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Sentenza sul posizionamento di una cabina Enel

Pubblicato: 10 luglio 2003 Categoria: Notizie tecnico normative

Una cabina Enel, posizionata al piano terra di una abitazione, deve essere spostata per un principio cautelativo. Il giudice ritiene di applicare il DM 16/01/1991 rilevando quindi il mancato rispetto del limite di distanza di 3,15 m della cabina dall’abit

Una cabina ENEL che serve un intero quartiere, si trova a pianterreno sotto l’abitazione del Dott. Z. La famiglia di quest’ultimo presenta già due casi di carcinoma a carico dei suoi genitori.

Su segnalazione del dott. Z., l’AUSL chiede all’ISPESL di effettuare dei controlli, dall’esito dei quali si rileva che le emissioni provenienti dalla cabina Enel sono sì sotto la soglia indicata dall’attuale normativa, ma superiori ai limiti di natura precauzionale suggeriti dagli studi più recenti. Infatti, il valore più alto rilevato dall’ISPESL è di 1,1 microtesla nel locale bagno che è quello adiacente alla cabina elettrica. Il limite previsto dall’art. 4 del DPCM 23/04/1992 è di 100 microtesla, valore individuato dal legislatore del 1992 come limite massimo di esposizione ai campi elettrici e magnetici basato soltanto sugli effetti acuti per i quali cioè il rapporto di causa/effetto è fuori di dubbio ed il valore di soglia è stato accertato sperimentalmente in modo certo.

Tuttavia esistono anche gli effetti cronici ai quali non corrisponde un danno certo ma il rischio di subire un danno alla salute umana. Il grado di probabilità di un siffatto rischio è individuato, in base all'intensità del campo elettrico e dell'induzione magnetica (calcolata in microtesla) nonché alla durata dell'esposizione, dagli studi epidemiologici (indagini sanitarie condotte con metodi di tipo statistico che evidenziano le associazioni tra esposizione a fattori di rischio ed insorgenza di patologie).

Dall'elaborazione dei dati degli studi epidemiologici è stato individuato un valore di soglia collocato a 0,2-0,5 microtesla e quindi corrisponde ad un valore inferiore non solo al valore di 1,1 microtesla misurato nel locale bagno dell’appartamento del ricorrente ma anche al valore medio tra tutti quelli registrati nell'appartamento pari a 0,67 microtesla.

Oltre al parametro dei limiti di intensità di campo elettromagnetico, c’è poi un secondo aspetto preso in considerazione, che è quello delle distanza minima della cabina dall’abitazione.

L’ENEL contesta che al caso in questione possa essere applicato il DM 16/01/1991, che disciplina le distanze tra i conduttori nudi delle linee elettriche esterne e i fabbricati e non tra una cabina MT/BT e i fabbricati.

Il giudice ritiene infondata l’eccezione dell’ENEL in quanto, se è vero che il D.M. 16/01/1991 disciplina le distanze minime delle linee elettriche aeree, è però altrettanto vero che l’ultimo comma dell'art. 5 D.P.C.M. 23/04/1992 stabilisce che "la distanza di rispetto dalle parti in tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista, mediante i criteri sopra esposti, per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina" in tal modo rinviando ai criteri esposti nei commi precedenti e, per il caso che ci riguarda, nel comma 3° (per le linee a tensione inferiore a 132 KV) il quale richiama esplicitamente le distanze previste nel decreto interministeriale 16/01/1991.

Ne consegue il mancato rispetto del prescritto limite di distanza di metri 3,15.

Per questi motivi, il giudice visto l’art. 700 c.p.c., ORDINA ad E.N.E.L. s.p.a. di spostare ad una distanza minima di metri 3,15 dall'appartamento del ricorrente la cabina elettrica entro il termine di tre mesi dalla notificazione.

 

La sentenza è del marzo 2001.