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Procedure per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione

Pubblicato: 23 ottobre 2012 Categoria: Guide e approfondimenti
Chi e cosa deve fare e in che ordine:

  1. L’Installatore realizza l’impianto.

  2. Una volta realizzato l’impianto, l’Installatore esegue le verifiche previste dalle norme e dalle disposizioni di legge sull’impianto stesso.

  3. L’Installatore rilascia al datore di lavoro, la dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 9 della legge 46/90 e compilata in base al modello previsto dal DM 20/2/92. La dichiarazione viene sottoscritta dall’installatore, è datata e riporta la descrizione dell’impianto e i riferimenti normativi, oltre che l’indirizzo dell’immobile presso cui è installato l’impianto.

  4. Solo dopo il ricevimento della dichiarazione di conformità, il datore di lavoro può mettere in esercizio l’impianto, cioè iniziare l’attività lavorativa (in questo caso, al momento attuale l’impianto non è ancora omologato).

  5. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto il datore di lavoro invia una copia della dichiarazione di conformità all’ASL/ARPA territorialmente competenti. Nei comuni in cui sia stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, la copia va inviata ad esso, che provvederà all’inoltro al soggetto precedente (ASL/ARPA). In questo caso, poiché l’omologazione dell’impianto è subordinato alla prima verifica dell’ASL/ARPA, è meglio inviare, insieme alla dichiarazione di conformità, anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/2/92, cioè eventuale progetto, relazione con tipologie dei materiali utilizzati, schemi, riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. Il datore di lavoro, pertanto, invia insieme alla dichiarazione ed agli allegati, un modulo di trasmissione della dichiarazione in cui si descrive localizzazione, tipologia e dimensioni dell’impianto.

  6. L’ASL/ARPA rilascia un attestato di avvenuta ricezione della dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro o dallo sportello unico, al fine di documentare l’adempimento dell’obbligo.

  7. L’ASL/ARPA, entro due anni, effettua la prima verifica sull’impianto, che ha valore di omologazione. Ricordiamo che l’omologazione è l’atto amministrativo che attesta la conformità dell’impianto considerato alla regola d’arte e alle leggi vigenti in materia e che si riferisce solo a primi o nuovi impianti: se l’impianto viene rifatto anche in maniera sostanziale, non si parla più di omologazione ma di verifica straordinaria.

  8. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione degli impianti.

  9. Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a verifica periodica. La richiesta di verifica, tramite un apposito modulo può essere fatta all’ASL/ARPA oppure ad organismi individuati dal Ministero delle attività produttive. Questi organismi vengono individuati anche attraverso la conoscenza della norma UNI CEI 45004 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”, oltre alla conoscenza delle norme CEI dei comitati 11 “Impianti elettrici ad alta tensione e di distribuzione di bassa tensione”, 31 “Materiali antideflagranti”, 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione”, 81 “Protezione contro i fulmini”. Queste verifiche sono a carico del datore di lavoro. La richiesta di verifica deve essere:
    • biennale in tutti i casi


  10. Una volta eseguita la verifica, chiunque l’abbia effettuata (ASL/ARPA od organismo abilitato) rilascia un verbale al datore di lavoro, il quale lo deve conservare in caso di controllo degli organi di vigilanza e per le successive verifiche.

  11. Il datore di lavoro, in caso di cessazione, modifica sostanziale o trasferimento/spostamento degli impianti, comunica immediatamente la modifica all’ASL/ARPA. La modifica sostanziale oltre la quale occorre effettuare la comunicazione si può ritenere essere quella che comporta l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all’art. 9 delle legge 46/90.

  12. L’ASL/ARPA od organismo abilitato effettua una verifica straordinaria dell’impianto in caso di:
    • esito negativo della verifica periodica; si possono verificare due casi:
      • violazione di norme di legge penalmente sanzionate (ad es. DPR 547/55 Titolo VII, Dlgs 626/94); in questo caso il verificatore, se ha la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), provvederà ad attivare le procedure sanzionatorie previste dall’art. 89 del Dlgs 626/94, mentre se ha la qualifica di Pubblico Ufficiale (PU) provvederà ad avvertire i soggetti competenti ai sensi dell’art. 331 del Codice di Procedura Penale;
      • violazioni riferite alle norme di buona tecnica (particolarmente alle norme CEI); in questo caso il verificatore segnalerà nel verbale di verifica le motivazioni dell’esito negativo del verbale con riferimento alle specifiche norme applicabili.
    • modifica sostanziale dell’impianto: è compito del datore di lavoro individuarla. In ogni caso si può far riferimento ad un chiarimento del Ministero delle Attività Produttive, il quale afferma che occorre l’omologazione dopo la messa in esercizio degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione nei casi di nuovo impianto, di trasformazione e di ampliamento (come da legge 46/90). Ne risulta che la modifica sostanziale, che necessita di verifica straordinaria, ma non di omologazione, si identifica con la “manutenzione straordinaria” (come da legge 46/90). Volendo entrare più nel dettaglio, possiamo riferirci a quanto stabilito dalla consulta regionale UOIA-ISPESL per l’Emilia-Romagna, la quale ha stabilito che per modifica sostanziale degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione si intende una:
      • “Variazione di processo che comporti modifiche nell’impianto elettrico, ad esempio:
        1. modifica della qualifica di una zona (da zona 1 o 2 a zona 0 e da zona 2 a zona 1 e analogamente da zona 21 o 22 a zona 20 e da zona 22 a zona 21);
        2. introduzione di sostanza del gruppo II C (idrogeno, acetilene, solfuro di carbonio, etc.) che determini zone con pericolo di esplosione (zone 0-1) con conseguente necessità di adeguamento dell’impianto elettrico;
        3. introduzione di sostanza con classe di temperatura più elevata, che determini zone con pericolo di esplosione (zone 0-1, 20-21), con conseguente necessità di adeguamento dell’impianto elettrico;
        4. estensione di una zona esistente (zona 0-1, 20-21) che comporti adeguamento dell’impianto elettrico”.
    • richiesta del datore di lavoro: in questo caso il datore di lavoro dovrà indicare le motivazioni della richiesta di verifica straordinaria (es. infortunio, anomalie sull’impianto, incendio, fulminazione, etc.) allo scopo di permettere una verifica mirata dell’impianto.
    Se la verifica straordinaria è avvenuta a causa di un esito negativo della verifica periodica, la guida CEI 0-14 raccomanda che essa venga effettuata dallo stesso Ente che ha eseguito la verifica periodica e, per quanto possibile, dallo stesso verificatore. Anche le verifiche straordinarie sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro (anche se l’art. 7 del DPR 462/2001 non lo specifica chiaramente). Al termine della verifica, il tecnico redige il verbale di verifica, precisando la natura straordinaria della verifica, l’esito finale della stessa e ne rilascia una copia al datore di lavoro.

  13. L’effettuazione delle verifiche straordinarie non modifica la data di scadenza delle verifiche periodiche, che rimangono riferite alla data della prima dichiarazione di conformità dell’impianto. L’unica eccezione si può verificare nel caso in cui la verifica straordinaria sia avvenuta per una modifica sostanziale dell’impianto, cioè una radicale trasformazione dell’impianto stesso; spetta comunque al datore di lavoro valutare questa opportunità.

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Allegati scaricabili
Guida al DPR 462/01 (quinta edizione)