RAEE: Pubblicata la nuova Direttiva (2012/19/UE)

RAEE: Pubblicata la nuova Direttiva (2012/19/UE)

DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 4 luglio 2012  sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)   (rifusione)  (Testo rilevante ai fini del SEE)  IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,   visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in par­ ticolare l'articolo 192, paragrafo 1,  vista la proposta della Commissione europea,  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (  1  ),  visto il parere del Comitato delle regioni (  2  ),  deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (  3  ),  considerando quanto segue:   (1)  Alla  direttiva  2002/96/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparec­ chiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (  4  ), devono es­ sere apportate diverse modifiche sostanziali. È opportuno,  per motivi di chiarezza, provvedere alla rifusione di detta  direttiva.   (2)  Gli  obiettivi  della  politica  ambientale  dell'Unione  sono,  in  particolare, la salvaguardia, la tutela e il miglioramento  della qualità dell'ambiente, la protezione della salute  umana e l'uso accorto e razionale delle risorse naturali.  Questa politica è basata sul principio di precauzione, sul  principio dell'azione preventiva, e su quello della corre­ zione del danno ambientale, in via prioritaria alla fonte, e  sul principio «chi inquina paga».   (3)  Secondo  il  programma  comunitario  di  politica  ed  azione  a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile  (Quinto programma di azione a favore dell'ambiente) (  5  ),  il conseguimento dello sviluppo sostenibile comporta  cambiamenti significativi nell'attuale andamento di svi­ luppo, produzione, consumo e comportamento. Inoltre,  il programma auspica, fra l'altro, di ridurre lo spreco di  risorse naturali e di prevenire l'inquinamento. Esso men­ zionava i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroni­ che (RAEE) come uno dei settori da regolare in relazione  ai principi di prevenzione, recupero e smaltimento sicuro  dei rifiuti.   (4)  La  presente  direttiva  integra  la  normativa  dell'Unione  in  materia di gestione dei rifiuti, come la direttiva  2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (  6  ). Essa fa rife­ rimento alle definizioni utilizzate in detta direttiva, com­ prese le definizioni di rifiuto e di operazioni generali di  gestione dei rifiuti. La definizione di raccolta di cui alla  direttiva 2008/98/CE comprende la cernita preliminare e  il deposito preliminare dei rifiuti ai fini del loro trasporto  in un impianto di trattamento dei rifiuti. La direttiva  2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (  7  )  istituisce un quadro per l'elaborazione di requisiti per la  progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi al­ l'energia e consente l'adozione di requisiti specifici per  la progettazione ecocompatibile di prodotti che consu­ mano energia e che potrebbero rientrare anche nell'am­ bito di applicazione della presente direttiva. La direttiva  2009/125/CE e le relative misure di attuazione adottate  fanno salva la normativa dell'Unione in materia di ge­ stione dei rifiuti. Ai sensi della direttiva 2002/95/CE del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio  2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze  pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroni­ che (  8  ), le sostanze vietate necessitano di essere sostituite  in tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)  che rientrano nel suo ambito di applicazione.   (5)  Con  la  continua  espansione  del  mercato  e  l'accorciarsi  dei  cicli di innovazione, le apparecchiature vengono sostituite  sempre più rapidamente contribuendo ad accrescere sem­ pre di più il flusso dei rifiuti di AEE. Sebbene la direttiva  2002/95/CE abbia contribuito in modo efficace a ridurre  la presenza di sostanze pericolose contenute nelle nuove  AEE, sostanze pericolose quali il mercurio, il cadmio, il  piombo, il cromo esavalente, i difenili policlorurati (PCB)  e le sostanze che riducono lo strato di ozono saranno  presenti nei RAEE ancora per molti anni. La presenza di  componenti pericolose nelle AEE solleva seri problemi  nella fase di gestione dei rifiuti e i RAEE non sono suf­ ficientemente riciclati. Il mancato riciclaggio causa la per­ dita di risorse preziose.   (6)  La  presente  direttiva  è  intesa  a  contribuire  alla  produ­ zione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria,  la prevenzione della produzione di RAEE e, inoltre, at­ traverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di IT   L 197/38  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  24.7.2012   (  1  ) GU C 306 del 16.12.2009, pag. 39.  (  2  ) GU C 141 del 29.5.2010, pag. 55.  (  3  ) Posizione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 (non ancora  pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in  prima lettura del 19 luglio 2011 (non ancora pubblicata nella Gaz­ zetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 19 gennaio  2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione  del Consiglio del 7 giugno 2012.  (  4  ) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.  (  5  ) GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.  (  6  ) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.  (  7  ) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.  (  8  ) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da  smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse e al  recupero di materie prime secondarie di valore. Essa mira  inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli  operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE,  quali ad esempio produttori, distributori e consumatori,  in particolare quegli operatori direttamente impegnati  nella raccolta e nel trattamento dei RAEE. In particolare,  le diverse applicazioni nazionali del principio della re­ sponsabilità del produttore possono provocare notevoli  disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori  economici. La presenza di politiche nazionali diverse in  materia di gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle  politiche di riciclaggio, pertanto i criteri essenziali do­ vrebbero essere stabiliti a livello di Unione e dovrebbero  essere elaborate norme minime per il trattamento dei  RAEE.   (7)  Le  disposizioni  della  presente  direttiva  dovrebbero  appli­ carsi ai prodotti e ai produttori a prescindere dalle tecni­ che di vendita, comprese televendite e vendite elettroni­ che. In tale contesto, gli obblighi dei produttori e dei  distributori che utilizzano canali di televendita e vendita  elettronica dovrebbero, per quanto possibile, avere la  stessa forma e dovrebbero essere attuati nello stesso  modo degli altri canali di distribuzione, onde evitare  che tali altri canali di distribuzione debbano sostenere i  costi risultanti dalla presente direttiva derivanti dai RAEE  di attrezzature vendute mediante vendita a distanza o  vendita elettronica.   (8)  Per  adempiere  agli  obblighi  a  norma  della  presente  diret­ tiva in un determinato Stato membro, un produttore  dovrebbe essere stabilito in detto Stato membro. Al  fine di ridurre le barriere esistenti al corretto funziona­ mento del mercato interno e gli oneri amministrativi, gli  Stati membri dovrebbero, in via di eccezione, consentire  ai produttori che non sono stabiliti nel proprio territorio,  ma che sono stabiliti in un altro Stato membro, di desi­ gnare un rappresentante autorizzato responsabile per  l'adempimento degli obblighi di tale produttore a norma  della presente direttiva. Inoltre, è opportuno ridurre gli  oneri amministrativi semplificando le procedure in mate­ ria di registrazione e di comunicazione e garantendo che  non si verifichi una doppia imposizione della tassa per le  registrazioni nei singoli Stati membri.   (9)  L'ambito  di  applicazione  della  presente  direttiva  dovrebbe  includere tutte le AEE usate dai consumatori e le AEE ad  uso professionale. La presente direttiva si dovrebbe ap­ plicare ferma restando la normativa dell'Unione in mate­ ria di requisiti di sicurezza e di salute che proteggono  chiunque entri in contatto con i RAEE e la normativa  specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti, in partico­ lare la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accu­ mulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori (  1  ), e la nor­ mativa dell'Unione in materia di progettazione dei pro­ dotti, in particolare la direttiva 2009/125/CE. La prepa­ razione per il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio di  apparecchiature destinate alla refrigerazione e delle rela­ tive sostanze, miscele o componenti dovrebbe essere con­ forme alla pertinente normativa dell'Unione, in partico­ lare al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle  sostanze che riducono lo strato di ozono (  2  ), e al regola­ mento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati  ad effetto serra (  3  ). Gli obiettivi della presente direttiva  possono essere raggiunti senza includere nel suo ambito  d'applicazione gli impianti fissi di grandi dimensioni,  quali piattaforme petrolifere, sistemi di trasporto bagagli  negli aeroporti o ascensori. Tuttavia, le apparecchiature  che non sono progettate e installate specificamente per  essere parte di detti impianti, e che sono idonee a svol­ gere la propria funzione anche ove non siano parti di  detti impianti, dovrebbero rientrare nell'ambito di appli­ cazione della presente direttiva. Ciò riguarda, ad esempio,  le attrezzature di illuminazione o i pannelli fotovoltaici.   (10)  È  opportuno  includere  nella  presente  direttiva  alcune  de­ finizioni intese a precisarne l'ambito d'applicazione. Tut­ tavia, nel quadro di una revisione dell'ambito d'applica­ zione, la definizione di AEE dovrebbe essere ulterior­ mente chiarita onde ravvicinare le pertinenti misure degli  Stati membri nonché le esistenti prassi applicate e con­ solidate.   (11)  Le  specifiche  per  la  progettazione  ecocompatibile  volte  ad  agevolare il riutilizzo, la soppressione e il recupero dei  RAEE dovrebbero essere definite nel quadro delle misure  di attuazione della direttiva 2009/125/CE. Al fine di ot­ timizzare il riutilizzo e il recupero attraverso la proget­ tazione dei prodotti, si dovrebbe tenere conto dell'intero  ciclo di vita degli stessi.   (12)   L'introduzione, da parte della presente direttiva, della re­ sponsabilità del produttore è uno degli strumenti per  incoraggiare la progettazione e la produzione di AEE  che tengano pienamente in considerazione e ne facilitino  la riparazione, l'eventuale adeguamento al progresso tec­ nico, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio.   (13)   Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale  del distributore incaricato del ritiro e della gestione dei  RAEE, gli Stati membri, in conformità con le norme  nazionali e dell'Unione sui requisiti in materia di salute  e sicurezza, dovrebbero definire le condizioni in cui i  distributori possono rifiutare il ritiro.   (14)  La  raccolta  differenziata  è  una  condizione  preliminare  per  garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei RAEE  ed è necessaria per raggiungere il livello stabilito di pro­ tezione della salute umana e dell'ambiente nell'Unione. IT   24.7.2012 Gazzetta  ufficiale  dell’Unione  europea  L  197/39   (  1  ) GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.  (  2  ) GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.  (  3  ) GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

