L’impianto della palestra

Pubblicato: 4 marzo 2012 Categoria: Guide e approfondimenti
L’impianto della palestra

Le palestre e i palazzetti dello sport rientrano nel novero dei locali di intrattenimento in genere e sono citate al punto 83 del DM 16/02/82 quando il numero delle persone presenti è superiore a 100 (Parere MI n. P975/4109 sott.44/C4 del 21/09/00: “… le palestre per l’esercizio di attività sportiva, di trattamenti fisici ai fini estetici e simili – indipendentemente della loro assoggettabilità o meno al parere della Commissione Provinciale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo – costituiscono locali di trattenimento in genere e, pertanto, sono da ricomprendere al punto 83 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora la loro capienza sia superiore alle 100 persone”).

Superando le 100 persone la palestra deve quindi sottostare alle prescrizioni della Sez. 751 e 752 della Norma CEI 64-8. Alle medesime sezioni possono però essere soggette anche le strutture nelle quali, pur essendo inferiore a 100 il numero delle persone contemporaneamente presenti, è elevato il tempo di sfollamento in caso di incendio (CEI 64-8, art. 751.03.2) o le strutture portanti sono combustibili (CEI 64-8, art. 751.03.3).

Oltre a questo occorre aggiungere che quasi sempre è necessario il progetto perché spesso si presenta almeno una delle seguenti condizioni:

  • superficie superiore a 200 m2;
  • potenza impegnata superiore a 6 kW;
  • attività soggetta a rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI);
  • ambienti provvisti anche solo parzialmente di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio.
  • utenze alimentate a tensione superiore a 1000 V;

Fig. 1 - Le palestre rientrano nel novero dei locali di intrattenimento in genere e dunque sono citate al punto 83 del DM 16/02/82 quando il numero delle persone presenti è superiore a 100 (Parere MI n. P975/4109 sott.44/C4 del 21/09/00)


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