Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi

Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi

—  1  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011  LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI      DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA   1° agosto 2011 , n.  151 .       Regolamento  recante  semplifi cazione della disciplina  dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a  norma dell’articolo 49, comma 4  -quater  ,  del  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla  legge 30 luglio 2010, n. 122.          IL  PRESIDENTE  DELLA  REPUBBLICA   Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  Visto l’articolo 20 della  legge 15 marzo 1997, n. 59,  allegato 1, n. 14;   Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988, n. 400;   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;  Visto l’articolo 49, commi 4  -bis  ,  4  -ter  ,  4  -quater    e  4  -quinquies  , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n. 122;   Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in  particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;   Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e suc- cessive modifi cazioni;   Visto l’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto  2008, n. 133;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  26 maggio 1959, n. 689;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gen- naio 1998, n. 37;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 di- cembre 2000, n. 445, e successive modifi cazioni;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 apri- le 2006, n. 214;   Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 16 feb- braio 1982, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 98 del  9 aprile 1982;   Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 8 mar- zo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla   Gaz- zetta Uffi ciale   n. 95 del 22 aprile 1985;   Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 4 mag- gio 1998, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 104 del  7 maggio 1998;   Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 3 feb- braio 2006, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 87 del  13 aprile 2006;   Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  del 22 gennaio 2008, n. 37;   Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scien- tifi co per la prevenzione incendi, di cui all’articolo 21 del  decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella  seduta del 23 febbraio 2011;   Sentite le associazioni imprenditoriali;  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;   Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza  del 21 marzo 2011;   Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot- tata nella riunione del 22 luglio 2011;   Sulla proposta del Ministro per la pubblica ammini- strazione e l’innovazione, del Ministro dell’interno, del  Ministro per la semplifi cazione normativa e del Ministro  dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro  dell’economia e delle fi nanze;   E MANA     il  seguente  regolamento:       Art.  1.       Defi nizioni           1. Ai fi ni del presente regolamento si intende per:      a)   Comando: il Comando provinciale dei vigili del  fuoco territorialmente competente;     b)   Direzione: la Direzione regionale o interregionale  dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa  civile;     c)   CTR: il Comitato tecnico regionale per la preven- zione incendi di cui all’articolo 22 del decreto legislativo  8 marzo 2006, n. 139;     d)   SCIA: la segnalazione certifi cata di inizio atti- vità, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990,  n. 241, come sostituito dall’articolo 49, comma 4  -bis  ,  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui  la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizza- torio ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettere   e)    ed    f)  ,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;     e)   SUAP: lo sportello unico per le attività produttive  che costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente  in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti  la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e  tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni,  comunque coinvolte nel procedimento;     f)    CPI:  Certifi cato di prevenzione incendi ai sensi  dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 mar- zo 2006, n. 139.      Art.  2.       Finalità  ed  ambito  di  applicazione          1. Il presente regolamento individua le attività sogget- te ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il  deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le vi- site tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifi che  normative, la verifi ca delle condizioni di sicurezza antin- cendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite  alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

—  2  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011  2. Nell’ambito di applicazione del presente regolamen- to rientrano tutte le attività soggette ai controlli di pre- venzione incendi riportate nell’Allegato I del presente  regolamento.   3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione  incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come  individuate nell’Allegato I in relazione alla dimensione  dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifi - che regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica  incolumità.   4. L’elenco delle attività soggette ai controlli di pre- venzione di cui all’Allegato I del presente regolamento  è soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle  esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza  antincendio.   5. La revisione dell’elenco delle attività soggette ai  controlli di prevenzione incendi, di cui all’Allegato I, è  effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da  emanare a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’in- terno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifi co per  la prevenzione incendi.   6. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presen- te regolamento le attività industriali a rischio di incidente  rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicu- rezza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto  1999, n. 334, e successive modifi cazioni.   7.  Al  fi ne di garantire l’uniformità delle procedure,  nonché la trasparenza e la speditezza dell’attività am- ministrativa, le modalità di presentazione delle istanze  oggetto del presente regolamento e la relativa documen- tazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Mi- nistro dell’interno.   8. Con il decreto del Ministro dell’interno di concer- to con il Ministro dell’economia e delle fi nanze previsto  dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 mar- zo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi  di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei  vigili del fuoco.      Art.  3.       Valutazione  dei  progetti          1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui  all’Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere,  con apposita istanza, al Comando l’esame dei proget- ti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di  modifi che da apportare a quelli esistenti, che comporti- no un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza  antincendio.   2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla  documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7  dell’articolo 2.   3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni  può richiedere documentazione integrativa. Il Comando  si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa  ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta  giorni dalla data di presentazione della documentazione  completa.      Art.  4.       Controlli  di  prevenzione  incendi          1. Per le attività di cui all’Allegato I del presente re- golamento, l’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 16  del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata  al Comando, prima dell’esercizio dell’attività, mediante  segnalazione certifi cata di inizio attività, corredata dalla  documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2,  comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifi ca  la completezza formale dell’istanza, della documentazio- ne e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne  rilascia ricevuta.   2. Per le attività di cui all’Allegato I, categoria A e B, il  Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istan- za di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite  tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni  previste dalla normativa di prevenzione degli incendi,  nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincen- dio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione  o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o  nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnala- te o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata  carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle  attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il  Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di pro- secuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effet- ti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia  possibile, l’interessato provveda a conformare alla norma- tiva antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi  detta attività entro un termine di quarantacinque giorni.  Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito  positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.   3. Per le attività di cui all’Allegato I categoria C, il Co- mando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza  di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tec- niche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni pre- viste dalla normativa di prevenzione degli incendi, non- ché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.  Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei  requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività pre- visti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando  adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi  dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile,  l’interessato provveda a conformare alla normativa an- tincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta  attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro  quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tec- niche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in  caso di esito positivo, il Comando rilascia il certifi cato di  prevenzione incendi.   4. Il Comando acquisisce le certifi cazioni e le dichiara- zioni attestanti la conformità delle attività di cui all’Alle- gato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del  comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo  2006, n. 139.   5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal  Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione  che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da  organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Co- mando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per  tali procedimenti. 