I consumatori devono contribuire attivamente al successo  di questa raccolta e dovrebbero essere incoraggiati a ren­ dere i RAEE. A tal fine è opportuno creare idonee strut­ ture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici  di raccolta, dove i nuclei domestici possano restituire  almeno gratuitamente i loro rifiuti. I distributori svolgono  un ruolo fondamentale nel contribuire al successo della  raccolta dei RAEE. Pertanto, i punti di raccolta per RAEE  di piccolissimo volume predisposti nei negozi al dettaglio  non dovrebbero essere subordinati ai requisiti in materia  di registrazione o autorizzazione di cui alla direttiva  2008/98/CE.   (15)  Al  fine  di  raggiungere  il  livello  stabilito  di  protezione  e  gli obiettivi ambientali armonizzati nell'Unione, gli Stati  membri dovrebbero adottare misure appropriate al fine  di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come  rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato livello di  raccolta differenziata dei RAEE. Al fine di garantire che  gli Stati membri si adoperino per istituire regimi efficienti  di raccolta, essi dovrebbero essere tenuti a raggiungere un  elevato livello di raccolta di RAEE, in particolare per le  apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congela­ mento che contengono sostanze che riducono lo strato  di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, visto l'elevato  impatto ambientale di queste sostanze e alla luce degli  obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 842/2006 e dal  regolamento (CE) n. 1005/2009. I dati contenuti nella  valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione nel  2008 indicano che il 65 % delle AEE immesse sul mer­ cato allora era già raccolto separatamente, ma oltre la  metà rischiava di essere trattata in maniera impropria e  di essere esportata illegalmente e, anche se raccolta cor­ rettamente, ciò non era comunicato. Questo comporta la  perdita di materie prime secondarie di valore, situazioni  di degrado ambientale e la fornitura di dati incoerenti.  Per evitare tali situazioni è necessario fissare un tasso di  raccolta ambizioso e assicurare che i RAEE raccolti siano  trattati in modo ecocompatibile e comunicati corretta­ mente. È opportuno stabilire requisiti minimi per le spe­ dizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE. Nell'ap­ plicare detti requisiti gli Stati membri possono tenere  conto di qualsiasi pertinente orientamento dei corrispon­ denti, elaborato nel contesto dell'attuazione del regola­ mento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di  rifiuti (  1  ). Tali requisiti minimi dovrebbero in ogni caso  avere lo scopo precipuo di evitare spedizioni indesiderate  di AEE non funzionanti nei paesi in via di sviluppo.   (16)   La definizione di ambiziosi tassi di raccolta dovrebbe  basarsi sul volume di RAEE prodotto, tenendo in debita  considerazione i differenti cicli di vita dei prodotti negli  Stati membri, dei mercati non ancora saturi e delle AEE  con lunghi cicli di utilizzazione. Pertanto, nel prossimo  futuro dovrebbe essere elaborata una metodologia per  calcolare i tassi di raccolta dei RAEE prodotti. Secondo  le attuali stime un tasso di raccolta di RAEE prodotti  dell'85 % è globalmente equivalente a un tasso di raccolta  del 65 % del peso medio di AEE immesse nel mercato nei  tre anni precedenti.   (17)  Un  trattamento  specifico  dei  RAEE  è  indispensabile  per  evitare la dispersione degli inquinanti nel materiale rici­ clato o nel flusso di rifiuti. Esso costituisce il metodo più  efficace per garantire l'osservanza del livello stabilito di  protezione dell'ambiente dell'Unione. Gli enti o le im­ prese che effettuano operazioni di raccolta, riciclaggio e  di trattamento dovrebbero essere conformi a talune  norme minime per evitare gli impatti ambientali negativi  legati al trattamento dei RAEE. Si dovrebbe ricorrere alle  migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio  disponibili, purché assicurino il rispetto della salute  umana e un elevato livello di protezione dell'ambiente.  Le migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio  disponibili possono essere ulteriormente definite secondo  le procedure della direttiva 2008/1/CE del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla  prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (  2  ).   (18)  Nel  suo  parere  sulla  «valutazione  del  rischio  dei  prodotti  della nanotecnologia» del 19 gennaio 2009, il comitato  scientifico sui rischi sanitari emergenti e recentemente  identificati ha affermato che l'esposizione ai nanomate­ riali che sono stabilmente integrati in grandi strutture, ad  esempio nei circuiti elettronici, può avvenire durante le  fasi di smaltimento e di riciclaggio dei rifiuti. Al fine di  controllare eventuali rischi per la salute umana e l'am­ biente derivanti dal trattamento dei RAEE che conten­ gono nanomateriali, risulta opportuno che la Commis­ sione valuti se sia necessario un trattamento specifico.   (19)   La raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento e il  riciclaggio dei RAEE, nonché la loro preparazione per il  riutilizzo sono effettuati secondo un approccio basato  sulla protezione dell'ambiente e della salute umana non­ ché sulla preservazione delle materie prime e sono mirati  a riciclare risorse di valore contenute nelle AEE al fine di  assicurare un migliore approvvigionamento di materie  prime nell'Unione.   (20)  Ove  opportuno,  dovrebbe  essere  attribuita  priorità  alla  preparazione per il riutilizzo dei RAEE e dei loro com­ ponenti, sottoinsiemi e materiali di consumo. Laddove  ciò non sia preferibile, tutti i RAEE raccolti separata­ mente dovrebbero essere inviati al recupero, permettendo  in tal modo di raggiungere un elevato livello di riciclag­ gio e di recupero. Occorrerebbe inoltre incoraggiare i  produttori a integrare materiale riciclato nelle nuove ap­ parecchiature.   (21)   Il recupero, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio  dei RAEE dovrebbero essere inclusi nella realizzazione  degli obiettivi di cui alla presente direttiva solo qualora  detto recupero, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio  non contravvengano ad altre normative dell'Unione o  nazionali applicabili alle apparecchiature. Garantire una  preparazione per il riutilizzo, un riciclaggio e un recu­ pero dei RAEE in maniera corretta è importante per  assicurare un impiego accorto delle risorse e l'ottimizza­ zione dell'approvvigionamento delle stesse. IT   L 197/40  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  24.7.2012   (  1  ) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.  (  2  ) GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

(22)  A  livello  di  Unione  devono  essere  definiti  i  principi  di  base concernenti il finanziamento della gestione dei RA­ EE, e i regimi di finanziamento devono contribuire a  livelli elevati di raccolta, nonché all'attuazione del princi­ pio della responsabilità del produttore.   (23)  I  nuclei  domestici  che  usano  le  AEE  dovrebbero  poter  rendere almeno gratuitamente i RAEE. I produttori do­ vrebbero finanziare almeno la raccolta, il trattamento, il  recupero e lo smaltimento dei RAEE. Gli Stati membri  dovrebbero incoraggiare i produttori ad assumersi la  piena responsabilità per la raccolta dei RAEE, in partico­ lare finanziandone la raccolta, anche nel caso di RAEE  prodotti dai nuclei domestici, lungo tutta la catena dei  rifiuti, per evitare che i RAEE raccolti separatamente di­ ventino oggetto di trattamenti non ottimali e siano  esportati illegalmente, per creare condizioni eque, armo­ nizzando il finanziamento del produttore in tutta l'Unio­ ne, e per trasferire il costo della raccolta di tali rifiuti dai  contribuenti ai consumatori di AEE, conformemente al  principio «chi inquina paga». Per ottimizzare l'efficacia del  concetto di responsabilità del produttore, ciascun produt­ tore dovrebbe essere responsabile del finanziamento della  gestione dei rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produt­ tore dovrebbe poter scegliere di adempiere tale obbligo o  individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Cia­ scun produttore, allorché immette un prodotto sul mer­ cato, dovrebbe fornire una garanzia finanziaria per evi­ tare che i costi della gestione dei RAEE derivanti da  prodotti orfani ricadano sulla società o sugli altri produt­ tori. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la  responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti  storici nell'ambito di regimi di finanziamento collettivi ai  quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori  esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i  costi. I regimi di finanziamento collettivi non dovrebbero  avere l'effetto di escludere i produttori di nicchie di mer­ cato e con ridotti volumi di produzione, gli importatori e  i nuovi arrivati. I regimi collettivi potrebbero prevedere  oneri differenziati a seconda della facilità con cui è pos­ sibile riciclare i prodotti e le materie prime secondarie di  valore in essi contenute. Per i prodotti con un ciclo di  vita lungo che rientrano ora nella presente direttiva,  come ad esempio i pannelli fotovoltaici, dovrebbero po­ ter essere utilizzate al meglio le strutture esistenti per la  raccolta e il recupero, a condizione che rispettino i re­ quisiti di cui alla presente direttiva.   (24)  I  produttori  potrebbero  avere  la  possibilità  di  indicare  agli acquirenti, su base volontaria, al momento della ven­ dita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del tratta­ mento e dello smaltimento dei RAEE ecocompatibili.  Questa pratica è conforme alla comunicazione della  Commissione sul piano d'azione «Produzione e consumo  sostenibili» e «Politica industriale sostenibile», in partico­ lare per quanto riguarda consumi più intelligenti e l'at­ tenzione agli aspetti ambientali negli appalti pubblici.   (25)  L'informazione  agli  utilizzatori  sull'obbligo  di  non  smal­ tire i RAEE come rifiuti urbani solidi misti e di racco­ gliere tali RAEE separatamente, nonché sui sistemi di  raccolta e sul loro ruolo nella gestione dei RAEE, è indi­ spensabile per il successo della raccolta dei RAEE. Tale  informazione rende necessaria la marcatura appropriata  delle AEE che potrebbero finire nei contenitori della  spazzatura o in simili canali di raccolta dei rifiuti urbani.   (26)  L'informazione  sull'identificazione  dei  componenti  e  dei  materiali fornita dai produttori è importante per facilitare  la gestione e, in particolare, il trattamento e il recupero o  riciclaggio dei RAEE.   (27)  Gli  Stati  membri  dovrebbero  assicurare  che  le  infrastrut­ ture d'ispezione e monitoraggio permettano di verificare  la corretta attuazione della presente direttiva, tenendo  conto, fra l'altro, della raccomandazione 2001/331/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile  2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni am­ bientali negli Stati membri (  1  ).   (28)  Gli  Stati  membri  dovrebbero  prevedere  sanzioni  effettive,  proporzionate e dissuasive da irrogare alle persone fisiche  o giuridiche responsabili della gestione dei rifiuti, laddove  violino le disposizioni della presente direttiva. Gli Stati  membri dovrebbero altresì poter disporre il recupero dei  costi derivanti dall'inosservanza e dalle misure di ripara­ zione, fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla respon­ sabilità ambientale in materia di prevenzione e ripara­ zione del danno ambientale (  2  ).   (29)  L'informazione  sul  peso  delle  AEE  immesse  sul  mercato  nell'Unione e sui tassi di raccolta, sulla preparazione per  il riutilizzo, compresa per quanto possibile la prepara­ zione per il riutilizzo di interi apparecchi, sul recupero  o il riciclaggio e sull'esportazione dei RAEE raccolti a  norma della presente direttiva, è necessaria per monito­ rare il raggiungimento degli obiettivi della presente diret­ tiva. Allo scopo di calcolare i tassi di raccolta si dovrebbe  elaborare una metodologia comune per il calcolo del  peso delle AEE al fine di chiarire, tra l'altro, se tale ter­ mine comprende il peso effettivo dell'intera apparecchia­ tura nella forma in cui viene commercializzata, compresi  tutti i componenti, i sottoinsiemi, gli accessori e i mate­ riali di consumo, ma esclusi l'imballaggio, le batterie, le  istruzioni per l'uso e i manuali. IT   24.7.2012 Gazzetta  ufficiale  dell’Unione  europea  L  197/41   (  1  ) GU L 118 del 27.4.2001, pag. 41.  (  2  ) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

