Prima del D.Lgs. 81/08 la valutazione del rischio elettrico, pur se non espressamente richiesta (anche per i vecchi impianti rispondenti a normative non più in vigore), era implicitamente compresa nella generica valutazione del rischio, da analizzare in tutti i suoi aspetti, e veniva comunque assolta verificando la rispondenza di apparecchi e impianti alla normativa vigente.
Il capo III, titolo III, del Testo Unico, “Impianti e apparecchiature elettriche”, consta di 8 articoli, da 80 a 87.
Ora, pur senza nulla sconvolgere rispetto a quanto fin qui praticato, negli articoli 80 e 81 si richiede espressamente al datore di lavoro di effettuare una valutazione dei rischi in modo da proteggere i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica (vedi box).
Negli articoli dallo 82 allo 86, senza però entrare nello specifico, si elencano i provvedimenti da adottare per proteggere i lavoratori dai rischi elettrici, mentre l’art. 87 riporta le sanzioni a carico del datore di lavoro inadempiente.
Sebbene la probabilità che si possa presentare una situazione di pericolo in un impianto a norma sia piuttosto remota, anche gli impianti costruiti a regola d’arte non sono evidentemente del tutto esenti da rischi elettrici.
E’ per questo che, anche in caso di nuovo impianto perfettamente a norma, la valutazione del rischio da parte del datore di lavoro è dunque sempre consigliabile. Naturalmente si presume che gli impianti nuovi siano stati costruiti secondo l’attuale stato dell’arte e che negli impianti vecchi, ove necessario, siano stati eseguiti gli opportuni interventi di messa a norma.
Si suppone anche che siano disponibili tutte le certificazioni attestanti la conformità, che sia stato approntato un piano di manutenzione programmata e che le fondamentali regole di sicurezza inerenti i lavori elettrici siano disciplinate da specifiche e documentate procedure interne.
Il personale addetto alla manutenzione possiede adeguate conoscenze tecniche relativamente al ruolo ricoperto nell’ambito dell’attività di competenza ed è stato formato secondo quanto previsto dalla norma Cei 11/27 e considerato idoneo dal datore di lavoro solo dopo un adeguato periodo di addestramento svolto sul posto sotto la guida di manutentori esperti.
Tutti i lavoratori, per evitare possibili esposizioni a rischi residui presenti sul posto di lavoro, sono stati inoltre informati dei rischi e, se necessario, anche formati e adeguatamente addestrati (tabella 2).
Assodate queste essenziali prerogative, si può effettuare la rilevazione dei pericoli di natura elettrica che si potrebbero manifestare in condizioni di normale funzionamento o di possibile guasto.
Si esamineranno in modo ordinato e suddivise per tipologia le varie parti degli impianti, come cabine, circuiti, quadri, impianto di terra, bordo macchina, eccetera, e le condizioni di normale esercizio e di manutenzione per evidenziare ed affrontare le situazioni di rischio per le persone esposte.
Senza dimenticare che, diversamente a quanto si è soliti pensare, esposti non sono solo i manutentori e gli installatori elettrici ma anche gli altri lavoratori.
Con questo si sottolinea l’importanza di non risolvere tutto in un’unica generica analisi del rischio, che solo apparentemente adempirebbe agli obblighi di legge, e nemmeno di sottovalutare il rischio elettrico anche in un impianto costruito a regola d’arte.
La valutazione dovrà essere perciò mirata soprattutto ad accertare i rischi presenti nelle condizioni di normale esercizio e nella manutenzione ordinaria di impianti a norma.
Non si dovrebbe confondere la valutazione del rischio elettrico con un accertamento di rispondenza alle norme perché gli impianti, per definizione, dovrebbero essere tutti costruiti a regola d’arte.
Si verificherà eventualmente la conformità di impianti già esistenti e, se necessario, si predisporrà un opportuno programma di rimessa a norma.
In questo caso una valutazione del rischio potrà comunque essere utile per definire quali siano gli interventi più urgenti da mettere in opera.
Vediamo ora in sintesi cosa richiede di specifico il Testo Unico in materia di impianti e apparecchiature elettriche.