—  3  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011  6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del  presente decreto in caso di modifi che che comportano un  aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antin- cendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente  le procedure previste dal presente articolo ricorre quando  vi sono modifi che di lavorazione o di strutture, nei casi di  nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e  quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabili- menti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifi - ca delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.      Art.  5.       Attestazione  di  rinnovo  periodico di  conformità  antincendio          1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità an- tincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività  di cui all’Allegato I del presente regolamento è tenuto  ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichia- razione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni  di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione  prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7.  Il Co- mando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presen- tazione della dichiarazione.   2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77  dell’Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al com- ma 1 è elevata a dieci anni.      Art.  6.       Obblighi  connessi  con  l’esercizio  dell’attività          1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Al- legato I del presente regolamento, non soggette alla disci- plina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e succes- sive modifi cazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato  di effi cienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre  misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare ve- rifi che di controllo ed interventi di manutenzione secondo  le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel  certifi cato di prevenzione o all’atto del rilascio della rice- vuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all’ar- ticolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata in- formazione sui rischi di incendio connessi con la specifi ca  attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate,  sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un  incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.   2. I controlli, le verifi che, gli interventi di manuten- zione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere  annotati in un apposito registro a cura dei responsabili  dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggior- nato e reso disponibile ai fi ni dei controlli di competenza  del  Comando.      Art.  7.       Deroghe          1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzio- ne incendi di cui all’Allegato I del presente regolamento,  presentino caratteristiche tali da non consentire l’integra- le osservanza delle regole tecniche di prevenzione incen- di vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal de- creto di cui all’articolo 2, comma 7,  possono presentare  al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa  antincendio.   2. Possono presentare istanza di deroga, con le moda- lità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, discipli- nate da specifi che regole tecniche di prevenzione incendi,  che non rientrano tra quelle riportate all’Allegato I.   3. Il Comando esamina l’istanza e, con proprio moti- vato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione  regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regio- nale per la prevenzione incendi, di cui all’articolo 22 del  decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia  entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza, e ne dà  contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa  è stata presentata ed al richiedente.      Art.  8.       Nulla  osta  di  fattibilità          1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui  all’Allegato I del presente regolamento, categorie B e C,  possono richiedere al Comando l’esame preliminare della  fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fi ni  del rilascio del nulla osta di fattibilità.      Art.  9.       Verifi che in corso d’opera          1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui  all’Allegato I del presente regolamento, possono richie- dere al Comando l’effettuazione di visite tecniche, da ef- fettuarsi nel corso di realizzazione dell’opera.      Art.  10.       Raccordo  con  le  procedure  dello  sportello  unico per le attività produttive (SUAP)          1. Per le attività di cui all’Allegato I del presente re- golamento di competenza del SUAP si applica il decreto  del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.   2.  Ai  soli  fi ni antincendio le attività di cui all’Allegato  I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato  di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repub- blica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si  applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello  stesso decreto.   3. La documentazione di cui alla lettera   a)   del comma 1  dell’articolo 10 del decreto del  Presidente della Repub- blica 7 settembre 2010, n. 160, è completata, ai fi ni del- la rispondenza dell’opera alle prescrizioni previste dalla  normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui  all’articolo 4 del presente regolamento.      Art.  11.       Disposizioni  transitorie  e  fi nali          1. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al  comma 7 dell’articolo 2, si applicano le disposizioni del  decreto del Ministro dell’interno in data  4 maggio 1998,  pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n.104 del 7 maggio  1998, recante disposizioni relative alle modalità di pre- sentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio di  procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’unifor- mità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei  vigili del fuoco. 

—  4  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   2. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al  comma 7 dell’articolo 2, all’istanza di cui al comma 1  dell’articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei  depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fi ssi  di  capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a  servizio di attività di cui all’Allegato I, sono allegati:      a)   la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7  del decreto del Ministro dello sviluppo economico del  22 gennaio 2008, n. 37;     b)   una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono  state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di pre- venzione degli incendi e si impegna al rispetto degli ob- blighi di cui all’articolo 6 del presente regolamento;     c)   una planimetria del deposito, in scala idonea fi r- mata da un professionista iscritto nel relativo albo profes- sionale e nell’ambito delle specifi che competenze, o dal  responsabile tecnico dell’impresa che procede all’instal- lazione del deposito.   3. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al  comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo  2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del  Ministro dell’interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto  con il Ministro dell’economia e delle fi nanze. Per le nuove  attività introdotte all’Allegato I del presente regolamento,  si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga  complessità, come individuate nella tabella di equipara- zione di cui all’Allegato II del presente regolamento.   4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività  introdotte all’Allegato I, esistenti alla data di pubblicazio- ne del presente regolamento, devono espletare i prescritti  adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore  del presente regolamento.   5. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui  all’Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del  presente regolamento ed in possesso del Certifi cato  di  prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certifi - cato devono espletare gli adempimenti prescritti all’arti- colo 5 del presente regolamento.    6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al  comma 2, dell’articolo 5, presentano la prima attestazione  di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:      a)   entro sei anni dalla data di entrata in vigore del  presente regolamento per le attività con certifi cato di pre- venzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente  al 1° gennaio 1988;     b)   entro otto anni dalla data di entrata in vigore del  presente regolamento per le attività con certifi cato di pre- venzione incendi una tantum rilasciato nel periodo com- preso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;     c)   entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del  presente regolamento per le attività con certifi cato di pre- venzione incendi una tantum rilasciato nel periodo com- preso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore  del presente regolamento.   7. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui  all’Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presen- te regolamento hanno acquisito il parere di conformità di  cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repub- blica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adem- pimenti di cui all’articolo 4 del presente regolamento.   8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 16,  comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.      Art.  12.       Abrogazioni           1. Dalla data di entrata in vigore del presente regola- mento sono abrogate le seguenti disposizioni:      a)     decreto del Presidente della Repubblica del  26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determi- nazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fi ni della  prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del  Corpo dei vigili del fuoco;     b)   decreto del Presidente della Repubblica 12 gen- naio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disci- plina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi,  a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo  1997, n. 59;     c)   decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006, n. 214, concernente regolamento recante semplifi - cazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai  depositi di g.p.l. in serbatoi fi ssi di capacità complessiva  non superiore a 5 metri cubi;     d)   decreto del Ministro dell’interno in data 16 feb- braio 1982, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale    n.  98  del 9 aprile 1982, recante modifi cazioni del decreto del  Ministro dell’interno 27 settembre 1965, concernente la  determinazione delle attività soggette alle visite di pre- venzione incendi;     e)    articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006,  n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle  funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003,  n. 229, limitatamente a:    1) comma 1: il secondo periodo;   2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di un  procedimento» fi no alle parole: «attività medesime»;   3) comma 4: dalle parole: «Ai fi ni» fi no alle paro- le: «prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad esegui- re» fi no alle parole: «accertamenti e valutazioni»;     f)   articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.      Art.  13.       Clausola  di  neutralità  fi nanziaria          1. Dall’attuazione del presente regolamento non devo- no derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza  pubblica. 