(30)  È  opportuno  consentire  agli  Stati  membri  di  decidere  di  attuare alcune disposizioni della presente direttiva me­ diante accordi tra le autorità competenti e i settori eco­ nomici interessati, purché siano soddisfatti particolari re­ quisiti.   (31)  Al  fine  di  affrontare  le  difficoltà  incontrate  dagli  Stati  membri nel raggiungimento dei tassi di raccolta, al fine  di adeguare al progresso tecnico e scientifico e di inte­ grare le disposizioni in materia di realizzazione degli  obiettivi di recupero, dovrebbe essere delegato alla Com­ missione il potere di adottare atti conformemente all'ar­ ticolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione  europea (TFUE) riguardo ad adeguamenti transitori per  taluni Stati membri, all'adattamento al progresso tecnico  e scientifico e all'adozione di norme dettagliate in materia  di RAEE esportati al di fuori dell'Unione, che sono presi  in considerazione per la realizzazione degli obiettivi di  recupero. È di particolare importanza che durante i lavori  preparatori la Commissione svolga adeguate consultazio­ ni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nel­ l'elaborazione degli atti delegati, la Commissione do­ vrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appro­ priata trasmissione dei documenti pertinenti al Parla­ mento europeo e al Consiglio.   (32)   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione  della presente direttiva dovrebbero essere attribuite alla  Commissione competenze di esecuzione. Tali compe­ tenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate confor­ memente alle disposizioni del regolamento (UE)  n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi  generali relativi alle modalità di controllo da parte degli  Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecu­ zione attribuite alla Commissione (  1  ).   (33)  L'obbligo  di  recepire  la  presente  direttiva  nel  diritto  in­ terno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rap­ presentano modifiche sostanziali delle direttive preceden­ ti. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate  deriva dalle direttive precedenti.   (34)  Conformemente  alla  dichiarazione  politica  comune  del  28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commis­ sione sui documenti esplicativi (  2  ), gli Stati membri si  sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la  notifica delle loro misure di recepimento con uno o più  documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi  costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli  strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda  la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmis­ sione di tali documenti sia giustificata.   (35)  La  presente  direttiva  dovrebbe  far  salvi  gli  obblighi  degli  Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto  interno e di applicazione delle direttive indicati nell'alle­ gato XI, parte B.   (36)  Poiché  l'obiettivo  della  presente  direttiva  non  può  essere  conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può,  a motivo dell'entità dell'intervento, essere conseguito me­ glio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in  base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del  trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si li­ mita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo  in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato  nello stesso articolo,   HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:   Articolo 1  Oggetto  La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'am­ biente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti  negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparec­ chiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché riducendo gli  impatti negativi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia,  conformemente agli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE,  contribuendo pertanto allo sviluppo sostenibile.  Articolo 2  Ambito di applicazione  1. La  presente  direttiva  si  applica  alle  apparecchiature  elettri­ che ed elettroniche (AEE) nel modo seguente:  a)  dal 13 agosto 2012 al 14 agosto 2018 (periodo transitorio),  alle condizioni di cui al paragrafo 3, alle AEE che rientrano  nelle categorie dell'allegato I. L'allegato II contiene un elenco  indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato I;  b)  dal 15 agosto 2018, alle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4,  a tutte le AEE. Tutte le AEE sono classificate nelle categorie  dell'allegato III. L'allegato IV contiene un elenco non esau­ stivo di AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato III  (ambito di applicazione aperto).  2.  La presente direttiva si applica ferme restando le disposi­ zioni della normativa dell'Unione in materia di sicurezza e di  salute, di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE)  n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 di­ cembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'au­ torizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH),  che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (  3  ), e  di quella specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti o sulla  progettazione dei prodotti.  3. La  presente  direttiva  non  si  applica  alle  AEE  seguenti:  a) apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essen­ ziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le  munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specifica­ mente militari; IT   L 197/42  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  24.7.2012   (  1  ) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.  (  2  ) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.  (  3  ) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

b) apparecchiature progettate e installate specificamente come  parti di un'altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra  nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che pos­ sono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale  apparecchiatura;  c) lampade a incandescenza.  4. In  aggiunta  alle  apparecchiature  di  cui  al  paragrafo  3,  dal  15 agosto 2018, la presente direttiva non si applica alle se­ guenti AEE:  a) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;  b) utensili industriali fissi di grandi dimensioni;  c) impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle appa­ recchiature che non sono progettate e installate specifica­ mente per essere parte di detti impianti;  d) mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli  elettrici a due ruote non omologati;  e) macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso pro­ fessionale;  f) apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e  sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra  imprese;  g) dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro,  qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della  fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi.  5. Entro  il  14  agosto  2015,  la  Commissione  riesamina  l'am­ bito di applicazione della presente direttiva, quale stabilito al  paragrafo 1, lettera b), compresi i parametri per distinguere  tra apparecchiature di grandi e piccole dimensioni nell'allegato  III, e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo e  al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una pro­ posta legislativa.  Articolo 3  Definizioni  1. Ai  fini  della  presente  direttiva  si  intende  per:  a) «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE»: le ap­ parecchiature che dipendono, per un corretto funzionamen­ to, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le ap­ parecchiature di generazione, trasferimento e misura di que­ ste correnti e campi e progettate per essere usate con una  tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alter­ nata e a 1 500 volt per la corrente continua;  b) «utensili industriali fissi di grandi dimensioni»: un insieme di  grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e/o compo­ nenti, che funzionano congiuntamente per un'applicazione  specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da  professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti  da professionisti presso un impianto di produzione indu­ striale o un centro di ricerca e sviluppo;  c) «impianti fissi di grandi dimensioni»: una combinazione su  larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di  altri dispositivi, che:  i) sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti;  ii) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente  come parti di un edificio o di una struttura in un luogo  prestabilito e apposito; e  iii) possono essere sostituiti unicamente con le stesse appa­ recchiature appositamente progettate;  d) «macchine mobili non stradali»: le macchine dotate di una  fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento ri­ chiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo  durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse;  e) «rifiuti di apparecchiature  elettriche ed elettroniche» o «RA­ EE»: le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono  rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva  2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e ma­ teriali di consumo che sono parte integrante del prodotto al  momento in cui si decide di eliminarlo;  f) «produttore»:  la  persona  fisica  o  giuridica  che,  qualunque  sia  la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione  a distanza, ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante  la protezione dei consumatori in materia di contratti a  distanza (  1  ):  i)  è stabilita in uno Stato membro e fabbrica AEE recanti il  suo nome o marchio di fabbrica o che commissiona la  progettazione o la fabbricazione di AEE e le commer­ cializza apponendovi il proprio nome o marchio di fab­ brica, nel territorio di detto Stato membro;  ii)  è stabilita in uno Stato membro e rivende nel territorio  di tale Stato membro, con il suo nome o marchio di  fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il  rivenditore non viene considerato «produttore», se l'ap­ parecchiatura reca il marchio del produttore a norma  del punto i); IT   24.7.2012 Gazzetta  ufficiale  dell’Unione  europea  L  197/43   (  1  ) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

iii)  è stabilita in uno Stato membro e immette sul mercato  di tale Stato membro, nell'ambito di un'attività profes­ sionale, AEE di un paese terzo o di un altro Stato  membro; o  iv) vende AEE mediante tecniche di comunicazione a di­ stanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori  diversi dai nuclei domestici, in uno Stato membro, ed è  stabilita in un altro Stato membro o in un paese terzo.  Chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o  a norma di un accordo finanziario non è considerato essere  «produttore» a meno che non agisca in qualità di produttore  ai sensi dei punti da i) a iv);  g) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di  approvvigionamento, che rende disponibile sul mercato  un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore  sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera f);  h)  «RAEE provenienti dai nuclei domestici»: i RAEE originati  dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, indu­ striale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e  quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle  AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che  da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso  considerati essere dei RAEE provenienti dai nuclei domesti­ ci;  i) «accordo  finanziario»:  qualsiasi  contratto  o  accordo  di  pre­ stito, noleggio, affitto o vendita dilazionata relativo a qual­ siasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i ter­ mini di tale contratto o accordo o di un contratto o ac­ cordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità  del trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura;  j) «messa  a  disposizione  sul  mercato»:  la  fornitura  di  un  pro­ dotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato di  uno Stato membro nel corso di un'attività commerciale, a  titolo oneroso o gratuito;  k)  «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di  un prodotto sul mercato nel territorio di uno Stato membro  nell'ambito di un'attività professionale;  l) «rimozione»: l'operazione manuale, meccanica, chimica o  metallurgica in seguito alla quale le sostanze, le miscele e  le componenti pericolose sono contenute in un flusso iden­ tificabile o sono una parte identificabile di un flusso nel  processo di trattamento. Una sostanza, una miscela o una  componente è identificabile se può essere monitorata per  verificare che il trattamento è sicuro per l'ambiente;  m) «dispositivo medico»: un dispositivo medico o un accessorio  ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) o b) dell'articolo 1,  paragrafo 2, della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del  14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (  1  ), che  costituisca un'AEE;  n) «dispositivo medico-diagnostico in vitro»: un dispositivo dia­ gnostico in vitro o un accessorio ai sensi, rispettivamente,  delle lettere b) o c) dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva  98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ot­ tobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vi­ tro (  2  ), che costituisca un'AEE;  o) «dispositivo medico impiantabile attivo»: un dispositivo me­ dico impiantabile attivo ai sensi della lettera c) dell'articolo 1,  paragrafo 2, della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del  20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni  degli Stati Membri relative ai dispositivi medici impiantabili  attivi (  3  ), che costituisca un'AEE.  2.  Inoltre, si applicano le definizioni di «rifiuto pericoloso»,  «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «riutilizzo»,  «trattamento», «recupero», «preparazione per il riutilizzo», «rici­ claggio» e «smaltimento» di cui all'articolo 3 della direttiva  2008/98/CE.  Articolo 4  Progettazione dei prodotti  Gli Stati membri, fatte salve le prescrizioni della legislazione  dell'Unione sul funzionamento corretto del mercato interno e  sulla progettazione dei prodotti, compresa la direttiva  2009/125/CE, incoraggiano la cooperazione tra produttori e  operatori degli impianti di riciclaggio nonché misure volte a  favorire la progettazione e la produzione di AEE, soprattutto  al fine di agevolare il riutilizzo, lo smaltimento e il recupero dei  RAEE, dei loro componenti e materiali. In tale contesto, gli Stati  membri adottano misure adeguate affinché siano applicati i  requisiti di progettazione ecologica intesi a facilitare il riutilizzo  e il trattamento di RAEE di cui alla direttiva 2009/125/CE e i  produttori non impediscano, mediante specifiche della proget­ tazione o dei processi di fabbricazione, il riutilizzo dei RAEE, a  meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o  processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria impor­ tanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o  ai requisiti di sicurezza.  Articolo 5  Raccolta differenziata  1. Gli  Stati  membri  adottano  le  misure  adeguate  a  ridurre  al  minimo lo smaltimento dei RAEE sotto forma di rifiuti urbani  misti, ad assicurare il trattamento corretto di tutti i RAEE rac­ colti e a raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata  dei RAEE, in particolare e in via prioritaria per le apparecchia­ ture per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che  riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra,  lampade fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici e  apparecchiature di piccole dimensioni di cui alle categorie 5 e 6  dell'allegato III. IT   L 197/44  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  24.7.2012   (  1  ) GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.  (  2  ) GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.  (  3  ) GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.

