Il successivo recepimento della Delibera 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia (cogenerazione ad alta efficienza) e della proposta di ampliamento alle fonti rinnovabili con potenza fino a 200 kW del regime dello scambio sul posto operato con la Legge Finanziaria 2008 ed attuato con il Decreto 18 dicembre 2008 “Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 1 del 2 gennaio 2009), hanno indotto nel mese di giugno dello scorso anno l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas a modificare la disciplina dello scambio sul posto introdotta con la Delibera n. 28/06.
A tale proposito ricordiamo, in particolare,
che l’articolo 17 del decreto 18 dicembre
2008 estende l’applicazione del servizio di
scambio sul posto agli impianti di produzione
che utilizzano fonti rinnovabili fino a 200
kW, fatti salvi i diritti di officina, entrati in
esercizio dopo il 31 dicembre 2007.
Il nuovo Tisp (Testo integrato dello scambio
sul posto) è introdotto con Deliberazione 3
giugno 2008 - Arg/elt 74/08 “Testo integrato
delle modalità e delle condizioni tecnicoeconomiche
per lo scambio sul posto (Tisp)”,
ed è entrato in vigore lo scorso 1° gennaio.
Esso si applica a:
-
impianti alimentati da fonti rinnovabili fino
a 20 kW;
-
impianti alimentati da fonti rinnovabili da
20 kW e fino a 200 kW entrati in esercizio
dopo il 31 dicembre 2007;
-
cogenerazione ad alta efficienza con potenza
fino a 200 kW.
Secondo la nuova deliberazione Arg/elt
n. 74/08, “il servizio di scambio sul posto
consiste nel realizzare una particolare forma
di autoconsumo in sito consentendo che
l’energia elettrica prodotta ed immessa in
rete possa essere prelevata e consumata in
un momento differente rispetto alla produzione,
utilizzando il sistema elettrico quale
strumento per immagazzinare virtualmente
l’energia prodotta, ma non contestualmente
autoconsumata”.
Il nuovo servizio è erogato dal Gse e consiste
in una compensazione economica fra l’energia
immessa in rete (remunerata dal Gse) e
l’energia elettrica prelevata dalla rete elettrica (costi regolati dal cliente direttamente
con il proprio fornitore).
In altre parole, il cliente procede a pagare
direttamente al proprio fornitore la quantità
di energia elettrica prelevata dalla rete elettrica,
mentre riceve direttamente dal Gse un
corrispettivo per l’energia elettrica immessa
in rete: il contributo in conto scambio.
Anche il nuovo servizio di scambio sul posto,
dunque, consente di usufruire del vantaggio
di immettere in rete le eccedenze della propria
produzione e di ricevere un beneficio che può nuovamente tradursi nello “sconto”
ai corrispettivi pagati al fornitore per le
quantità di energia elettrica prelevata dalla
rete elettrica.
Proviamo a concretizzare il
nuovo meccanismo con un esempio applicato
ad impianto fotovoltaico.
In questo caso
l’energia elettrica prodotta consentirà di
beneficiare di una tariffa incentivante (nel
caso di incentivi rientranti nel meccanismo
del conto energia), per la durata di 20 anni,
cui sommare il beneficio dell’energia elettrica
non prelevata dalla rete (autoconsumo),
ed il beneficio dell’energia elettrica immessa
in rete (tramite il servizio di scambio sul
posto).
In altre parole, potremmo tradurre il risparmio (ovvero la remunerazione dell’investimento per l’installazione dell’impianto fotovoltaico o flusso di cassa annuale netto al lordo dei costi addizionali annui quali, ad esempio, la manutenzione dell’impianto fotovoltaico stesso) come:
R = Qp + Qa + Cs
definendo:
Qp = Energia prodotta * Tariffa incentivante
Qa = Energia autoconsumata * Prezzo dell’Energia
(dove l’Energia autoconsumata è la
differenza fra l’Energia prodotta e l’Energia
immessa in rete Ei)
Cs = Contributo in conto scambio riferito all’energia
scambiata annualmente con la rete.