—  5  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011  2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente regolamento con le risorse  umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della  Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.   Dato a Roma, addì 1° agosto 2011   NAPOLITANO   B ERLUSCONI , Presidente del Consiglio dei Ministri   B RUNETTA , Ministro per la pubblica amministrazione e  l’innovazione   M ARONI , Ministro dell’interno   C ALDEROLI , Ministro per la semplificazione normativa   R OMANI , Ministro dello sviluppo economico   T REMONTI , Ministro dell’economia e delle finanze   Visto, il Guardasigilli: P ALMA       Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237    ALLEGATO I  (di cui all’articolo 2, comma 2)    ELENCO DELLE ATTIVITA’ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI  N.    ATTIVITA’    CATEGORIA    A B  C  1  Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a  25 Nm 3 /h.     Tutti  2  Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm 3 /h, con esclusione dei sistemi di  riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa    Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa  tutti gli altri casi   3  Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:        a)  compressi con capacità geometrica  complessiva superiore o uguale a 0,75 m 3 :    rivendite, depositi fino   a 10 m 3   Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m 3    

—  6  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   b)  disciolti o liquefatti per quantitativi in massa  complessivi superiori o uguali a 75 kg:  Depositi di GPL fino a 300 kg   rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino   a  1.000  kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino   a 1.000 kg  Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg  4  Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:        a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m 3 :    fino a 2 m 3   oltre i 2 m 3   b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m 3   - Depositi di GPL fino a 5 m 3   - Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m 3  - Depositi di GPL da 5 m 3  fino a 13  m 3   - Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m 3  - Depositi di GPL oltre i 13 m 3   5  Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m 3 :    fino a 10 m 3   oltre i 10 m 3    

—  7  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   6  Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa  fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.   oltre 2,4 MPa     7  Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624     Tutti  8  Oleodotti con diametro superiore a 100 mm    tutti    9  Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.    fino a 10 addetti alla mansione specifica di   saldatura o taglio.  oltre 10 addetti alla mansione specifica di   saldatura o taglio.  10  Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m 3      fino a 50 m 3   oltre 50 m 3   11  Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m 3 .    fino a 100 m 3   oltre 100 m 3    

—  8  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   12  Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m 3    liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m 3  a 9 m 3   liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m 3  a 50 m 3 , ad  eccezione di quelli indicati nella colonna A)  liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m 3   13  Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi.        a)  Impianti di distribuzione carburanti liquidi  Contenitori distributori rimovibili  e  non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C  Solo liquidi combustibili   tutti gli altri   

—  9  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011     b)  Impianti fissi di distribuzione carburanti  gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)     tutti  14  Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.     fino a 25 addetti  oltre 25 addetti  15  Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m 3     fino a 10 m 3   oltre 10 m 3   e fino   a 50 m 3   oltre 50 m 3   16  Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m 3      tutti  17  Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.     tutti  18  Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed    Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita”   Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal   

—  10  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   integrazioni.  Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.  regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.”    19  Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici     tutti  20  Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici     tutti  21  Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili.     tutti  22  Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno     tutti  23  Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo     tutti  24  Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo;  depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000     tutti   

—  11  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   kg  25  Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa   superiori a 500 kg     tutti  26  Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio     tutti  27  Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con   quantitativi in massa superiori a 50.000 kg     Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg  Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg  28  Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg      tutti  29  Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè      tutti  30  Zuccherifici e raffinerie dello zucchero      tutti  31  Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg     tutti  32  Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg      tutti  33  Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg      tutti  34  Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.   fino  a  50.000  kg oltre  50.000 kg   

—  12  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   35  Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg    depositi fino a 20.000 kg  tutti  36  Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa   superiori a 50.000 kg con esclusione dei  depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m     fino  a  500.000 kg oltre  500.000 kg  37  Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg     fino  a  50.000 kg oltre  50.000 kg  38  Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg   fino  a  10.000 kg oltre  10.000 kg  39  Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.      tutti  40  Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg      tutti   

—  13  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   41  Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive  fino a 25 persone presenti  oltre 25 e fino a 100 persone presenti  oltre 100 persone presenti  42  Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m 2      fino a 2.000 m 2   oltre 2.000 m 2   43  Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;  depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg    depositi fino a 50.000 kg  Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori;  depositi oltre 50.000 kg  44  Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg     depositi fino a 50.000 kg  Stabilimenti ed impianti;  depositi  oltre  50.000 kg  45  Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili     fino a 25 addetti  oltre 25 addetti  46  Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg   fino  a  100.000 kg oltre  100.000 kg   

—  14  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   47  Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg;  depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.    fino  a  100.000 kg oltre  100.000 kg  48  Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m 3       Macchine elettriche   Centrali termoelettriche.  49  Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.  fino a 350 kW   oltre 350 kW e fino a 700 kW   oltre 700 kW    50  Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti    fino a 25 addetti  oltre 25 addetti  51  Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti;   attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.       fino a 25 addetti.  Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti   oltre 25 addetti.  Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti  52  Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli;  cantieri navali con oltre 5 addetti    fino a 25 addetti  oltre 25 addetti   