2.  Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei dome­ stici, gli Stati membri provvedono affinché:  a) siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai  distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli  Stati membri assicurano la disponibilità e l'accessibilità dei  centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della  densità della popolazione;  b) quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si as­ sumano la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano  essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di  uno per uno, a condizione che le apparecchiature siano di  tipo equivalente e abbiano svolto le stesse funzioni dell'ap­ parecchiatura fornita. Gli Stati membri possono derogare a  tale disposizione purché garantiscano che la resa dei RAEE  non diventi in tal modo più difficile per il detentore finale e  che sia gratuita per il detentore finale. Gli Stati membri che  si avvalgono di questa deroga ne informano la Commissione;  c)  i distributori effettuano la raccolta nei negozi al dettaglio con  superficie di vendita di AEE di almeno 400 m  2   o in prossi­ mità immediata di RAEE di piccolissime dimensioni (dimen­ sioni esterne inferiori a 25 cm) gratuitamente per gli utiliz­ zatori finali e senza obbligo di acquistare AEE di tipo equi­ valente, salvo ove una valutazione dimostri che regimi di  raccolta alternativa esistenti non siano almeno altrettanto  efficaci. Tali valutazioni sono rese pubbliche. I RAEE raccolti  sono sottoposti a corretto trattamento conformemente all'ar­ ticolo 8;  d) fatte salve le lettere a), b) e c), i produttori siano autorizzati  ad organizzare e a gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di  resa dei RAEE provenienti da nuclei domestici, a condizione  che siano conformi agli obiettivi della presente direttiva;  e) tenendo conto delle norme nazionali e dell'Unione in mate­ ria di salute e sicurezza, possa essere rifiutata la resa ai sensi  delle lettere a), b) e c) dei RAEE che presentano un rischio  per la salute e la sicurezza del personale per motivi di con­ taminazione. Gli Stati membri concludono accordi specifici  in relazione a tali RAEE.  Gli Stati membri possono prevedere regimi specifici di resa dei  RAEE di cui alle lettere a), b) e c), per i casi in cui l'apparec­ chiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali  o se contiene rifiuti diversi dai RAEE.  3. Gli  Stati  membri  possono  designare  gli  operatori  autoriz­ zati a raccogliere i RAEE provenienti dai nuclei domestici di cui  al paragrafo 2.  4. Gli  Stati  membri  possono  richiedere  che  i  RAEE  depositati  nei centri raccolta di cui ai paragrafi 2 e 3 siano consegnati  gratuitamente ai produttori, o ai terzi che agiscono a loro nome,  ovvero a enti o imprese designati, ai fini della preparazione per  il riutilizzo.  5. Per  quanto  riguarda  i  RAEE  diversi  da  quelli  provenienti  dai nuclei domestici, gli Stati membri assicurano, fatto salvo  l'articolo 13, che i produttori o i terzi che agiscono a loro  nome provvedano alla raccolta di tali rifiuti.  Articolo 6  Smaltimento e trasporto dei RAEE raccolti  1. Gli  Stati  membri  vietano  lo  smaltimento  di  RAEE  raccolti  separatamente che non sono ancora stati sottoposti al tratta­ mento di cui all'articolo 8.  2. Gli  Stati  membri  assicurano  che  la  raccolta  e  il  trasporto  dei RAEE raccolti separatamente siano eseguiti in maniera da  consentire condizioni ottimali per la preparazione per il riuti­ lizzo, il riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose.  Al fine di ottimizzare la preparazione per il riutilizzo, gli Stati  membri incoraggiano gli impianti o i centri di raccolta a pre­ vedere, prima di ogni ulteriore trasferimento, a seconda dei casi,  la separazione nei punti di raccolta dei RAEE da preparare per il  riutilizzo da altri RAEE raccolti separatamente, in particolare  concedendo l'accesso al personale dei centri di riutilizzo.  Articolo 7  Tasso di raccolta  1. Fatto  salvo  l'articolo  5,  paragrafo  1,  ogni  Stato  membro  provvede all'applicazione del principio della responsabilità del  produttore e, sulla base di detto principio, a che ogni anno sia  conseguito un tasso minimo di raccolta. Dal 2016 il tasso  minimo di raccolta è pari al 45 % calcolato sulla base del  peso totale di RAEE raccolti conformemente agli articoli 5 e  6 in un dato anno dallo Stato membro interessato ed espresso  come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mer­ cato in detto Stato membro nei tre anni precedenti. Gli Stati  membri provvedono a che il volume di RAEE raccolti aumenti  gradualmente nel periodo dal 2016 al 2019, fino al raggiungi­ mento del tasso di raccolta di cui al secondo comma.  Dal 2019 il tasso minimo di raccolta da conseguire ogni anno è  pari al 65 % del peso medio delle AEE immesse sul mercato  nello Stato membro interessato nei tre anni precedenti o, in  alternativa, all'85 % del peso dei RAEE prodotti nel territorio  di tale Stato membro.  Fino al 31 dicembre 2015, si continua ad applicare un tasso  medio di raccolta differenziata di almeno 4 kg l'anno per abi­ tante di RAEE provenienti dai nuclei domestici oppure lo stesso  volume di peso di RAEE quale raccolto in media nello Stato  membro in questione nei tre anni precedenti considerando il  valore più alto. IT   24.7.2012 Gazzetta  ufficiale  dell’Unione  europea  L  197/45

Gli Stati membri possono stabilire tassi di raccolta più ambiziosi  per la raccolta separata di RAEE e ne danno in tal caso comu­ nicazione alla Commissione.  2. Al  fine  di  stabilire  se  il  tasso  minimo  di  raccolta  sia  stato  raggiunto, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni  sui RAEE raccolti separatamente conformemente all'articolo 5  siano trasmesse agli Stati membri gratuitamente e che siano  almeno comprensive di informazioni sui RAEE che sono stati:  a) ricevuti presso impianti di raccolta e di trattamento,  b) ricevuti presso i distributori,  c) oggetto di raccolta differenziata da parte dei produttori o di  terzi che agiscono a loro nome.  3.  In deroga al paragrafo 1, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la  Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la  Slovenia e la Slovacchia possono, data l'insufficienza delle infra­ strutture necessarie e in considerazione dello scarso livello di  consumo di AEE, decidere di:  a) raggiungere, dal 14 agosto 2016, un tasso di raccolta che sia  inferiore al 45 % ma superiore al 40 % del peso medio delle  AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti; e  b) posticipare il raggiungimento del tasso di raccolta di cui al  paragrafo 1, secondo comma, a una data di loro scelta che  non sia posteriore al 14 agosto 2021.  4. Alla  Commissione  è  conferito  il  potere  di  adottare  atti  delegati conformemente all'articolo 20 per stabilire gli adegua­ menti transitori necessari al fine di affrontare le difficoltà incon­ trate dagli Stati membri nel rispettare i requisiti di cui al para­ grafo 1.  5.  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del  presente articolo, la Commissione, entro il 14 agosto 2015,  adotta atti di esecuzione per la definizione di una metodologia  comune per calcolare il peso totale delle AEE sul mercato na­ zionale nonché una metodologia comune per il calcolo del  volume misurato in base al peso dei RAEE prodotti in ogni  Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo  la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.  6.  Entro il 14 agosto 2015 la Commissione presenta al Par­ lamento europeo e al Consiglio una relazione in cui riesamina i  termini relativi ai tassi di raccolta di cui al paragrafo 1 ed  eventualmente stabilisce tassi di raccolta individuali per una o  più delle categorie definite nell'allegato III, in particolare per le  apparecchiature per lo scambio di temperatura, i pannelli  fotovoltaici, le apparecchiature di piccole dimensioni, le appa­ recchiature informatiche e per telecomunicazioni e le lampade  contenenti mercurio. La relazione è accompagnata, se del caso,  da una proposta legislativa.  7. Qualora  la  Commissione  ritenga,  sulla  base  di  uno  studio  d'impatto, che il tasso di raccolta sulla base dei RAEE prodotti  necessiti di una revisione, presenta una proposta legislativa al  Parlamento europeo e al Consiglio.  Articolo 8  Trattamento adeguato  1.  Gli Stati membri provvedono affinché tutti i RAEE raccolti  separatamente vengano sottoposti a un trattamento adeguato.  2. I  trattamenti  adeguati,  diversi  dalla  preparazione  per  il  riutilizzo, e le operazioni di recupero e di riciclaggio includono  almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo  ai sensi dell'allegato VII.  3. Gli  Stati  membri  provvedono  affinché  i  produttori  o  i  terzi  che agiscono a loro nome istituiscano sistemi per il recupero dei  RAEE ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. I produttori  possono istituire tali sistemi a titolo individuale o collettivo. Gli  Stati membri provvedono a che gli enti o le imprese che effet­ tuano operazioni di raccolta o trattamento effettuino lo stoc­ caggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti  tecnici indicati nell'allegato VIII.  4. Alla  Commissione  è  conferito  il  potere  di  adottare  atti  delegati conformemente all'articolo 20 relativo alla modifica  dell'allegato VII, al fine di introdurvi altre tecnologie di tratta­ mento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione  della salute umana e dell'ambiente.  La Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni con­ cernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a  cristalli liquidi debbano essere modificate. La Commissione è  invitata a valutare la necessità di apportare modifiche all'allegato  VII per trattare i nanomateriali contenuti nelle AEE.  5. Ai  fini  della  protezione  ambientale,  gli  Stati  membri  pos­ sono stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei  RAEE raccolti.  Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne infor­ mano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione.  La Commissione, entro il 14 febbraio 2013, chiede alle orga­ nizzazioni di normazione europee di elaborare norme minime  europee per il trattamento, compresi il recupero, il riciclaggio e  la preparazione per il riutilizzo, dei RAEE. Tali norme sono  espressione del progresso tecnico raggiunto. IT   L 197/46  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  24.7.2012

Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del pre­ sente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione, per  stabilire norme minime di qualità, basate in particolare sulle  norme elaborate dalle organizzazioni di normazione europee.  Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di  esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.  Il riferimento alle norme adottate dalla Commissione è pubbli­ cato.  6. Gli  Stati  membri  incoraggiano  gli  enti  o  le  imprese  che  effettuano operazioni di trattamento ad introdurre sistemi cer­ tificati di gestione dell'ambiente ai sensi del regolamento (CE)  n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizza­ zioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit  (EMAS) (  1  ).  Articolo 9  Autorizzazioni  1. Gli  Stati  membri  garantiscono  che  gli  enti  o  le  imprese  che effettuano operazioni di trattamento ottengano un'autoriz­ zazione dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 23 della  direttiva 2008/98/CE.  2.  Le deroghe all'obbligo di autorizzazione, le condizioni  delle deroghe e la registrazione sono conformi, rispettivamente,  agli articoli 24, 25 e 26 della direttiva 2008/98/CE.  3.  Gli Stati membri provvedono a che l'autorizzazione o la  registrazione di cui ai paragrafi 1 e 2 includa tutte le condizioni  che sono necessarie ai fini dell'osservanza dei requisiti di cui  all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 5, e del conseguimento degli  obiettivi di recupero di cui all'articolo 11.  Articolo 10  Spedizione di RAEE  1. L'operazione  di  trattamento  può  anche  essere  effettuata  al  di fuori dello Stato membro in questione o dell'Unione, a con­ dizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento  (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della  Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione  di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III  A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e  del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la deci­ sione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di  rifiuti (  2  ).  2. I  RAEE  esportati  fuori  dell'Unione  sono  presi  in  conside­ razione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del consegui­ mento degli obiettivi di cui all'articolo 11 della presente  direttiva solo se l'esportatore, conformemente ai regolamenti  (CE) n. 1013/2006 e (CE) n. 1418/2007, può dimostrare che  il trattamento ha avuto luogo in condizioni che siano equiva­ lenti ai requisiti della presente direttiva.  3. La  Commissione,  entro  il  14  febbraio  2014,  adotta  atti  delegati, conformemente all'articolo 20, per stabilire modalità  dettagliate che integrano quelle di cui al paragrafo 2 del pre­ sente articolo, in particolare i criteri per la valutazione delle  condizioni equivalenti.  Articolo 11  Obiettivi di recupero  1.  Riguardo a tutti i RAEE raccolti separatamente a norma  dell'articolo 5 e inviati per il trattamento a norma degli articoli  8, 9 e 10 gli Stati membri provvedono affinché i produttori  raggiungano gli obiettivi minimi indicati nell'allegato V.  2. Il  raggiungimento  degli  obiettivi  è  calcolato,  per  ciascuna  categoria, dividendo il peso dei RAEE che entrano nell'impianto  di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo, dopo il  trattamento appropriato conformemente all'articolo 8, paragrafo  2, con riguardo al recupero o al riciclaggio, per il peso di tutti i  RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso  come percentuale.  Attività preliminari tra cui la cernita e il deposito che precedono  il recupero non sono presi in conto per il raggiungimento di tali  obiettivi.  3.  Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del  presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per  stabilire ulteriori norme sui metodi di calcolo per l'applicazione  degli obiettivi minimi. Tali atti di esecuzione sono adottati se­ condo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.  4.  Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo  di tali obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome  detengano la documentazione relativa al peso dei RAEE, ai loro  componenti, materiali o sostanze in uscita dagli impianti di  raccolta (output), in entrata (input) e in uscita (output) dagli  impianti di trattamento e in entrata (input) negli impianti per  il recupero o il riciclaggio/la preparazione per il riutilizzo.  Gli Stati membri provvedono anche a che, ai fini di cui al  paragrafo 6, siano conservati i dati relativi al peso dei prodotti  e dei materiali in uscita (output) dagli impianti di recupero o  riciclaggio/preparazione per il riutilizzo.  5. Gli  Stati  membri  promuovono  lo  sviluppo  di  nuove  tec­ nologie di recupero, riciclaggio e trattamento. IT   24.7.2012 Gazzetta  ufficiale  dell’Unione  europea  L  197/47   (  1  ) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.  (  2  ) GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6.

6. Sulla  base  di  una  relazione  della  Commissione,  accompa­ gnata, se del caso, da una proposta legislativa, il Parlamento  europeo e il Consiglio riesaminano, entro il 14 agosto 2016,  gli obiettivi di recupero di cui all'allegato V, parte 3, valutano la  possibilità di fissare obiettivi distinti per i RAEE da preparare  per il riutilizzo e riesaminano il metodo di calcolo di cui al  paragrafo 2 al fine di analizzare la fattibilità degli obiettivi sulla  base dei prodotti e dei materiali in uscita (output) dai processi di  recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo.  Articolo 12  Finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei  domestici  1. Gli  Stati  membri  provvedono  affinché  i  produttori  preve­ dano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento,  del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei RAEE pro­ venienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta  istituiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.  2. Se  del  caso,  gli  Stati  membri  possono  incoraggiare  i  pro­ duttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE  dai nuclei domestici agli impianti di raccolta.  3.  Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato dopo  il 13 agosto 2005 ciascun produttore è responsabile del finan­ ziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti  derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adem­ piere a tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime  collettivo.  Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allor­ ché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che  dimostri che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché  i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma  dell'articolo 15, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le ope­ razioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno  finanziate. La garanzia può assumere la forma di una parteci­ pazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento  della gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di  un conto bancario vincolato.  4. Il  finanziamento  dei  costi  della  gestione  dei  RAEE  originati  da prodotti immessi sul mercato il 13 agosto 2005 o anterior­ mente a tale data («rifiuti storici») è sopportato da uno o più  sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i pro­ duttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i  rispettivi costi, ad esempio in proporzione della rispettiva quota  di mercato per tipo di apparecchiatura.  5.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicu­ rare che siano elaborati appropriati meccanismi o procedure di  rimborso per la restituzione dei contributi ai produttori qualora  le AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori  del territorio dello Stato membro interessato. Detti meccanismi  o procedure possono essere elaborati dai produttori o da terzi  che agiscono a loro nome.  6. La  Commissione  è  invitata  a  riferire,  entro  il  14  agosto  2015, in merito alla possibilità di elaborare criteri per integrare  nel finanziamento dei RAEE da parte dei produttori i costi reali  a fine ciclo e, se del caso, a presentare una risposta legislativa al  Parlamento europeo e al Consiglio.  Articolo 13  Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utilizzatori  diversi dai nuclei domestici  1. Gli  Stati  membri  provvedono  affinché  il  finanziamento  dei  costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocom­ patibile dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei  domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il  13 agosto 2005 sia sostenuto dai produttori.  Per i rifiuti storici sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da  nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento  dei costi incombe sui produttori di detti prodotti all'atto della  fornitura. Gli Stati membri possono, in alternativa, disporre che  gli utilizzatori diversi dai nuclei domestici siano anch'essi resi  parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento.  Per gli altri rifiuti storici, il finanziamento dei costi incombe  sugli utilizzatori diversi dai nuclei domestici.  2. I  produttori  e  gli  utilizzatori  diversi  dai  nuclei  domestici  possono, fatta salva la presente direttiva, concludere accordi che  stabiliscano altre modalità di finanziamento.  Articolo 14  Informazione agli utilizzatori  1. Gli  Stati  membri  possono  esigere  che  i  produttori  siano  tenuti ad indicare agli acquirenti, al momento della vendita di  nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello  smaltimento ecocompatibile. I costi indicati non superano la  migliore stima delle spese effettivamente sostenute.  2. Gli  Stati  membri  provvedono  affinché  gli  utilizzatori  di  AEE nei nuclei domestici ottengano le necessarie informazioni  concernenti:  a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e  di effettuare una raccolta differenziata di tali RAEE;  b) i sistemi di ritiro e raccolta disponibili per tali utilizzatori,  incoraggiando il coordinamento delle informazioni sui punti  di raccolta disponibili, indipendentemente dal produttori o  da altro operatore che li ha istituiti;  c) il proprio ruolo nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e  ad altre forme di recupero dei RAEE; IT   L 197/48  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  24.7.2012

d) gli effetti potenziali sull'ambiente e la salute umana come  risultato della presenza di sostanze pericolose nelle AEE;  e) il significato del simbolo indicato nell'allegato IX.  3. Gli  Stati  membri  adottano  misure  appropriate  affinché  i  consumatori contribuiscano alla raccolta dei RAEE e per indurli  a favorire il processo di riutilizzo, trattamento e recupero.  4.  Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE  come rifiuti urbani misti e di facilitarne la raccolta differenziata,  gli Stati membri provvedono affinché i produttori marchino  adeguatamente, preferibilmente in conformità alla norma euro­ pea EN 50419 (  1  ), con il simbolo indicato nell'allegato IX le AEE  immesse sul mercato. In casi eccezionali, ove sia necessario a  causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo  è stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla  garanzia dell'AEE.  5. Gli  Stati  membri  possono  esigere  che  i  produttori  e/o  distributori forniscano, integralmente o parzialmente, ad esem­ pio nelle istruzioni per l'uso, presso i punti di vendita o tramite  campagne di sensibilizzazione, le informazioni di cui ai para­ grafi da 2 a 4.  Articolo 15  Informazione degli impianti di trattamento  1. Al  fine  di  agevolare  la  preparazione  per  il  riutilizzo  e  il  trattamento corretto ed ecocompatibile dei RAEE, compresi la  manutenzione, l'ammodernamento, la riparazione e il riciclag­ gio, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire  che i produttori forniscano informazioni gratuitamente in ma­ teria di preparazione per il riutilizzo e il trattamento per ogni  tipo di nuove AEE immesso per la prima volta sul mercato  dell'Unione entro un anno dalla data di immissione sul mercato  dell'apparecchiatura. Le informazioni segnalano, nella misura in  cui ciò è necessario per i centri di preparazione per il riutilizzo  e gli impianti di trattamento e riciclaggio al fine di uniformarsi  alle disposizioni della presente direttiva, le diverse componenti e  i diversi materiali delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze e  le miscele pericolose si trovano nelle AEE. Vengono messe a  disposizione dei centri di preparazione per il riutilizzo e degli  impianti di trattamento e riciclaggio da parte dei produttori di  AEE in forma di manuali o attraverso gli strumenti elettronici  (ad esempio CD-Rom e servizi on line).  2. Inoltre,  al  fine  di  consentire  che  la  data  in  cui  l'AEE  è  stata  immessa sul mercato sia determinata in modo inequivocabile,  gli Stati membri provvedono a che il marchio apposto sull'AEE  specifichi che quest'ultima è stata immessa sul mercato succes­ sivamente al 13 agosto 2005. La norma europea EN 50419 è  preferibilmente applicata a tal fine.  Articolo 16  Registrazione, informazione e comunicazioni  1. Gli  Stati  membri,  ai  sensi  del  paragrafo  2,  stilano  un  regi­ stro dei produttori, compresi i produttori che forniscono AEE  mediante tecniche di comunicazione a distanza. Tale registro ha  lo scopo di verificare l'osservanza delle prescrizioni della pre­ sente direttiva.  I produttori che forniscono AEE mediante tecniche di comuni­ cazione a distanza secondo la definizione di cui all'articolo 3,  paragrafo 1, lettera f), punto iv), sono registrati nello Stato  membro in cui effettuano la vendita. Ove tali produttori non  siano registrati nello Stato membro in cui effettuano la vendita,  essi sono registrati attraverso i loro rappresentanti autorizzati di  cui all'articolo 17, paragrafo 2.  2. Gli  Stati  membri  garantiscono  che:  a)  ogni produttore o ogni rappresentante autorizzato, se desi­ gnato a norma dell'articolo 17, sia registrato come richiesto  e possa inserire, on line, nel loro registro nazionale tutte le  informazioni pertinenti, rendendo conto delle attività del  produttore in tale Stato membro;  b)  all'atto della registrazione, ogni produttore o ogni rappresen­ tante autorizzato, se designato a norma dell'articolo 17, for­ nisca le informazioni previste dall'allegato X, parte A, impe­ gnandosi ad aggiornarle opportunamente;  c)  ogni produttore o ogni rappresentante autorizzato, se desi­ gnato a norma dell'articolo 17, fornisca le informazioni pre­ viste dall'allegato X, parte B;  d) i registri nazionali forniscano nel proprio sito internet ri­ mandi (link) agli altri registri nazionali per facilitare in tutti  gli Stati membri la registrazione dei produttori o, se designati  a norma dell'articolo 17, dei rappresentanti autorizzati.  3.  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del  presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione, per  stabilire il formato della registrazione e delle comunicazioni e la  frequenza delle comunicazioni al registro. Tali atti di esecuzione  sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'arti­ colo 21, paragrafo 2.  4. Gli  Stati  membri  raccolgono  informazioni,  su  base  annua,  comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di  AEE immesse sui loro mercati, raccolte attraverso tutti i canali,  preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate nello Stato  membro, nonché sui RAEE raccolti separatamente esportati,  per peso. IT   24.7.2012 Gazzetta  ufficiale  dell’Unione  europea  L  197/49   (  1  ) Adottata da Cenelec nel marzo 2006.

