Modifica delle norme per il parcamento di autoveicoli alimentati a GPL all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza antincendio dell'impianto
Lo stringato decreto 22 novembre 2002 del Ministero
dell’Interno, è formato da due soli articoli che sanciscono modifiche al
permesso di parcamento degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto
(GPL).
Per questi autoveicoli, viene concesso questo permesso,
limitatamente ai piani fuori terra ed al primo piano interrato delle
autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati.
I piani
delle autorimesse sono considerati interrati se il piano di parcamento è
a quota inferiore rispetto a quello di riferimento (piano stradale) e fuori
terra nel caso opposto.
Sono parimenti considerate fuori terra, le
autorimesse aventi piano di parcamento a quota inferiore a quello di
riferimento, purchè l'intradosso del solaio o il piano che determina l'altezza
del locale sia a quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6
m e purchè le aperture di aerazione abbiano altezza non inferiore a 0,5 m.
Le definizioni di interrato e fuori terra sono tratte dal DM 1 febbraio 1986
“Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e
simili”.
Questo permesso è limitato alle auto con impianto dotato di sistema
di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01.
L’articolo 2 si
limita a richiamare il rispetto, per le autorimesse, del succitato DM 1
febbraio 1986 e, nel caso che l’autorimessa sia soggetta ai controlli di
prevenzione incendi, anche al rispetto delle disposizioni del DPR 37/1998
sulla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.
L’ultima disposizione del decreto si riferisce all’obbligo di
segnalare, tramite cartellonistica posta all’ingresso dell’autorimessa, gli
eventuali divieti derivanti dalle limitazioni al parcamento di autoveicoli
alimentati a GPL (ad esempio sui piani interrati superiori al
primo