—  15  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   53  Officine per la riparazione di:  -  veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e  carrozzerie, di superficie coperta  superiore a 300 m 2 ;  -  materiale rotabile ferroviario, tramviario e di  aeromobili, di superficie coperta   superiore a  1.000 m 2 ;    a)  officine per  veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m 2   b)   officine  per  materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m 2   a)  officine per  veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m 2   b)  officine per  materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2.000 m 2   54  Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.    fino a 50 addetti  oltre 50 addetti  55  Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m 2      fino a 5.000 m 2   oltre 5.000 m 2   56  Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti     fino a 50 addetti  oltre 50 addetti  57  Cementifici con oltre 25 addetti      tutti   

—  16  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   58  Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).     Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all’art. 29 del d.lgs. 230/95 s.m.i  Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all’art. 28 del d.lgs. 230/95 s.m.i e art. 13 della legge n. 1860/62  59  Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)     tutti  60  Impianti di deposito delle materie nucleari ed  attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.       tutti  61  Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]     tutti  62  Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: -  impianti nucleari; -  reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano  parte di un mezzo di trasporto;  -  impianti per la preparazione o fabbricazione delle  materie nucleari;  -  impianti per la separazione degli isotopi; -  impianti per il trattamento dei combustibili  nucleari irradianti;  -  attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.     tutti   

—  17  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   63  Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.   fino  a  5.000   kg oltre  5.000 kg  64  Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti    fino a 50 addetti  oltre 50 addetti  65  Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m 2  . Sono escluse le manifestazioni  temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano  in locali o luoghi aperti al pubblico.    fino a 200 persone  oltre 200 persone  66  Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;  Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.   fino a 50 posti letto  oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici ,  ecc.)  oltre 100 posti letto  67  Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;  Asili nido con oltre 30 persone presenti.  fino a 150 persone  oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido  oltre 300 persone   

—  18  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   68  Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;  Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m 2     fino a 50 posti letto  Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m 2   Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m 2     oltre 100 posti letto  69  Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m 2  comprensiva dei servizi e  depositi.   Sono escluse le manifestazioni  temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano  in locali o luoghi aperti al pubblico.  fino a 600 m 2   oltre 600 e fino a 1.500 m 2   oltre 1.500 m 2   70  Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000  m 2  con quantitativi di merci e materiali  combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg     fino a 3.000 m 2   oltre 3.000 m 2   71  Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti   fino a 500 persone  oltre 500 e fino a 800 persone  oltre 800 persone  72  Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie,               

—  19  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.        tutti  73  Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m 2 ,  indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.    fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m 2   oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m 2   74  Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW   fino a 350 kW  oltre 350 kW e fino a 700 kW  oltre 700 kW  75  Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 .  Autorimesse fino a 1.000 m 2   Autorimesse oltre 1.000 m 2  e fino a  3.000 m 2 ;  ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m 2  e  fino a 1000 m 2   Autorimesse oltre 3000 m 2 ;   ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m 2 ;  depositi di mezzi rotabili   76  Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.    fino a 50 addetti  oltre 50 addetti  77  Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio  superiore a 24 m  fino a 32 m  oltre 32 m e fino a 54 m  oltre 54 m  78  Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m 2 ; metropolitane in tutto o in parte     tutti   

—  20  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   sotterranee.  79  Interporti con superficie superiore a 20.000 m 2       tutti  80  Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m   tutte      

—  21  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   ALLEGATO II  (di cui all’articolo 11, comma 3)    TABELLA DI EQUIPARAZIONE  RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO   DELLE ATTIVITA’ SOGGETTE ALLE VISITE E  AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI    N.  Attività del DM  16/02/1982 a cui la durata  del servizio è correlata    ATTIVITA’    NOTE  di cui al presente regolamento  1  1 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h 9 - Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili 10 – Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi. 11 - Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas  Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a  25 Nm 3 /h.    2  2 - Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h  Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm 3 /h, con esclusione dei sistemi di  riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa    3  3 - Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: a) compressi: - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): - per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg - per quantitativi complessivi superiori a 500 kg  Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:    a)  compressi con capacità  geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m 3 :  b)  disciolti o liquefatti per  quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:   

—  22  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   4  4 - Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi:  - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti: - per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc  Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:    a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m 3 :    b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m 3     5  5 - Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc  Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m 3 :    6  6 - Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar  Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa    7  96 - Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886  Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624    8  97 - Oleodotti con diametro superiore a 100 mm.  Oleodotti con diametro superiore a 100 mm    9  8 - Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti  Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.    10  12 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito  Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m 3       

—  23  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   superiori a 0,5 mc 13 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc  11  14 - Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti olii diatermici e simili  Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m 3 .    12  15 - Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato: - per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc. - per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc 16 - Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale: - per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc - per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc 17 - Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc  Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m 3      13  7 - Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione 18 - Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio  Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi.    a)  Impianti di distribuzione  carburanti liquidi  b)  Impianti fissi di distribuzione  carburanti gassosi e di tipo misto   

—  24  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   (liquidi e gassosi)  14  21 - Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti  Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.     15  22 - Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: - con capacità da 0,2 a 10 mc - con capacità superiore a 10 mc.   Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m 3       16  23 - Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc  Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m 3     17  24 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici  Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.    18  25 - Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni  Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.  Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.    19  26 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di  Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici     

—  25  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   catalizzatori  20  27 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici  Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici    21  28 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili  Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili.    22  29 - Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno  Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno    23  31 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo   Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo    24  32 - Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo 33 - Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li  Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg    25  30 - Fabbriche e depositi di fiammiferi  Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa   superiori a 500 kg    26  34 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio  Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio    27  35 - Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi  Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con   quantitativi in massa superiori a  50.000 kg     28  36 - Impianti per l’essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato  Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg     29  37 - Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè  Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè    30  38 - Zuccherifici e raffinerie dello zucchero  Zuccherifici e raffinerie dello zucchero      