5. Gli  Stati  membri  inviano  ogni  tre  anni  alla  Commissione  una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sulle in­ formazioni di cui al paragrafo 4. La relazione sull'attuazione è  redatta sulla base di un questionario di cui alle decisioni della  Commissione 2004/249/CE (  1  ) e 2005/369/CE (  2  ). La relazione  è messa a disposizione della Commissione entro nove mesi a  decorrere dalla fine del periodo di tre anni in essa esaminato.  La prima relazione verte sul periodo dal 14 febbraio 2014 al  31 dicembre 2015.  La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della  presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni  degli Stati membri.  Articolo 17  Rappresentante autorizzato  1. Ogni  Stato  membro  provvede  affinché  un  produttore  quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punti da  i) a iii), che è stabilito in un altro Stato membro, possa, in  deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punti da i) a iii),  designare una persona giuridica o fisica stabilita nel proprio  territorio, quale rappresentante autorizzato responsabile di  adempiere gli obblighi incombenti su tale produttore, ai sensi  della presente direttiva, nel proprio territorio.  2. Ogni  Stato  membro  provvede  affinché  un  produttore,  quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punto iv),  stabilito nel proprio territorio, che venda AEE in un altro Stato  membro nel quale non è stabilito, designi un rappresentante  autorizzato quale persona responsabile per l'adempimento degli  obblighi di tale produttore, ai sensi della presente direttiva, nel  territorio di detto Stato membro.  3. La  designazione  di  un  rappresentante  autorizzato  avviene  mediante mandato scritto.  Articolo 18  Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni  Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili  dell'attuazione della presente direttiva collaborino tra loro, in  particolare per stabilire un adeguato flusso di informazioni volto  ad assicurare che i produttori rispettino le disposizioni della  presente direttiva e, se del caso, si scambino e forniscano alla  Commissione informazioni atte ad agevolare la corretta attua­ zione della presente direttiva. La collaborazione amministrativa  e lo scambio di informazioni, in particolare tra i registri nazio­ nali, comprendono il ricorso ai mezzi di comunicazione elet­ tronici.  La cooperazione comprende, tra l'altro, il diritto di accesso ai  documenti e alle informazioni pertinenti, tra cui l'esito di ispe­ zioni, subordinato alle disposizioni legislative in materia di pro­ tezione dei dati personali in vigore nello Stato membro dell'au­ torità cui si chiede la cooperazione.  Articolo 19  Adeguamento al progresso scientifico e tecnico  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati  conformemente all'articolo 20 concernente le modifiche neces­ sarie ad adeguare al progresso scientifico e tecnico l'articolo 16,  paragrafo 5, e gli allegati IV, VII, VIII e IX. Nel modificare  l'allegato VII, si tiene conto delle deroghe concesse ai sensi della  direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate  sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroni­ che (  3  ).  Prima della modifica degli allegati la Commissione consulta, fra  l'altro, i produttori di AEE, gli operatori che si occupano del  riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientalistiche  e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.  Articolo 20  Esercizio della delega  1. Il  potere  di  adottare  atti  delegati  è  conferito  alla  Commis­ sione alle condizioni stabilite nel presente articolo.  2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, para­ grafo 4, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 3, e  all'articolo 19 è conferito alla Commissione per un periodo di  cinque anni a decorrere dal 13 agosto 2012. La Commissione  elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove  mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega  di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata,  a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppon­ gano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di  ciascun periodo.  3.  La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 4, al­ l'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'arti­ colo 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parla­ mento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine  alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione  decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della deci­ sione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data  successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli  atti delegati già in vigore.  4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne  dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consi­ glio.  5. L'atto  delegato  adottato  ai  sensi  dell'articolo  7,  paragrafo  4, dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 3, e  dell'articolo 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo  né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due  mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima  della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il IT   L 197/50  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  24.7.2012   (  1  ) GU L 78 del 16.3.2004, pag. 56.  (  2  ) GU L 119 dell’11.5.2005, pag. 13.  (  3  ) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono  sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su  iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.  Articolo 21  Procedura di comitato  1. La  Commissione  è  assistita  dal  comitato  istituito  dall'arti­ colo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi  del regolamento (UE) n. 182/2011.  2. Nei  casi  in  cui  è  fatto  riferimento  al  presente  paragrafo,  si  applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.  Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione  non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'arti­ colo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE)  n. 182/2011.  Articolo 22  Sanzioni  Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da commi­ nare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a  norma della presente direttiva e adottano tutte le misure neces­ sarie per la loro attuazione. Le sanzioni sono effettive, propor­ zionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposi­ zioni alla Commissione entro il 14 febbraio 2014 e provvedono  poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche succes­ sive.  Articolo 23  Ispezione e monitoraggio  1. Gli  Stati  membri  svolgono  adeguate  ispezioni  e  monito­ raggi per verificare la corretta attuazione della presente direttiva.  Tali ispezioni comprendono almeno:  a) le informazioni comunicate nel quadro del registro dei pro­ duttori;  b) le spedizioni, in particolare le esportazioni di RAEE al di  fuori dell'Unione, conformemente al regolamento (CE)  n. 1013/2006  e  al  regolamento  (CE)  n. 1418/2007;  e  c)  le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento, come  previsto dalla direttiva 2008/98/CE e dall'allegato VII della  presente direttiva.  2. Gli  Stati  membri  assicurano  che  le  spedizioni  di  AEE  usate  sospettate di essere RAEE siano effettuate in conformità ai re­ quisiti minimi di cui all'allegato VI e monitorano tali spedizioni  di conseguenza.  3. Le  spese  per  analisi  e  ispezioni  appropriate,  comprese  le  spese di deposito, di AEE usate sospettate di essere RAEE, pos­ sono essere poste a carico dei produttori, dei terzi che agiscono  a loro nome o di altre persone che organizzano la spedizione di  AEE usate sospettate di essere RAEE.  4.  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del  presente articolo e dell'allegato VI, la Commissione può adottare  atti di esecuzione per stabilire norme ulteriori in materia di  ispezioni e monitoraggio e, in particolare, condizioni uniformi  di attuazione dell'allegato VI, punto 2. Tali atti di esecuzione  sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'arti­ colo 21, paragrafo 2.  Articolo 24  Recepimento  1. Gli  Stati  membri  mettono  in  vigore  le  disposizioni  legi­ slative, regolamentari e amministrative necessarie per confor­ marsi alla presente direttiva entro il 14 febbraio 2014. Essi  comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali  disposizioni.  Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste con­ tengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate  di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.  Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti  alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in di­ sposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti,  devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva.  Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di  tale indicazione sono determinate dagli Stati membri.  2. Gli  Stati  membri  comunicano  alla  Commissione  il  testo  delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano  nel settore disciplinato dalla presente direttiva.  3.  Purché gli obiettivi di cui alla presente direttiva siano  raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di  cui all’articolo 8, paragrafo 6, all’articolo 14, paragrafo 2, e  all’articolo 15 mediante accordi tra le autorità competenti e i  settori economici interessati. Tali accordi soddisfano i seguenti  requisiti:  a) gli accordi hanno forza vincolante;  b) gli accordi specificano gli obiettivi e le corrispondenti sca­ denze;  c) gli accordi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale  o in un documento ufficiale parimenti accessibile al pubblico  e comunicati alla Commissione;  d) i risultati conseguiti sono periodicamente controllati, comu­ nicati alle competenti autorità e alla Commissione e resi  accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi; IT   24.7.2012 Gazzetta  ufficiale  dell’Unione  europea  L  197/51

e) le autorità competenti provvedono affinché siano esaminati i  progressi compiuti nel quadro degli accordi;  f) in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri de­ vono applicare le pertinenti disposizioni della presente diret­ tiva attraverso misure legislative, regolamentari o ammini­ strative.  Articolo 25  Abrogazione  La direttiva 2002/96/CE, modificata dalle direttive elencate nel­ l'allegato XI, parte A, è abrogata con effetto dal 15 febbraio  2014, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai ter­ mini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della  direttiva di cui all'allegato XI, parte B.  I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla pre­ sente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di  cui all'allegato XII.  Articolo 26  Entrata in vigore  La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno succes­ sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.  Articolo 27  Destinatari  Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.  Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2012  Per il Parlamento europeo  Il presidente   M. SCHULZ   Per il Consiglio  Il presidente   A. D. MAVROYIANNIS IT   L 197/52  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  24.7.2012

ALLEGATO I  Categorie di AEE oggetto della presente direttiva durante il periodo transitorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1,  lettera a)  1. Grandi elettrodomestici  2. Piccoli elettrodomestici  3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni  4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici  5. Apparecchiature di illuminazione  6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)  7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport  8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)  9. Strumenti di monitoraggio e di controllo  10. Distributori automatici IT   24.7.2012 Gazzetta  ufficiale  dell’Unione  europea  L  197/53

