Possono essere intesi come luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento tutti i locali e gli ambienti, al chiuso o all’aperto, compresi quelli di servizio, come ad es. i teatri, i cinematografi, le balere, le discoteche e le sale per riunioni di pubblico spettacolo in genere, per concerti, per conferenze e per esposizioni.
Quando la capienza supera i 100 posti, i locali di pubblico spettacolo sono inseriti dal D.M. 16 febbraio 1982 fra le attività soggette alla vista e al controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Nella seguente tabella sono raccolti alcuni tipici locali di pubblico spettacolo secondo le definizioni riportate nel D.M. 19/08/96, “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.” , nel D.P.C.M. 29/09/98 n. 391, “Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l\'apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell\'articolo 31 della L. 4 novembre 1965, n. 1213 , e successive modificazioni”, e nella Guida CEI 64-54.
- Cinematografi
- Locali con o senza semplice pedana, destinati prevalentemente allo svolgimento di proiezioni cinematografiche.
- Teatri
- Locali in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietà, caratterizzati dalla scena, ivi compresi i locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico
- Cinema-teatri
- locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ed attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere.
- Arene
- Luoghi all\'aperto. appositamente allestiti in aree delimitate e attrezzate. destinati a proiezioni cinematografiche e/o spettacoli di vario genere.
- Sale da ballo e discoteche
- Locali destinati a intrattenimenti danzanti.
- Auditori e sale convegno
- Locali destinati a concerti, conferenze, congressi e simili;
- Circhi
- locali destinati alla rappresentazione in pubblico di spettacolii di abilità, forza e coraggio, con o senza l\'intervento di animali.
- Teatri tenda
- Locali con copertura a tenda utilizzati per la rappresentazione di spettacoli vari..
- Stand
- Aree o strutture temporanee, ricavate all\'interno di locali di intrattenimento o di pubblico spettacolo, utilizzata per esposizione, commercializzazione, vendita o
- divertimento.
- Fiere-Mostre
- Evento inteso a esporre e/o vendere prodotti che possono essere posti in ogni luogo idoneo, sia esso un locale, edificio o struttura temporanea.
- Spettacoli viaggianti e parchi di divertimento
- Luoghi destinati ad attività spettacolari, intrattenimenti o attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili, all’aperto, ovvero in parchi permanenti.
- Locali multiuso
- Locali adibiti normalmente a varie attività utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli.
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Tabella 1 – Alcuni esempi di luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento
Il D.M. 19/08/96, integrato dal D.M. 6 marzo 2001, indica anche i locali e gli ambienti che sono esclusi dal suo campo di applicazione per i quali non sono dunque previsti particolari accorgimenti impiantistici (tabella 2).
- Luoghi all\'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;
- Locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- Pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell\'aspetto danzante e di spettacolo;
- Pubblici esercizi in cui è collocato l\'apparecchio musicale «karaoke» o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all\'espletamento delle esibizioni canore ed all\'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
- Pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi).
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Tabella 2 - Luoghi e ambienti esclusi dal campo di applicazione del D.M. 19/08/96
In ogni caso anche per i locali con capienza non superiore a 100 persone anche se utilizzati saltuariamente per spettacoli o riunioni è sempre necessario il rispetto della regola dell\'arte nella costruzione degli impianti (ad esempio l\'illuminazione di sicurezza) per permettere l’ordinato esodo delle persone che potrebbero essere presenti in numero elevato in uno stesso locale.
- È vietato l\'uso dei conduttori PEN (schema TN-C) ad esclusione delle condutture che transitano soltanto.
- Gli apparecchi d\'illuminazione devono essere mantenuti ad adeguata distanza dagli oggetti illuminati, se questi ultimi sono combustibili. Attenersi alle indicazioni del costruttore oppure, salvo diversamente indicato, per i faretti e i piccoli proiettori tale distanza deve essere almeno:
- 0,5 m: fino a 100 W;
- 0,8 m: da 100 a 300 W;
- 1 m: da 300 a 500 W.
- Deve essere evitato il pericolo di proiezione di materiale incandescente, esempio rottura di lampade ad alogeni e ad alogenuri, proteggendo la lampada mediante schermo di sicurezza e seguendo scrupolosamente le istruzioni fornite dal costruttore. Le lampade devono essere collocate fuori dalla portata di mano ed essere installate in modo da non poter essere danneggiate da urti, volontari o involontari.
- I dispositivi di manovra, controllo e protezione, fatta eccezione per quelli destinati a facilitare l\'evacuazione, devono essere posti in luoghi inaccessibili al pubblico, o posti entro involucri apribili con chiave o attrezzo, ad esclusiva disposizione del personale addetto. Il quadro generale non deve essere installato in luogo accessibile al pubblico.
- L\'illuminazione e la segnaletica di sicurezza deve garantire un\'autonomia minima di un’ora. La luce di sicurezza può essere garantita tramite lampade autonome o deve essere alimentata per mezzo di sorgenti autonome dalla rete di alimentazione pubblica.
- Disporre i conduttori dei circuiti in c.a. in modo da evitare riscaldamenti delle parti metalliche adiacenti per effetto induttivo, particolarmente quando si usano cavi unipolari.
- Deve essere previsto un comando per l\'interruzione di emergenza.
- Per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili devono essere utilizzati apparecchi di illuminazione specificatamente previsti per lo scopo e dichiarati idonei dal costruttore
- Quando si utilizzano cavi “non propaganti la fiamma” (CEI 20-35) i cavi devono essere installati individualmente o distanziati tra loro almeno 250 mm nei tratti di percorso parallelo.
- I dispositivi di protezione contro le sovracorrenti devono essere collocati all\'origine dei circuiti, sia che attraversino sia che abbiano origine nei luoghi stessi.
- I componenti dell\'impianto montati su o all\'interno di strutture combustibili che nel normale funzionamento possono emettere archi o scintille tali da far uscire dal microambiente interno agli apparecchi medesimi particelle incandescenti che possono innescare un incendio devono essere racchiusi in custodie aventi grado di protezione IP4X almeno verso le strutture combustibili.
- Quando si utilizzano cavi “non propaganti l\'incendio” il fascio di cavi non deve essere in quantità tale da superare il volume unitario di materiale non metallico stabilito dalla Norma CEI 20-22.
- Per fornire una migliore continuità del servizio l’impianto deve essere suddiviso su più circuiti dimensionati in base alla potenza installata (coefficiente di contemporaneità uguale a uno).
- Nelle zone accessibili al pubblico le prese devono essere protette singolarmente contro le sovracorrenti e gli alveoli devono essere protetti con schermo o coperchio. Le prese con corrente nominale superiore a 16 A devono essere con interblocco meccanico.
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Figura 1 – Prescrizioni più significative per i locali di pubblico spettacolo
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