—  26  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   31  39 - Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500q.li 40 - Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li  Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg    32  41 - Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 q.li  Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg     33  42 - Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li  Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg     34  43 - Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li  Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi  in massa superiori a 5.000 kg.    35  44 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li 45 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg  Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg    36  46 - Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i  Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi  in massa   superiori a 50.000  kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m      

—  27  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983: da 500 a 1.000 q.li; superiori a 1.000 q.li . (Testo modificato con D.M. 30.10.1986)    37  47 - Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: da 50 a 1.000 q.li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . superiori a 1.000 q.li . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg      38  48 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum ed altri prodotti affini con quantitativi: da 50 a 1.000 q.li .  superiori a 1.000 q.li .  Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg   39  49 - Industrie dell’arredamento, dell’abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici: da 25 a 75 addetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oltre 75 addetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.     40  50 - Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li  Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg     41  51 - Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive  Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive    42  53 - Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali  Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m 2       

—  28  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   43  54 - Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma con quantitativi superiori a 50 q.li 55 - Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li 56 - Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito  Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi  in massa superiori a 5.000 kg;  depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg    44  57 - Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li 58 - Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li  Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg     45  59 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili  Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili     46  60 - Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li  Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi  in massa superiori a 50.000 kg    47  61 - Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati 62 - Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li    Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg;  depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.     48  63 - Centrali termoelettriche.  Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m 3       49  64 - Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva  Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.     

—  29  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   superiore a 25 kW  50  65 - Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.  Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti    51  66 - Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli 67 - Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze  Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti;   attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.       52  68 - Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli 69 - Cantieri navali con oltre cinque addetti 70 - Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti 71 - Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti  Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli;  cantieri navali con oltre 5 addetti    53  72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (solo la prima parte)  Officine per la riparazione di:  -  veicoli a motore, rimorchi per  autoveicoli e carrozzerie, di superficie  coperta  superiore a 300 m 2 ;  -  materiale rotabile ferroviario,  tramviario e di aeromobili, di superficie  coperta   superiore a  1.000 m 2 ;    54  72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (solo la seconda parte)  Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.    55 --------  Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m 2    Attività di nuova istituzione   viene equiparata all’attività n. 55  del DM 16/02/82 : “Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li”    

—  30  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   56  73 - Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti  Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti     57  74 - Cementifici.  Cementifici con oltre 25 addetti     58  75 - Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) 76 - Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)  Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).     59  77 - Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)  Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)    60  78 - Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione  Impianti di deposito delle materie nucleari ed  attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.    61  79 - Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)  Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]    62  80 - Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:  Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: -  impianti nucleari; -  reattori nucleari, eccettuati quelli che  facciano parte di un mezzo di     

—  31  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   · impianti nucleari; · reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; · impianti per la preparazione o fabbricazione · delle materie nucleari; · impianti per la separazione degli isotopi; · impianti per il trattamento dei combustibili · nucleari irradianti  trasporto;  -  impianti per la preparazione o  fabbricazione delle materie nucleari;  -  impianti per la separazione degli  isotopi;  -  impianti per il trattamento dei  combustibili nucleari irradianti;  -  attività di cui agli articoli 36 e 51 del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.  63  81 - Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini  Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.    64  82 - Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti  Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti    65  83 - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti  Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m 2  .  Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano  in locali o luoghi aperti al pubblico.    66  84 - Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto  Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;  Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.     67  85 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti  Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;  Asili nido con oltre 30 persone presenti.     

—  32  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   68  86 - Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto.  Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;  Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m 2       69  87 - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi  Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m 2  comprensiva dei servizi e  depositi.   Sono escluse le manifestazioni  temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano  in locali o luoghi aperti al pubblico.    70  88 - Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq  Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m 2  con quantitativi  di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg     71  89 - Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti  Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti     72  90 - Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664  Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.     

—  33  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   73 ----------  Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m 2 , indipendentemente  dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.  Attività di nuova istituzione   viene equiparata all’attività n. 89  del DM 16/02/82 : “Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti”  74  91 - Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h  Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW     75  92 - Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili  Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 .    76  93 - Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti  Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.    77  94 - Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri  Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio  superiore a 24 m    78 --------  Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m 2 ; metropolitane in tutto o in parte  sotterranee.  Attività di nuova istituzione   viene equiparata all’attività n. 87  del DM 16/02/82 : “Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e deposi”  79 ---------  Interporti con superficie superiore a 20.000 m 2    Attività di nuova istituzione   viene equiparata all’attività n. 55  del DM 16/02/82 : “Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li”    

—  34  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011   80 ---------  Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m   Attività di nuova istituzione   viene equiparata all’attività n. 87  del DM 16/02/82 : “Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi”               A VVERTENZA :    Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e  l’effi cacia degli atti legislativi qui trascritti.     Note  alle  premesse:     — L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi  valore di legge ed i regolamenti.   — Si riporta il testo del n. 14 dell’Allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle  regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifi cazione amministrativa), pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale    17 marzo 1997, n. 63, S.O.    «Allegato 1 - n. 14. Procedimento di prevenzione degli incendi:    legge 26 luglio 1965, n. 966;  regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;  legge 7 dicembre 1984, n. 818.».    — Si riporta il testo vigente dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza  del Consiglio dei Ministri):    «Art.  17     (Regolamenti)    . —1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:      a)   l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;    b)   l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla  competenza regionale;     c)   le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate  alla legge;     d)   l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;    e)  .   2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere  delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la  disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando  l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle nor- me vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.   3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro,  quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con  decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali  non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei  Ministri prima della loro emanazione.   4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento»,  sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella   Gazzetta Uffi ciale  .   4  -bis   . L’organizzazione e la disciplina degli uffi ci dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta  del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifi cazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:      a)   riordino degli uffi ci di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffi ci hanno esclusive compe- tenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione;     b)   individuazione degli uffi ci di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversifi cazione tra strutture con funzioni fi nali e  con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di fl essibilità eliminando le duplicazioni funzionali;     c)   previsione di strumenti di verifi ca periodica dell’organizzazione e dei risultati;    d)   indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; 