ALLEGATO II  Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato I  1. GRANDI ELETTRODOMESTICI  Grandi apparecchi di refrigerazione  Frigoriferi  Congelatori  Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti  Lavatrici  Asciugatrici  Lavastoviglie  Apparecchi di cottura  Stufe elettriche  Piastre riscaldanti elettriche  Forni a microonde  Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti  Apparecchi elettrici di riscaldamento  Radiatori elettrici  Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi  Ventilatori elettrici  Apparecchi per il condizionamento  Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento  2. PICCOLI ELETTRODOMESTICI  Aspirapolvere  Scope meccaniche  Altre apparecchiature per la pulizia  Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili  Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti  Tostapane  Friggitrici  Macinini elettrici, macina caffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti  Coltelli elettrici IT   L 197/54  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  24.7.2012

Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure  del corpo  Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo  Bilance  3. APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER TELECOMUNICAZIONI  Trattamento dati centralizzato:  Mainframe  Minicomputer  Stampanti  Informatica individuale:  Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)  Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)  Notebook  Agende elettroniche  Stampanti  Copiatrici  Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche  Calcolatrici tascabili e da tavolo  e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con  mezzi elettronici  Terminali e sistemi utenti  Macchine facsimile (Fax)  Telex  Telefoni  Telefoni pubblici a pagamento  Telefoni senza filo  Telefoni cellulari  Segreterie telefoniche  e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione  4. APPARECCHIATURE DI CONSUMO E PANNELLI FOTOVOLTAICI  Apparecchi radio  Apparecchi televisivi  Videocamere IT   24.7.2012 Gazzetta  ufficiale  dell’Unione  europea  L  197/55

Videoregistratori  Registratori hi-fi  Amplificatori audio  Strumenti musicali  e altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la  distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione  Pannelli fotovoltaici  5. APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE  Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni  Tubi fluorescenti  Lampade fluorescenti compatte  Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro  metallico  Lampade a vapori di sodio a bassa pressione  Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incande­ scenza  6. STRUMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (AD ECCEZIONE DEGLI UTENSILI INDUSTRIALI FISSI DI GRANDI  DIMENSIONI)  Trapani  Seghe  Macchine per cucire  Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzo­ nare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali  Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo  Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo  Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro  mezzo  Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio  7. GIOCATTOLI E APPARECCHIATURE PER IL TEMPO LIBERO E LO SPORT  Treni elettrici o automobiline da corsa  Console di videogiochi portatili  Videogiochi  Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.  Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici  Macchine a gettoni  8. DISPOSITIVI MEDICI (AD ECCEZIONE DI TUTTI I PRODOTTI IMPIANTATI E INFETTATI)  Apparecchi di radioterapia  Apparecchi di cardiologia IT   L 197/56  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  24.7.2012

Apparecchi di dialisi  Ventilatori polmonari  Apparecchi di medicina nucleare  Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro  Analizzatori  Congelatori  Test di fecondazione  Altri apparecchi per depistare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità  9. STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO  Rivelatori di fumo  Regolatori di calore  Termostati  Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio  Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio in pannelli di controllo)  10. DISTRIBUTORI AUTOMATICI  Distributori automatici di bevande calde  Distributori automatici di bevande calde/fredde, bottiglie/lattine  Distributori automatici di prodotti solidi  Distributori automatici di denaro contante  Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto IT   24.7.2012 Gazzetta  ufficiale  dell’Unione  europea  L  197/57

ALLEGATO III  CATEGORIE DI AEE OGGETTO DELLA PRESENTE DIRETTIVA  1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura  2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm  2   3. Lampade  4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo:  elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; ap­ parecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e  apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori  automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature  appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.  5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo:  elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparec­ chiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi  medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di  corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.  6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) IT   L 197/58  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  24.7.2012

ALLEGATO IV  Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all'allegato III  1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura  Frigoriferi, congelatori, apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi, condizionatori, deumidificatori,  pompe di calore, radiatori a olio e altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua.  2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm  2   Schermi, televisori, cornici digitali LCD, monitor, laptop, notebook.  3. Lampade  Tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade fluorescenti, lampade a scarica ad alta densità, comprese  lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa  pressione, LED.  4. Apparecchiature di grandi dimensioni  Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, lampadari,  apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle  chiese), macchine per cucire, macchine per maglieria, mainframe, grandi stampanti, grandi copiatrici, grandi macchine  a gettoni, grandi dispositivi medici, grandi strumenti di monitoraggio e di controllo, grandi apparecchi che distribui­ scono automaticamente prodotti e denaro, pannelli fotovoltaici.  5. Apparecchiature di piccole dimensioni  Aspirapolvere, scope meccaniche, macchine per cucire, lampadari, forni a microonde, ventilatori elettrici, ferri da stiro,  tostapane, coltelli elettrici, bollitori elettrici, sveglie e orologi, rasoi elettrici, bilance, apparecchi tagliacapelli e apparec­ chi per la cura del corpo, calcolatrici, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, apparecchi hi-fi, strumenti  musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, giocattoli elettrici ed elettronici, apparecchiature sportive,  computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc., rivelatori di fumo, regolatori di calore, termo­ stati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di con­ trollo, piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti, piccole apparecchiature con pannelli fotovol­ taici integrati.  6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)  Telefoni cellulari, navigatori satellitari (GPS), calcolatrici tascabili, router, PC, stampanti, telefoni. IT   24.7.2012 Gazzetta  ufficiale  dell’Unione  europea  L  197/59

ALLEGATO V  OBIETTIVI DI RECUPERO MINIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 11  Parte 1: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 13 agosto 2012 fino al 14 agosto 2015 con riferimento alle  categorie elencate nell'allegato I:  a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato I,  — recupero dell'80 %, e  — riciclaggio del 75 %;  b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato I,  — recupero dell'75 %, e  — riciclaggio del 65 %;  c)  per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell'allegato I,  — recupero dell'70 %, e  — riciclaggio del 50 %;  d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %.  Parte 2: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15 agosto 2015 fino al 14 agosto 2018 con riferimento alle  categorie elencate nell'allegato I:  a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato I,  — recupero dell'85 %, e  — preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell’80 %;  b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato I,  — recupero dell'80 %, e  — preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %;  c)  per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell'allegato I,  — recupero dell'75 %, e  — preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 %;  d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %.  Parte 3: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15 agosto 2018 con riferimento alle categorie elencate  nell'allegato III:  a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 4 dell'allegato III,  — recupero dell'85 %, e  — preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell’80 %;  b) per i RAEE che rientrano nella categoria 2 dell'allegato III,  — recupero dell'80 %, e  — preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %;  c) per i RAEE che rientrano nell'allegato III, categorie 5 o 6,  — recupero dell'75 %, e  — preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 %;  d) per i RAEE che rientrano nella categoria 3 dell'allegato III, riciclaggio dell'80 %. IT   L 197/60  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  24.7.2012

ALLEGATO VI  REQUISITI MINIMI PER LE SPEDIZIONI  1.  Al fine di distinguere le AEE dai RAEE, qualora il detentore dell'articolo dichiari di voler spedire, o di spedire, AEE  usate e non RAEE, gli Stati membri esigono che il detentore abbia a disposizione a sostegno della dichiarazione i  documenti seguenti:  a) copia della fattura e del contratto relativi alla vendita e/o al trasferimento della proprietà dell'AEE, che attestano  che l'apparecchiatura è pienamente funzionante e destinata direttamente al riutilizzo;  b)  prove della valutazione o dei test condotti, sotto forma di copie della documentazione (certificato di prova, prova  di funzionalità) su ogni articolo della spedizione e un protocollo contenente tutte le informazioni indicate al  punto 3;  c) una dichiarazione del detentore che organizza il trasporto dell'AEE, dalla quale risulti che nessun materiale e  nessuna apparecchiatura della spedizione è classificabile come «rifiuto» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della  direttiva 2008/98/CE, e  d) un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un  imballaggio adeguato e un adeguato accatastamento del carico.  2.  In via di deroga, il punto 1, lettere a) e b), e il punto 3 non si applicano qualora sia documentato da prove  concludenti che la spedizione avviene nel contesto di un accordo di trasferimento tra imprese e che:  a)  le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia a  fini di riutilizzo; o  b) le AEE ad uso professionale usate sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome o ad un  impianto di un terzo in paesi in cui trova applicazione la decisione C(2001) 107/def. del consiglio OCSE relativa  alla revisione della decisione OCSE(92) 39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a  operazioni di recupero, per rinnovo o riparazione in base a un contratto valido a fini di riutilizzo; o  c) le AEE ad uso professionale usate difettose, quali dispositivi medici e loro parti, sono rinviate al produttore o a  un terzo che agisce a suo nome per un'analisi delle cause profonde in base a un contratto valido, nei casi in cui  tale analisi possa essere effettuata solo dal produttore o da terzi che agiscono a suo nome.  3.  Per dimostrare che gli articoli spediti costituiscono AEE usate, e non RAEE, gli Stati membri chiedono che siano  compiute le seguenti azioni per sottoporre a prova le AEE e redigere la documentazione:  1: Prove  a)  Testare la funzionalità e valutare la presenza di sostanze pericolose. Le prove svolte dipendono dal tipo di AEE.  Per la maggior parte delle AEE è sufficiente un test delle funzioni principali.  b) Registrare i risultati della valutazione e delle prove.  2: Documentazione  a)  La documentazione deve essere apposta saldamente, ma non fissata in via permanente, sull'AEE stessa (se non è  imballata) o sull'imballaggio, in modo da poter essere letta senza disimballare l'apparecchiatura.  b) La documentazione contiene le seguenti informazioni:  — nome dell'articolo (nome dell'apparecchiatura se elencata nell'allegato II o nell'allegato IV, se del caso, e  categoria di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso),  — numero di identificazione dell'articolo (n. matr.) ove appropriato,  — anno di produzione (se disponibile),  — nome e indirizzo dell'azienda responsabile delle prove di funzionalità, IT   24.7.2012 Gazzetta  ufficiale  dell’Unione  europea  L  197/61

— risultato delle prove di cui al punto 1 (compresa la data della prova di funzionalità),  — tipo di prove svolte.  4.  In aggiunta alla documentazione richiesta ai punti 1, 2 e 3, ogni carico (ad esempio ogni container o autocarro) di  AEE usate deve essere accompagnato da:  a)  pertinente documento di trasporto, ad esempio CMR, o foglio di viaggio,  b) dichiarazione della persona responsabile sotto la propria responsabilità.  5. In  mancanza  della  prova  che  un  oggetto  sia  un'AEE  usata  e  non  un  RAEE  mediante  l'appropriata  documentazione  di  cui ai punti 1, 2, 3 e 4 e di un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in  particolare attraverso un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento del carico, che costituiscono obblighi a  carico del detentore che organizza il trasporto, le autorità dello Stato membro considerano l'articolo un RAEE e  presumono che il carico contenga una spedizione illecita. In tali circostanze vengono informate le autorità com­ petenti e il carico viene trattato come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1013/2006. IT   L 197/62  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  24.7.2012

