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Sequestro per una pressa ad iniezione priva dei necessari requisiti di sicurezza
certificatore autorizzato dal Ministero) di rispondenza della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza, in modo palesemente illogico ha ritenuto che la ditta aveva messo a disposizione dei lavoratori una macchina non idonea. Secondo il Tribunale, inoltre, il datore di lavoro è comunque tenuto ad escludere sempre ed in via continuativa il rischio di infortuni: palese è, però, la violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 2 che impone solo di "ridurre ai minimo" il rischio di infortuni (adempimento assolto dalla ditta che ha messo a disposizione una macchina certificata). Sarebbe comunque inammissibile ed esorbitante attuare modifiche ed aggiunte in contrasto, per di più, con la certificazione ministeriale. Nè il Tribunale tiene conto della contraddizione insita nel fatto che una macchina ritenuta idonea da un organismo certificatore autorizzato dal Ministero possa, poi, essere ritenuta non conforme ai criteri di sicurezza dal Dipartimento di prevenzione medica della ASL. Denuncia ancora la illogicità, contraddittorietà ed erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 35, comma 2 e comma 4, c bis), avendo il Tribunale ritenuto che l'adozione delle misure indicate dalla ASL avrebbe impedito l'infortunio sul lavoro. Le prescrizioni della ASL sono totalmente illegittime ed inconferenti, per cui non potevano essere poste a base del sequestro. La motivazione è, altresì, manifestamente illogica ed insufficiente in ordine all'esclusiva responsabilità del lavoratore nella causazione del sinistro. Il Tribunale ha ripetuto il contenuto del verbale di contravvenzione e prescrizioni della ASL senza tener conto delle deduzioni difensive. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 321 c.p.p. in relazione alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, nonchè la manifesta illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale non ha tenuto conto che l'assenza di ulteriori eventi dannosi per i lavoratori nell'arco di ben cinque anni escludeva palesemente i requisiti di attualità, imminenza ed elevata probabilità di aggravamento e reiterazione del presunto reato. Del tutto illogicamente il riesame ha attribuito I1assenza di infortuni a circostanze fortunose; piuttosto è proprio la mancanza di ulteriori infortuni a confermare l'eccezionalità ed abnormità della condotta tenuta dal lavoratore infortunato. Nè, infine, il Tribunale ha tenuto conto che il sequestro della macchina determinava il blocco della produzione. 3) Il ricorso è infondato. 3.1) Va premesso che, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge. Secondo le sezioni unite di questa Corte (sentenza n.2/2004, Terrazzi), nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art. 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art. 606 c.p.p., lett. e), nè tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento.Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con la sentenza n.25932 del 29.5.2008-Ivanov, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. 3.2) Quanto ai poteri del Tribunale del riesame, la giurisprudenza di questa Corte (cfr.in particolare sez. unite 29.1.1997, ric. P.M. in proc. Bassi) ritiene che nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, non è ipotizzabile una "piena cognitio" del Tribunale, al quale è conferita esclusivamente la competenza a
conoscere della legittimità dell'esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed a verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli obiettivi endoprocessuali che sono propri della stessa, con l'assenza di ogni potere conoscitivo circa il fondamento dell'accusa, potere questo riservato al giudice del procedimento principale. Tale interpretazione limitativa della cognizione incidentale risponde all'esigenza di far fronte al pericolo di utilizzare surrettiziamente la relativa procedura per un preventivo accertamento sul "meritum causae", così da determinare una non consentita preventiva verifica della fondatezza dell'accusa il cui oggetto finirebbe per compromettere la rigida attribuzione di competenze nell'ambito di un medesimo procedimento. L'accertamento, quindi, della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono - in una prospettiva di ragionevole probabilità - di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale del riesame non deve, pertanto, instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (ex multis Cass.pen.sez.,3 n.40189 del 2006- ric.Di Luggo). 3.3) Il Tribunale, quanto al fumus, ha rilevato che, pur essendo stato il macchinario certificato dall'ICEPI di Piacenza come conforme alla prescrizioni di sicurezza, il datore di lavoro, secondo la normativa vigente, era comunque tenuto a verificare ed a garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza stessa. Al di là dell'improprio richiamo all'obbligo di "escludere il rischio di verificazione di infortuni ", i Giudici del riesame, facendo propri i rilievi contenuti nel verbale di contestazione, hanno ritenuto, con accertamento in fatto, che il macchinario non garantisse un adeguato livello di sicurezza. L'infortunio, infatti, non si sarebbe verificato, nonostante l'asserito comportamento negligente del lavoratore, se solo la macchina fosse stata dotata di "un meccanismo automatico di spostamento della parte di macchinario destinata all'iniezione del materiale plastico ed all'espulsione pneumatica del pezzo in lavorazione". E tale accorgimento avrebbe indubbiamente ridotto al minimo il rischio di infortuni . Non vi è, quindi, alcuna erronea interpretazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35 (così come sostituito dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71). La motivazione del provvedimento impugnato non può, poi, certo dirsi apparente o apodittica, per cui il vizio denunciato non è riconducale alla previsione di cui all'art. 325 c.p.p. Nè tanto meno il Tribunale avrebbe potuto procedere ad ulteriori accertamenti in ordine alla "idoneità" del macchinario, essendo questi riservati eventualmente al giudizio di merito. L'accertata inidoneità della macchina sotto il profilo della sicurezza rendeva, poi, non essendosi provveduto ad ottemperare alle prescrizioni della ASL, concreto ed attuale il "periculum in mora". Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che esso fosse indiscutibilmente connesso alla "permanenza in funzione del macchinario sequestrato". Aveva, peraltro, già rilevato in proposito il GIP, nel disporre il sequestro, che la libera disponibilità della macchina da parte dell'indagato potesse "protrarre ed aggravare le conseguenze dei reati in questione e favorire altresì la reiterazione dei reati della medesima indole, anche mediante la prosecuzione dell'attività lavorativa in condizioni di scarsa sicurezza per i lavoratori dipendenti, in violazione della disciplina in materia di sicurezza del lavoro, con il che ulteriormente si protrarrebbe l'accertata situazione di antigiuridicità". P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011.