—  35  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011    e)   previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare  per la defi nizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli  uffi ci dirigenziali generali .   4  -ter  . Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del pre- sente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni rego- lamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di  abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno  esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o  sono comunque obsolete.».   — La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di  procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammi- nistrativi), è pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   18 agosto 1990, n. 192.    — Si riporta il testo dell’art. 49 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122:    «Art.  49     (Disposizioni in materia di conferenza di servizi)    .  —  1. All’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le se- guenti modifi cazioni:      a)   al comma 1, le parole: “indice di regola” sono sostituite dalle  seguenti: “può indire”;     b)   al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fi ne, le parole:  “ovvero nei casi in cui è consentito all’amministrazione procedente di  provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle ammini- strazioni competenti”.   2.  All’art.  14  -ter    della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate  le seguenti modifi cazioni:      a)   al comma 2 sono aggiunti, in fi ne, i seguenti periodi: “La  nuova data della riunione può essere fi ssata entro i quindici giorni  successivi nel caso la richiesta provenga da un’autorità preposta alla  tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per  le attività produttive e per l’edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre  autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente  competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle con- ferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comun- que denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività  culturali.”;     b)    dopo il comma 3 è inserito il seguente:    “3  -bis  . In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazio- ne paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via defi nitiva, in sede  di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimen- ti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n. 42.”;   b  -bis  ) al comma 4 sono premesse le parole: “Fermo restando  quanto disposto dal comma 4  -bis  ” e sono aggiunti, in fi ne, i seguenti  periodi: “Per assicurare il rispetto dei tempi, l’amministrazione com- petente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far  eseguire anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti  pubblici dotati di qualifi cazione e capacità tecnica equipollenti, ovve- ro da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora  eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti  a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le  tabelle approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela  del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e  delle fi nanze.”;     c)    dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:    “4  -bis  . Nei casi in cui l’intervento oggetto della conferenza di ser- vizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica  (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti  di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152, devono essere utilizzati, senza modifi cazioni, ai fi ni della VIA,  qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi  dell’art. 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;     d)   il comma 6  -bis    è sostituito dal seguente:    “6  -bis  . All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto  il termine di cui ai commi 3 e 4, l’amministrazione procedente, in caso  di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi  dell’art. 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in  tutti gli altri casi, valutate le specifi che risultanze della conferenza e te- nendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la  determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostitui- sce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto  di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni  partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla  predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servi- zi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata  di conclusione del procedimento sono valutate ai fi ni della responsabili- tà dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fi ni dell’attri- buzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato  di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di  conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2  -bis  .”;     e)    il comma 7 è sostituito dal seguente:    “7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi com- prese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumi- tà, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi  i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante,  all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso defi nitivamente  la volontà dell’amministrazione rappresentata.”;     f)   il comma 9 è soppresso.   3.  All’art.  14  -quater    della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono appor- tate le seguenti modifi cazioni:      a)   al comma 1, dopo le parole: “rappresentanti delle amministra- zioni” sono inserite le seguenti: “ivi comprese quelle preposte alla tutela  ambientale, fermo restando quanto previsto dall’art. 26 del decreto legi- slativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio  storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità”;     b)   i commi 3, 3  -bis  ,  3  -ter    e  3  -quater    sono sostituiti dal seguente:    “3. Al di fuori dei casi di cui all’art. 117, ottavo comma, della Co- stituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e  di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo,  capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive  modifi cazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse  statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un’ammini- strazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del  patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica  incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di le- ale collaborazione e dell’art. 120 della Costituzione, è rimessa dall’am- ministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri,  che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o  le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra  un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni  regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interes- sati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un  ente locale o tra più enti locali. Se l’intesa non è raggiunta nei successivi  trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere co- munque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o  da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza,  il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitu- tivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province  autonome interessate.”.   4. All’art. 29, comma 2  -ter  , della legge 7 agosto 1990, n. 241,  dopo la parola “assenso” sono aggiunte le seguenti “e la conferenza di  servizi,”.   4  -bis   . L’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal  seguente:    “Art.  19     (Segnalazione certifi cata di inizio attività - Scia)   .  — 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,  permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per  le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprendi- toriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente  dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da  atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limi- te o contingente complessivo o specifi ci strumenti di programmazione  settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione  dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli  ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle ammini- strazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’im- migrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giusti- zia, all’amministrazione delle fi nanze, ivi compresi gli atti concernenti  le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di  quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata  dalle dichiarazioni sostitutive di certifi cazioni e dell’atto di notorietà  per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti  negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e  asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformi- tà da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ art. 38, comma 4, del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti  e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e assevera- zioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le 