ALLEGATO VII  Trattamento selettivo per materiali e componenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui  all'articolo 8, paragrafo 2  1. Come minimo si devono rimuovere da tutti i RAEE raccolti separatamente le sostanze, le miscele e i componenti  seguenti:  —  condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB), ai sensi della direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre  1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (  1  ),  —  componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori,  — pile,  — circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore  a 10 cm  2  ,  — cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner di colore,  — plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati,  — rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto,  — tubi catodici,  — clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC),  — lampade a scarica,  — schermi a cristalli liquidi (se del caso con il rivestimento) di superficie superiore a 100 cm  2   e tutti quelli retroil­ luminati mediante lampade a scarica,  — cavi elettrici esterni,  — componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 di­ cembre 1997, recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio  concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classifi­ cazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (  2  ),  — componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di  esenzione previste dall'articolo 3 e dall'allegato I della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996,  che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori  contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (  3  ),  — condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza   25 mm, diametro   25 mm o  proporzionalmente simili in volume).  Queste sostanze, miscele e componenti sono eliminati o recuperati a norma della direttiva 2008/98/CE.  2. I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:  — tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente, IT   24.7.2012 Gazzetta  ufficiale  dell’Unione  europea  L  197/63   (  1  ) GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.  (  2  ) GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19.  (  3  ) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

—  apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP)  superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e  trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE)  n. 1005/2009,  — lampade a scarica: rimuovere il mercurio.  3. Tenuto conto di considerazioni di ordine ambientale e dell'opportunità della preparazione per il riutilizzo e del  riciclaggio, i punti 1 e 2 sono applicati in modo da non impedire la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio  ecocompatibile dei componenti o degli interi apparecchi. IT   L 197/64  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  24.7.2012

ALLEGATO VIII  REQUISITI TECNICI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3  1. Siti di stoccaggio anche temporaneo dei RAEE prima del trattamento (fatti salvi i requisiti della direttiva 1999/31/CE  del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (  1  )):  —  superfici impermeabili per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori  e detersivi-sgrassanti,  — copertura resistente alle intemperie per determinate zone.  2. Siti di trattamento dei RAEE:  — bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati,  — superfici impermeabili e copertura resistente alle intemperie per determinate zone con centri di raccolta degli  spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassanti,  — stoccaggio adeguato per i pezzi smontati,  — container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come i residui  radioattivi,  —  apparecchiature per il trattamento dell'acqua, in conformità della regolamentazione in materia sanitaria e ambien­ tale. IT   24.7.2012 Gazzetta  ufficiale  dell’Unione  europea  L  197/65   (  1  ) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

ALLEGATO IX  SIMBOLO PER LA MARCATURA DELLE AEE  Il simbolo che indica la raccolta differenziata delle AEE è un contenitore di spazzatura mobile barrato come indicato  sotto. Il simbolo è stampato in modo visibile, leggibile e indelebile. IT   L 197/66  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  24.7.2012

ALLEGATO X  INFORMAZIONI PER LA REGISTRAZIONE E LE COMUNICAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 16  A. Informazioni da fornire all'atto della registrazione:  1. Nome e indirizzo del produttore o del rappresentante autorizzato, se designato a norma dell'articolo 17 (codice  postale e località, via e numero civico, paese, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica nonché una  persona di contatto). Nel caso di un rappresentante autorizzato quale definito all'articolo 17, anche i dati relativi al  produttore che viene rappresentato.  2. Codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del  produttore.  3. Categoria di AEE di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso.  4. Tipo di AEE (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi).  5. Marchio commerciale dell'AEE.  6. Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un regime  collettivo, comprese informazioni sulla garanzia finanziaria.  7. Tecnica di vendita utilizzata (ad esempio vendita a distanza).  8. Dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.  B. Informazioni da fornire per le comunicazioni:  1. Codice di identificazione nazionale del produttore.  2. Periodo di riferimento.  3. Categoria di AEE di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso.  4. Quantità di AEE immesse nel mercato nazionale, in peso.  5. Quantità, in peso, di rifiuti di AEE raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per il riutilizzo), recuperati ed  eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'Unione.  Nota: le informazioni di cui ai punti 4 e 5 devono essere fornite per categoria. IT   24.7.2012 Gazzetta  ufficiale  dell’Unione  europea  L  197/67

ALLEGATO XI  PARTE A  Direttiva abrogata e sue modifiche successive  (di cui all'articolo 25)  Direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettri­ che ed elettroniche (RAEE)  (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24)  Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106)  Direttiva 2008/34/CE del Parlamento europeo e del Con­ siglio  (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 65)  PARTE B  Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale  (di cui all'articolo 25)   Direttiva Termine  di  recepimento   2002/96/CE 13  agosto  2004  2003/108/CE 13  agosto  2004  2008/34/CE  — IT   L 197/68  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  24.7.2012

ALLEGATO XII  TAVOLA DI CONCORDANZA   Direttiva 2002/96/CE Presente  direttiva   Articolo 1  —  — Articolo  1  Articolo 2, paragrafo 1 Articolo  2,  paragrafo  1  Articolo 2, paragrafo 2 Articolo  2,  paragrafo  2  Articolo 2, paragrafo 3 Articolo  2,  paragrafo  3,  lettera  a)  Articolo 2, paragrafo 1, in parte Articolo  2,  paragrafo  3,  lettera  b)  Allegato I B, punto 5, ultima voce Articolo  2,  paragrafo  3,  lettera  c)  Allegato I B, punto 8 Articolo  2,  paragrafo  4,  lettera  g)  —  Articolo 2, paragrafo 4, lettere da a) a f), e articolo 2,  paragrafo 5  Articolo 3, lettera a) Articolo  3,  paragrafo  1,  lettera  a)  — Articolo  3,  paragrafo  1,  lettere  da  b)  a  d)  Articolo 3, lettera b) Articolo  3,  paragrafo  1,  lettera  e)  Articolo 3, lettere da c) ad h) Articolo  3,  paragrafo  2  Articolo 3, lettera i) Articolo  3,  paragrafo  1,  lettera  f)  Articolo 3, lettera j) Articolo  3,  paragrafo  1,  lettera  g)  Articolo 3, lettera k) Articolo  3,  paragrafo  1,  lettera  h)  Articolo 3, lettera l)  —  Articolo 3, lettera m) Articolo  3,  paragrafo  1,  lettera  i)  — Articolo  3,  paragrafo  1,  lettere  da  j)  a  o)  Articolo 4 Articolo  4  Articolo 5, paragrafi 1 e 2 Articolo  5,  paragrafi  1  e  2  — Articolo  5,  paragrafi  3  e  4  Articolo 5, paragrafo 3 Articolo  5,  paragrafo  5  — Articolo  6,  paragrafo  1  Articolo 5, paragrafo 4 Articolo  6,  paragrafo  2  Articolo 5, paragrafo 5 Articolo  7,  paragrafi  1  e  2  — Articolo  8,  paragrafo  1  Articolo 6, paragrafo 1, primo e secondo comma, e  articolo 6, paragrafo 3  Articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4  Allegato II, punto 4 Articolo  8,  paragrafo  4,  secondo  comma,  prima  frase  Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma Articolo  8,  paragrafo  5  Articolo 6, paragrafo 6 Articolo  8,  paragrafo  6 IT   24.7.2012 Gazzetta  ufficiale  dell’Unione  europea  L  197/69

Direttiva 2002/96/CE Presente  direttiva   Articolo 6, paragrafo 2 Articolo  9,  paragrafi  1  e  2  Articolo 6, paragrafo 4 Articolo  9,  paragrafo  3  Articolo 6, paragrafo 5 Articolo  10,  paragrafi  1  e  2  — Articolo  10,  paragrafo  3  Articolo 7, paragrafo 1  —  Articolo 7, paragrafo 2 Articolo  11,  paragrafo  1  e  allegato  V  — Articolo  11,  paragrafo  2  — Articolo  11,  paragrafo  3  Articolo 7, paragrafo 3, primo comma Articolo  11,  paragrafo  4  Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma  —  Articolo 7, paragrafo 4  —  Articolo 7, paragrafo 5 Articolo  11,  paragrafo  5  — Articolo  11,  paragrafo  6  Articolo 8, paragrafo 1 Articolo  12,  paragrafo  1  — Articolo  12,  paragrafo  2  Articolo 8, paragrafo 2, primo e secondo comma Articolo  12,  paragrafo  3  Articolo 8, paragrafo 2, terzo comma Articolo  14,  paragrafo  1,  in  parte  Articolo 8, paragrafo 3, primo comma Articolo  12,  paragrafo  4  — Articolo  12,  paragrafo  5  Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma Articolo  14,  paragrafo  1,  in  parte  Articolo 8, paragrafo 4  —  Articolo 9, paragrafo 1, primo comma Articolo  13,  paragrafo  1,  primo  comma  Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma  —  Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma Articolo  13,  paragrafo  1,  secondo  comma  Articolo 9, paragrafo 1, quarto comma Articolo  13,  paragrafo  1,  terzo  comma  Articolo 9, paragrafo 2 Articolo  13,  paragrafo  2  Articolo 10, paragrafo 1 Articolo  14,  paragrafo  2  Articolo 10, paragrafo 2 Articolo  14,  paragrafo  3  Articolo 10, paragrafo 3 Articolo  14,  paragrafo  4  Articolo 10, paragrafo 4 Articolo  14,  paragrafo  5  Articolo 11 Articolo  15  Articolo 12, paragrafo 1, in parte Articolo  16,  paragrafi  da  1  a  3  Articolo 12, paragrafo 1, primo comma, in parte Articolo  16,  paragrafo  4  Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma  Articolo 16, paragrafi 1 e 2, e articolo 17, paragrafi 2 e 3 IT   L 197/70  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  24.7.2012

Direttiva 2002/96/CE Presente  direttiva   Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma Articolo  16,  paragrafi  3  e  5  — Articolo  17,  paragrafo  1  Articolo 12, paragrafo 1, quarto comma Articolo  18  Articolo 12, paragrafo 2 Articolo  16,  paragrafo  5  Articolo 13 Articolo  19  — Articolo  20  Articolo 14 Articolo  21  Articolo 15 Articolo  22  Articolo 16 Articolo  23,  paragrafo  1  — Articolo  23,  paragrafi  da  2  a  4  Articolo 17, paragrafi da 1 a 3 Articolo  24,  paragrafi  da  1  a  3  Articolo 17, paragrafo 4 Articolo  7,  paragrafo  3  Articolo 17, paragrafo 5  Articolo 7, paragrafi da 4 a 7, articolo 11, paragrafo 6 e  articolo 12, paragrafo 6  — Articolo  25  Articolo 18 Articolo  26  Articolo 19 Articolo  27  Allegato IA Allegato  I  Allegato IB Allegato  II  — Allegati  III,  IV  e  VI  Allegati da II a IV Allegati  da  VII  a  IX  — Allegati  X  e  XI  — Allegato  XII IT   24.7.2012 Gazzetta  ufficiale  dell’Unione  europea  L  197/71 Document Outline Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 13 febbraio 2014 Categoria: Manuali tecnici