale del versamento, • il codice fiscale del soggetto che paga • e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Esempio di causale bonifico tratta dalla Guida dell’Agenzia delle entrate sulle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie Se le spese non vengono pagate con bonifico e se esso non viene compilato con i giusti riferimenti, l'accesso alla detrazione è negato. In altre parole, per chi ha già effettuato le spese e non ha pagato con bonifico, non è possibile accedere alla detrazione. Lo Scambio sul posto Se l’impianto fotovoltaico non ha un sistema per accumulare l’energia prodotta e non consumata, cosa si può fare? Si può richiedere al Gestore dei servizi energetici (GSE) di accedere al servizio di Scambio sul posto. Di cosa si tratta Possiamo dire che, idealmente, il servizio di Scambio sul posto utilizza la rete elettrica nazionale come un “sistema di accumulo virtuale” che “ritira” l’energia prodotta e non auto consumata, per “restituirla” quando, per esempio di sera, l’impianto non produce. Pensare allo Scambio sul posto come a una specie di sistema di accumulo, è una semplificazione utile a capire il meccanismo su cui si basa. Tuttavia, come più precisamente specificato dal GSE, tale servizio è da intendersi come “una particolare modalità di valorizzazione dell’energia elettrica che consente, al produttore, di realizzare una specifica forma di autoconsumo immettendo in rete l’energia elettrica prodotta ma non direttamente auto consumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione”. Ma cosa si intende per “modalità di valorizzazione”? Spieghiamo con un esempio: nelle ore di maggiore insolazione, mettiamo a mezzogiorno, l’impianto fotovoltaico produce 10 kWh in più rispetto all’energia consumata dall’utenza servita dall’impianto stesso. Se l’impianto è in regime di Scambio sul posto, questi 10 kWh vengono immessi automaticamente in rete. Al contrario, nelle ore di minore insolazione o quando il sole è tramontato, l’impianto produce
7 poco o non produce affatto e, quindi, l’utenza preleva, poniamo, 10 kWh dalla rete per alimentare i propri carichi. In un contesto più semplice, si effettuerebbe un vero e proprio scambio a valore zero: 10 kWh immessi – 10 kWh prelevati = 0. In realtà questi scambi avvengono in un contesto molto complicato che è quello del mercato dell’energia, dove il valore del bene scambiato varia a seconda dell’ora del giorno: il valore dei kWh immessi in rete alle ore 12 potrebbero, infatti, valere di più (o di meno) dei kWh prelevati alle ore 20. Inoltre, ai kWh prelevati dalla rete sono, generalmente, applicati i cosiddetti oneri di rete e cioè i corrispettivi tariffari di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e oneri generali di sistema. Cosa che non deve avvenire nell’ambito del servizio di Scambio sul posto, perché uno dei presupposti su cui si basa questo servizio è proprio quello di considerare l'energia elettrica immessa in rete e successivamente prelevata come se fosse energia elettrica prodotta e auto consumata istantaneamente, senza utilizzare la rete (rete che, invece, nella realtà viene utilizzata). Insomma, ci sono diverse partite economiche da regolare per ottenere una corretta valorizzazione del “valore economico associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore economico teorico associato all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione”. Il compito di definire queste regole è stato affidato all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che lo ha fatto emanando una serie di delibere. Valorizzazione dell’energia Per l’energia immessa in rete, il GSE corrisponde all’utente il cosiddetto "Contributo in conto scambio" che viene calcolato utilizzando numerosi parametri. Essi tengono conto delle caratteristiche dell’impianto e dei profili di consumo (prelievo) teorici e standard attribuiti a ciascun utente dello Scambio sul posto. In particolare, il Contributo in conto scambio è formato da due componenti: • il contributo di compensazione economica dello scambio di energia: esso si riferisce al rimborso del valore dello scambio d’energia immessa e prelevata dalla rete; • il corrispettivo Unitario di scambio forfettario: esso si riferisce alla quota di componenti tariffarie di rete e di oneri generali. Queste ultime sono "rimborsabili" secondo le diverse regole che si sono andate sovrapponendo negli anni. "La regolazione