—  36  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011 verifi che di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge  prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’ese- cuzione di verifi che preventive, essi sono comunque sostituiti dalle  autocertifi cazioni, attestazioni e asseverazioni o certifi cazioni di cui al  presente comma, salve le verifi che successive degli organi e delle am- ministrazioni competenti.   2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data  della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.   3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei re- quisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni  dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta mo- tivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione  degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile,  l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività  ed i suoi effetti entro un termine fi ssato dall’amministrazione, in ogni caso  non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’ammi- nistrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela,  ai sensi degli articoli 21  -quinquies    e  21  -nonies  . In caso di dichiarazioni  sostitutive di certifi cazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’am- ministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui  al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può  sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.   4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al  primo periodo del comma 3, all’amministrazione è consentito interve- nire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico  e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o  la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità  di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività  dei privati alla normativa vigente.   5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a pre- valente carattere fi nanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo  1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazio- ne fi nanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni  controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta  alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ri- corso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini  di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle  norme sul silenzio assenso previste dall’art. 20.   6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle di- chiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di  inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei  presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni”.   4  -ter  . Il comma 4  -bis   attiene alla tutela della concorrenza ai sensi  dell’ art. 117, secondo comma, lettera   e)  , della Costituzione, e costitui- sce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali  ai sensi della lettera   m)   del medesimo comma. Le espressioni “segnala- zione certifi cata di inizio attività” e “Scia” sostituiscono, rispettivamen- te, quelle di “dichiarazione di inizio attività” e “Dia”, ovunque ricorra- no, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui  al comma 4  -bis   sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore  della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazio- ne di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.   4  -quater  .  Al  fi ne di promuovere lo sviluppo del sistema produt- tivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di  misurazione degli oneri amministrativi di cui all’art. 25 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge  6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più  regolamenti ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’in- novazione, per la semplifi cazione normativa e dello sviluppo economi- co, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti  a semplifi care e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle  piccole e medie imprese, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi,  nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20  -bis    e  20  -ter     della  legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifi cazioni:      a)   proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazio- ne alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché alle esi- genze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;     b)   eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di  dichiarazioni, attestazioni, certifi cazioni, comunque denominati, non- ché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie  rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione  dell’impresa ovvero alle attività esercitate;     c)   estensione dell’utilizzo dell’autocertifi cazione, delle attesta- zioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazio- ni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’art. 38,  comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;     d)   informatizzazione degli adempimenti e delle procedure am- ministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale;     e)   soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le impre- se in possesso di certifi cazione ISO o equivalente, per le attività oggetto  di tale certifi cazione;     f)   coordinamento delle attività di controllo al fi ne di evitare du- plicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi  in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.   4  -quinquies  . I regolamenti di cui al comma 4  -quater    sono  emanati  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conver- sione del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale  .  Con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono  abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti.  Tali interventi confl uiscono nel processo di riassetto di cui all’ art. 20  della legge 15 marzo 1997, n. 59.».    — Si riporta il testo dell’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo  2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai  compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11  della legge 29 luglio 2003, n. 229), come modifi cato  dal  presente  regolamento.:    «Art.  16     (Certifi cato di prevenzione incendi)   . — 1. Il certifi cato di  prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla  normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di si- curezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie  pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego di  prodotti infi ammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso  di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni ed in  relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente  della Repubblica, da emanare a norma dell’art. 17, comma 1, della legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, sentito il  Comitato centrale tecnico-scientifi co per la prevenzione incendi.   2. Il certifi cato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente  Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti re- sponsabili delle attività interessate. Resta fermo quanto previsto dalle  prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti re- sponsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti  e della documentazione tecnica richiesta.   3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo com- plesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fi ni  del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico  regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche,  di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonchè richiedere il  parere del Comitato centrale tecnico scientifi co di cui all’art. 21.   4. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco acquisisce dai sog- getti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certifi cazioni e le  dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di pre- venzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in  albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi  del Ministero dell’interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l’iscrizione  nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti  con decreto del Ministro dell’interno.   5. Qualora l’esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti  previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando pro- vinciale non provvede al rilascio del certifi cato, dandone comunicazio- ne all’interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti  ai fi ni dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determina- zioni assunte dal Comando provinciale sono atti defi nitivi.   6. Indipendentemente dal periodo di validità del certifi cato di pre- venzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l’obbli- go di richiedere un nuovo certifi cato ricorre quando vi sono modifi che  di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o  di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti  negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifi ca  delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. 

—  37  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011  7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma  dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del Ministro dell’interno, sono dettate le disposizioni attuative relative  al procedimento per il rilascio del certifi cato di prevenzione incendi.  Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certifi cato  medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga  all’osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli  insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino  caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza della nor- mativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle  attività.   8. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell’allegato A della  legge 24 novembre 2000, n. 340».    — Si riporta il testo vigente degli articoli 20 e 23 del citato decreto  legislativo n. 139 del 2006:    «Art.  20     (Sanzioni penali e sospensione dell’attività)   .  —  1.  Chiun- que, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del  certifi cato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il  rinnovo del certifi cato medesimo è punito con l’arresto sino ad un anno  o con l’ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività  che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infi ammabili, in- cendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli  per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del  Presidente della Repubblica. previsto dall’art. 16, comma 1.   2. Chiunque, nelle certifi cazioni e dichiarazioni rese ai fi ni del rila- scio o del rinnovo del certifi cato di prevenzione incendi, attesti fatti non  rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con  la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifi ca  o altera le certifi cazioni e dichiarazioni medesime.   3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vi- genti, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi  in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero  il rinnovo del certifi cato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza  nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture ca- ratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi mede- simi sono obbligatori. La sospensione è disposta fi no all’adempimento  dell’obbligo.».   «Art.  23     (Oneri per l’attività di prevenzione incendi)   . — 1. I ser- vizi relativi alle attività di prevenzione incendi di cui all’art. 14, com- ma 2, sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto  disposto nel comma 2.   2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Mini- stro dell’economia e delle fi nanze, sono individuate le attività di preven- zione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi  di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L’aggiornamento  delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT  rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.   3. I decreti di cui al comma 2 prevedono, quanto ai servizi di vigi- lanza antincendio, che l’onere fi nanziario per i soggetti benefi ciari sia  determinato su base oraria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi  e delle attrezzature necessarie.».   Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1  della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della  sicurezza nei luoghi di lavoro), è stato pubblicato nella   Gazzetta Uffi cia- le   30 aprile 2008, n. 101.    — Si riporta il testo dell’art. 25 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplifi cazione, la  competitività, la stabilizzazione della fi nanza pubblica e la perequazio- ne tributaria):    «Art. 25 — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica ammi- nistrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplifi cazione nor- mativa, è approvato un programma per la misurazione degli oneri am- ministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affi date alla  competenza dello Stato, con l’obiettivo di giungere, entro il 31 dicem- bre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%,  come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di  competenza regionale, si provvede ai sensi dell’art. 20  -ter    della  legge  15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.   2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento  della funzione pubblica coordina le attività di misurazione in raccordo  con l’Unità per la semplifi cazione e la qualità della regolazione e le  amministrazioni interessate per materia.   3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione e l’innovazione e con il Ministro per la semplifi ca- zione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi  relativo alle materie affi date alla competenza di ciascun Ministro, che  defi nisce le misure normative, organizzative e tecnologiche fi nalizzate  al raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 1, assegnando i rela- tivi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabi- lità amministrativa. I piani confl uiscono nel piano d’azione per la sem- plifi cazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2 dell’art. 1  del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modifi cazioni,  dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale  del processo nonché il raggiungimento dell’obiettivo fi nale di cui al  comma 1. Le regioni, le province e i comuni adottano, nell’ambito  della propria competenza, sulla base delle attività di misurazione, pro- grammi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organiz- zativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il  coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione  degli oneri, è istituito presso la Conferenza unifi cata di cui all’art. 8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifi ca- zioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica, un  Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente,  due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, due  dal Ministro per la semplifi cazione normativa, due dal Ministro per i  rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri  designati dalla citata Conferenza unifi cata, rispettivamente, tre tra i  rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e  due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico  non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misura- zione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per  la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplifi cazione  normativa.   4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’in- novazione e del Ministro per la semplifi cazione normativa, si provvede  a defi nire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al com- ma 3 e delle forme di verifi ca dell’effettivo raggiungimento dei risultati,  anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e  dei soggetti interessati.   5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiun- tamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre  2012, il Governo è delegato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi  dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Mi- nistro per la semplifi cazione normativa, di concerto con il Ministro o i  Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre  gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini nei settori  misurati e a semplifi care e riordinare la relativa disciplina. Tali inter- venti confl uiscono nel processo di riassetto di cui all’art. 20 della legge  15 marzo 1997, n. 59.   6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività  di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle im- prese è data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica  amministrazione e l’innovazione, del Ministro per la semplifi cazione  normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.   7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani mini- steriali di semplifi cazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti  responsabili.».   — Il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959,  n. 689, abrogato dal presente regolamento, recava: «Determinazione  delle aziende e lavorazioni soggette, ai fi ni della prevenzione degli in- cendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco».   — Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,  n. 37, abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento recan- te disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma  dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59». 

