Buongiorno, stiamo lavorando al rifacimento dell'impianto elettrico di un asilo nido. Considerando le caratteristiche dei bambini presenti nelle struttura, ci sono indicazioni normative specifiche? Valerio Caruso
Lo scorso 16 luglio, il Ministero dell'Interno ha emanato un decreto dal titolo “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,costruzione ed esercizio degli asili nido”. Per quanto riguarda gli impianti elettrici viene specificato che devono essere realizzati “nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi in vigore”. A questo proposito, il Decreto stesso prescrivere le seguenti caratteristiche: non costituire causa di innesco di incendio o di esplosione; non costituire causa di propagazione degli incendi; non costituire pericolo per gli occupanti a causa della produzione di fumi e gas tossici in caso di incendio; garantire l'indipendenza elettrica e la continuità di esercizio dei servizi di sicurezza; garantire la sicurezza dei soccorritori. Proprio in relazione a quest'ultimo punto,il sezionamento di emergenza “gli impianti elettrici ed elettronici installati all'interno del fabbricato e/o dei compartimenti, esclusi quelli di sicurezza antincendio, devono poter essere sezionati in caso di emergenza”. Tali dispositivi, inoltre, devono trovarsi “in una posizione facilmente raggiungibile anche dalle squadre di soccorso esterne, segnalata, protetta dal fuoco e dall'azionamento accidentale”. Anche i servizi di sicurezza sono dettagliate nel Decreto e prevedono che i seguenti impianti siano dotati di alimentazione di sicurezza: a) illuminazione di sicurezza; b) allarme; c) rivelazione; d) impianto di diffusione sonora; e) sistema di controllo fumi; f) ascensori antincendio; g) impianti di estinzione. La stessa alimentazione di sicurezza deve essere in grado di assicurare il passaggio automatico dall'alimentazione primaria a quella di riserva entro: 0,5 s per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d, 15 s per gli impianti di cui alla lettera e-f-g. L'autonomia di funzionamento dei servizi di sicurezza, infine, è stabilita come segue: 30 minuti per gli impianti di cui alle lettere b-c-d; 60 minuti per gli impianti di cui alle lettere a-e-f-g.