economica del servizio di scambio sul posto viene effettuata dal GSE in acconto nel corso dell'anno di riferimento e a conguaglio su base annuale solare, nel corso dell'anno successivo. La regolazione a conguaglio viene effettuata con le seguenti tempistiche: a) entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, il GSE pubblica i valori a conguaglio del contributo in conto scambio (CS), evidenziando la parte già riconosciuta in acconto e le eventuali eccedenze; b) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, il GSE eroga il conguaglio del contributo in conto scambio (CS)". Nel caso in cui, il valore dell'energia immessa in rete (CEI) superasse il valore dell'energia scambiata, la parte eccedente viene calcolata a credito dell'utente. In altri termini, se, a differenza dell’esempio utilizzato sopra, l’utente non immette 10 e preleva 10, ma immette 11 e preleva 10, quel kilowattora in più costituisce un credito a suo favore. Questi crediti non fanno parte del Contributo in conto scambio e il GSE li gestisce e li liquida separatamente. Se, invece, il valore dell'energia acquistata (OE) supera il valore dell'energia scambiata, l’utente non ha diritto a nessun credito. I beneficiari Possono accedere allo Scambio sul posto:
8 • il cliente finale all’interno di un "Altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo" (ASSPC - sistemi in cui sia la produzione che il consumo di energia avvengono nello stesso sito) che è anche produttore di energia elettrica all'interno del sistema stesso e i cui punti di prelievo e di immissione coincidano. Si tratta dello scambio sul posto “classico” e gli impianti all’interno del sistema devono essere: - alimentati da fonti rinnovabili, con potenza non superiore a 500 kW; - in regime di cogenerazione ad alto rendimento, con potenza non superiore a 200 kW. I limiti di potenza appena elencati non si applicano nel caso l’utente dello Scambio sul posto sia il Ministero della difesa o un soggetto terzo, mandatario del Ministero. • “il titolare di un insieme di punti di prelievo e immissione non necessariamente tra essi coincidenti che è, al tempo stesso, il produttore di energia elettrica attraverso impianti di produzione connessi per il tramite dei predetti punti”. Si tratta del cosiddetto Scambio sul posto altrove e per accedervi devono verificarsi le seguenti condizioni: - “l’utente dello Scambio sul posto altrove deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all’energia elettrica prelevata tramite tutti i punti di prelievo compresi nella convenzione; - l’utente dello Scambio sul posto altrove è un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti (o un soggetto terzo mandatario del predetto Comune), ferma restando la proprietà degli impianti in capo al medesimo Comune, ovvero il Ministero della Difesa (o un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero); - gli impianti di produzione che accedono allo Scambio sul posto altrove sono esclusivamente impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili; - la potenza complessivamente installata da impianti a fonti rinnovabili per ciascun punto di connessione ricompreso nella convenzione è non superiore a 500 kW”. I limiti di potenza appena elencati non si applicano nel caso l’utente dello Scambio sul posto sia il Ministero della difesa o un soggetto terzo, mandatario del Ministero Come accedere al servizio di Scambio sul posto I titolari di impianti che vogliono aderire al regime di Scambio sul posto devono presentare, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, una richiesta al GSE attraverso il suo portale informatico. Successivamente all’invio della richiesta e dietro accettazione del GSE, occorre stipulare la convenzione Scambio sul posto, un contratto di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile di anno solare in anno solare. Il Ritiro dedicato Generalmente, i produttori di energia, per vendere l’energia da loro prodotta, si rivolgono alla borsa elettrica, e cioè al mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, oppure stipulano contratti bilaterali con specifici clienti. La partecipazione alla borsa elettrica o la stipula di contratti bilaterali richiedono delle competenze e adempimenti burocratici spesso troppo onerosi per proprietari di piccoli impianti o produttori di limitati volumi di energia. Ebbene, il Ritiro dedicato è una forma agevolata di vendita dell’energia. Accedendo ad esso, i produttori possono evitare di confrontarsi con la borsa elettrica, con le imprese responsabili
