Prevenzione incendi per locali destinati ad uffici con oltre 25 persone

Prevenzione incendi per locali destinati ad uffici con oltre 25 persone

      Prevenzione incendi per locali destinati ad uffici con oltre 25 persone  1  Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.  Prevenzione incendi per locali destinati ad uffici con oltre 25 persone     di Gianfranco Ceresini      È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006 il decreto del 22 febbraio 2006 del Ministero dell'Interno recante disposizioni di prevenzione incendi per gli edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti, ad esclusione degli uffici di controllo e gestione diretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o depositi di attività industriali e/o artigianali.      1. Generalità   È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 51 del 2 Marzo 2006 il decreto 22 febbraio 2006 del Ministero dell'Interno “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”.   È emersa la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per gli edifici e/o i locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti, ad esclusione degli uffici di controllo e gestione diretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali e/o artigianali.   Le norme si applicano agli edifici di nuova costruzione, agli edifici esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione, agli edifici esistenti già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto in caso siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali.   Gli altri edifici dovranno essere adeguati entro cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso. Agli uffici esistenti non e' richiesto alcun adeguamento qualora siano già in possesso del certificato di prevenzione incendi o siano stati pianificati, o siano in corso, lavori sulla base di un progetto approvato dai Vigili del fuoco.   Nella regola tecnica sono presi in considerazione tutti gli aspetti della sicurezza antincendio di un edificio: dall’ubicazione ai requisiti di resistenza al fuoco, dai prodotti da costruzione da utilizzare alle misure per l'evacuazione in caso di emergenza (illuminazione, vie di uscita, uscite di sicurezza) fino agli impianti di estinzione incendi e alla segnaletica di sicurezza.   In relazione al numero di presenze, gli uffici sono suddivisi nelle seguenti tipologie:   •   tipo 1: da 26 fino a 100 presenze;   •   tipo 2: da 101 fino a 300 presenze;   •   tipo 3: da 301 fino a 500 presenze;   •   tipo 4: da 501 fino a 1000 presenze;   •   tipo 5: con oltre 1000 presenze.   Concentriamo la nostra attenzione sulle disposizioni di carattere più prettamente elettrico.   Pubblicato il: 31/03/2006 Aggiornato al: 31/03/2006   

      Prevenzione incendi per locali destinati ad uffici con oltre 25 persone  2  Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.  2.  Uffici di nuova costruzione con oltre 500 presenze     Articolo 6.8.5.    I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità (a parete o a soffitto) di superficie non inferiore ad 1 m 2 , con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di  incendio, che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.    Articolo 6.9.3    Impianti di sollevamento - scale mobili. Gli ascensori e le scale mobili non vanno computati ai fini del dimensionamento delle vie di uscita. Occorre prevedere, in caso di incendio, un sistema automatico che comandi il blocco delle scale mobili, nonché il riporto degli ascensori al piano di riferimento.    Articolo 6.10.   Ascensori antincendio e di soccorso.   1.  Negli edifici aventi altezza antincendi superiore a 32 metri devono essere previsti ascensori  antincendio ubicati in modo tale da poter raggiungere ogni locale dei singoli piani.   2.  Negli edifici aventi altezza antincendi superiore a 54 metri, in aggiunta agli ascensori antincendio,  devono essere previsti ascensori di soccorso ubicati in modo tale da poter raggiungere ogni locale dei singoli piani.     Articolo 8.3.   Archivi e depositi   •   8.3.1. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie fino a 15 m 2 : ...il locale deve essere  protetto con rivelatori di incendio collegati all'impianto di segnalazione e allarme;   •   8.3.2. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie fino a 50 m 2 : ... il locale deve essere  protetto con rivelatori di incendio collegati all'impianto di segnalazione e allarme;   •   8.3.3. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie superiore a 50 m 2 : ...il deposito deve  essere protetto da impianto automatico di rivelazione, segnalazione ed allarme; ... Per depositi con carico di incendio superiore a 60 kg/m 2  ovvero con superficie superiore a 200 m 2 , ...il locale deve  essere protetto da impianto di spegnimento automatico.     Articolo 9.2   Impianti di condizionamento e ventilazione   •   9.2.3.4 Condotte di distribuzione e ripresa aria: Qualora le condotte attraversino elementi costruttivi che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura attraversata, 

      Prevenzione incendi per locali destinati ad uffici con oltre 25 persone  3  Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.  azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo; inoltre tale serranda deve essere collegata alla centrale di controllo e segnalazione che ne comandi la chiusura in caso d'incendio.   •   9.2.4. Dispositivi di controllo.   o   Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto  facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.   o   Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti,  all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco.   o   L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo.   o   L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in  marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.   •   9.2.5. Schemi funzionali. Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:………l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;     Articolo 9.3.   Impianti elettrici   •   9.3.1. Caratteristiche   1.  Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo  1968. In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:   a.  devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione e possibilità  di intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;   b.  non devono costituire causa primaria d'incendio o di esplosione;  c.  non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi; il  comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;   d.  i cavi per energia e segnali non devono determinare rischio per la emissione  di fumo, gas acidi e corrosivi, secondo le vigenti norme di buona tecnica;   e.  devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa  fuori servizio dell'intero sistema (utenza);   f.  devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e riportare  chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.   2.  I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:   a. illuminazione;    b. allarme;    c. rivelazione;    d.  impianti di estinzione;  e.  ascensori antincendio;  f.  ascensori di soccorso;   g.  impianto di diffusione sonora.   3.  L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (minore o  uguale a 0,5 sec.) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (minore o uguale a 15 sec.) per ascensori antincendio e di soccorso, impianti di estinzione ed impianto di diffusione sonora. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia minima e' stabilita per ogni impianto come segue:   a.  rivelazione e allarme: 30 minuti;  

      Prevenzione incendi per locali destinati ad uffici con oltre 25 persone  4  Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.  b.  illuminazione di sicurezza dei locali: 2 ore;  c.  impianti di estinzione: 1 ora, fatto salvo quanto diversamente previsto al successivo  punto 10;   d.  impianto di diffusione sonora: 1 ora.   4.  L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle disposizioni di prevenzione  incendi vigenti.   5. L'impianto  di  illuminazione di sicurezza deve assicurare, lungo le vie di uscita, un livello di  illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché assicurino il funzionamento per almeno un'ora.   6.  Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile,  segnalata e protetta dall'incendio.    Articolo 11    Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.   •   11.1. Generalità. Negli uffici deve essere prevista l'installazione in tutte le aree di:   1.  segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed  ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite;   2.  impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di  rilevare e segnalare a distanza un principio d'incendio.   •   11.2. Caratteristiche. L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte secondo le  vigenti norme di buona tecnica. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, ubicata in ambiente presidiato. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:   1.  un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da 2 o  più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione d'incendio;   2.  un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da  un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto. I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti, nonché di quanto previsto nel piano di emergenza.    Ai fini dell'organizzazione della sicurezza, l'impianto di rivelazione può consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:   3.  chiusura di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al  compartimento antincendio da cui e' pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;   4.  disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento;   5.  attivazione di eventuali sistemi antincendio automatici (estinzione, evacuazione fumi,  etc.);  

      Prevenzione incendi per locali destinati ad uffici con oltre 25 persone  5  Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.  6.  chiusura di eventuali serrande tagliafuoco poste nelle canalizzazioni degli impianti di  ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;   7.  eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati  nel piano di emergenza.    Per i rivelatori ubicati nei depositi in cui il carico d'incendio e' superiore a 60 kg/m 2  ovvero la  superficie in pianta e' superiore a 200 m 2 , devono essere installati dispositivi ottici di  ripetizione di allarme lungo i corridoi. Tali ripetitori devono anche essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente presidiate per mancanza di persone o di un controllo diretto nonché intercapedini comprese nei controsoffitti e nei pavimenti sopraelevati qualora vi siano installati impianti che possano determinare rischi di incendio.      Articolo 12    Sistema di allarme   •   Gli uffici devono essere dotati di un sistema di allarme in grado di avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell'edificio o delle parti di esso coinvolte dall'incendio. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.    Articolo 13    Segnaletica di sicurezza.   1.  Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzate alla  sicurezza antincendio, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493.   2.  In particolare la cartellonistica deve indicare:   o   le uscite di sicurezza ed i relativi percorsi d'esodo;   o   i punti di raccolta e gli spazi calmi;   o   l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;   o   i divieti di fumare ed usare fiamme libere;   o   il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio, con esclusione di quelli antincendio;   o   i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;   o   i pulsanti di allarme.   3.  Alle attività a rischio specifico si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute  nelle relative normative.     

      Prevenzione incendi per locali destinati ad uffici con oltre 25 persone  6  Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.  3.  Uffici di nuova costruzione fino a 500 presenze    Uffici di tipo 1     ...gli impianti devono essere realizzati in conformità alla regola dell'arte... Devono... essere osservate le disposizioni di cui all’articolo13 (segnaletica di sicurezza)     Uffici di tipo 2 e 3    •   6 (vani scala, impianti di sollevamento, ascensori antincendio);   •   8 (archivi e depositi);   •   9 (impianti di condizionamento e impianti elettrici);   •   11 (impianti di rivelazione, segnalazione, allarme);   •   12 (sistema di allarme);   •   13 (segnaletica di sicurezza);    

      Prevenzione incendi per locali destinati ad uffici con oltre 25 persone  7  Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.  4.  Uffici esistenti soggetti ai controlli di prevenzione incendi    Devono essere rispettati i seguenti articoli:   •   6 (vani scala e impianti di sollevamento con esclusione dell’articolo 6.10 relativo agli ascensori  antincendio)…… E' consentito incrementare la lunghezza dei percorsi di esodo e dei corridoi ciechi di ulteriori 10 metri a condizione che sia installato un impianto automatico di rilevazione e allarme incendio esteso all'intera attività e che i materiali installati lungo tali percorsi siano tutti incombustibili.   •   8 (archivi e depositi);   •   9, ad esclusione del punto 9.3.1, comma 1, lettera d) che afferma “i cavi per energia e segnali non devono determinare rischio per la emissione di fumo, gas acidi e corrosivi, secondo le vigenti norme di buona tecnica”;   •   11.1, limitatamente al primo comma (pulsanti manuali);   •   12 (sistema di allarme);   •   13 (segnaletica di sicurezza);     

Pubblicato: 13 febbraio 2014 Categoria: Manuali tecnici