9 della trasmissione dell’energia (Terna) e della distribuzione (i distributori locali) e di adempiere a qualsiasi altro adempimento burocratico che la vendita dell’energia richiede. Il servizio di Ritiro dedicato è erogato dal GSE, che funge da intermediario tra: • i produttori e la borsa elettrica per la compravendita dell’energia: quanto il produttore stipula la convenzione di Ritiro dedicato con il GSE, quest’ultimo si impegna a ritirare tutta l’energia prodotta dal produttore medesimo e venderla nella borsa elettrica, • i produttori e il sistema elettrico, per la gestione dei servizi di dispacciamento e di trasporto dell’energia. In altri termini, il produttore non si deve preoccupare di adempimenti quali, per esempio, il fornire a Terna la previsione (programmazione) delle immissioni il più possibile vicina al quantitativo di energia che sarà realmente reso disponibile in rete (dispacciato) e altri ancora. I beneficiari Possono accedere al Ritiro dedicato: • gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili non programmabili, qualsiasi sia la potenza; • tutti gli impianti di potenza nominale inferiore a 10 MVA, qualsiasi sia la fonte (comprese le fonti fossili). • gli auto produttori da fonti rinnovabili programmabili di qualsiasi potenza che cedono le eccedenze. Ricordiamo che, come stabilito dal decreto legge 79/99, l’auto produttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% su base annua. Il prezzo zonale medio orario e i prezzi minimi garantiti Una volta che il produttore ha ceduto l’energia al GSE, come gli viene remunerata? Attraverso due modalità: • l’energia di impianti che accedono a incentivi (nel caso del fotovoltaico, quelli che accedono ai diversi Conto energia) viene remunerata al prezzo medio zonale orario e cioè “al prezzo medio mensile per fascia oraria - formatosi sul mercato elettrico - corrispondente alla zona di mercato in cui è connesso l’impianto”; • una parte dell’energia prodotta da: - impianti incentivati da fonte fotovoltaica con potenza nominale fino a 100 kW, - impianti incentivati da fonte idroelettrica con potenza elettrica fino a 500 kW, - impianti non incentivati di potenza nominale fino a 1 MW, viene remunerata attraverso i prezzi minimi garantiti, differenziati per fonte e annualmente aggiornati dall’Autorità per l’energia. Quando si parla di “parte dell’energia”, ci si riferisce ai primi 500.000, 1.500.000 oppure ancora 2.000.000 kWh prodotti (a seconda della fonte). Il resto dell’energia prodotta verrà remunerata al prezzo medio zonale orario. Nella tabella che segue sono riportati i prezzi minimi garanti per l’anno 2017, che fanno riferimento alle modalità di calcolo fissate nel 2014 dalla delibera 618/2013/R/EFR, con l’aggiunta di una maggiorazione calcolata sulla base del tasso di inflazione stabilito dall’Istat per il 2016, rispetto all’anno 2015.
10 Fonte: Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico Nel caso in cui la remunerazione a prezzi orari zonali dovesse risultare più vantaggiosa dei prezzi minimi garantiti, il GSE riconosce la differenza a fine anno attraverso un conguaglio. Come accedere al Ritiro dedicato I titolari di impianti che vogliono aderire al Ritiro dedicato devono presentare, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, una richiesta al GSE attraverso il suo portale informatico. Successivamente all’invio della richiesta e dietro accettazione del GSE, occorre stipulare la convenzione di Ritiro dedicato. Alternative al Ritiro dedicato I recenti sviluppi in materia di regolazione del mercato elettrico (in particolare del Mercato dei servizi di dispacciamento -MSD- e dell’applicazione dei corrispettivi di dispacciamento per l’energia sbilanciata), hanno aperto alternative interessanti per la vendita dell’energia: anche i piccoli produttori potranno partecipare più attivamente ai mercati dell’energia, cercando di sfruttare al meglio i vantaggi offerti, in particolare, dalla partecipazione al MSD. Oppure, al posto del Ritiro dedicato con le sue regole e i suoi prezzi, possono scegliere di affidarsi a un trader che, per mezzo di contratti bilaterali, può decidere, insieme al produttore, le migliori soluzioni per massimizzare i profitti provenienti dalla vendita dell’energia e dalla valorizzazione dell’energia sbilanciata.