—  38  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011  — Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000  n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma- teria di documentazione amministrativa), è stato pubblicato nella   Gaz- zetta Uffi ciale   20 febbraio 2001, n. 42.   — Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,  n. 214, abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento re- cante semplifi cazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai  depositi di g.p.l. in serbatoi fi ssi di capacità complessiva non superiore  a 5 metri cubi».   — Il decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, abrogato  dal presente regolamento, recava: «Modifi cazioni del decreto del Mi- nistro dell’interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione  delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi».   — Il decreto del Ministro dell’interno 8 marzo 1985 (Direttive sul- le misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fi ni  del  rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n  818), è stato pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   22 aprile 1985, n. 95.   — Il decreto del Ministero dell’interno 4 maggio 1998 (Disposizio- ni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande  per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’unifor- mità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuo- co), è stato pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   7 maggio 1998, n. 104.   — Il decreto del Ministro dell’interno 3 febbraio 2006 (Aggiorna- mento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo na- zionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966),  è stato pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   13 aprile 2006, n. 87.   — Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio  2008, n. 37 (Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11  -quater- decies  , comma 13, lettera   a)   della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,  recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione  degli impianti all’interno degli edifi ci), è stato pubblicato nella   Gazzetta  Uffi ciale   12 marzo 2008, n. 61.      Note  all’art.  1:       — Si riporta il testo vigente dell’art. 22 del citato decreto legisla- tivo n. 139 del 2006:    «Art.  22     (Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi)    .  — 1. Nell’ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili del fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa civile è istituito un Comitato tecnico  regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo  territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il  Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:      a)   su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco,  esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l’effettua- zione delle visite tecniche, nell’ambito dei procedimenti di rilascio del  certifi cato di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed  attività di tipo complesso;     b)   esprime il parere sulle istanze di deroga all’osservanza della  normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamen- ti o impianti le cui attività presentino caratteristiche tali da non consen- tire il rispetto della normativa stessa.   2. Fino all’emanazione da parte delle regioni della disciplina per  l’esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rile- vanti ai sensi dell’art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  il Comitato, nella composizione integrata prevista dall’art. 19 del decre- to legislativo 17 agosto 1999, n. 334, provvede a svolgere l’istruttoria  per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza  indicati nell’art. 8 dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999 ed a  formulare le relative conclusioni.   3. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’art. 21,  comma 2, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al  funzionamento del Comitato di cui al comma 1.».    — Si riporta il testo vigente dell’art. 19 della citata legge n. 241  del 1990:    «Art.  19     (Segnalazione certifi cata di inizio attività - Scia)   .  —  1.  Ogni  atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o  nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni  in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commer- ciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamen- to di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi  a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente com- plessivo o specifi ci strumenti di programmazione settoriale per il rilascio  degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la  sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici  o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa  nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla citta- dinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle  fi nanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,  anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per  le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa co- munitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di  certifi cazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le  qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui  all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, converti- to, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sus- sistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attesta- zioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per  consentire le verifi che di competenza dell’amministrazione. Nei casi in  cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ov- vero l’esecuzione di verifi che preventive, essi sono comunque sostituiti  dalle autocertifi cazioni, attestazioni e asseverazioni o certifi cazioni di cui  al presente comma, salve le verifi che successive degli organi e delle am- ministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni,  attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può es- sere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento,  ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della  modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al  momento della ricezione da parte dell’amministrazione.   2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data  della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.   3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei re- quisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni  dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta mo- tivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione  degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile,  l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività  ed i suoi effetti entro un termine fi ssato dall’amministrazione, in ogni caso  non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’ammi- nistrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela,  ai sensi degli articoli 21  -quinquies    e  21  -nonies  . In caso di dichiarazioni  sostitutive di certifi cazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’am- ministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui  al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può  sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.   4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al  primo periodo del comma 3, all’amministrazione è consentito interve- nire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico  e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o  la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità  di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività  dei privati alla normativa vigente.   4  -bis  . Il presente articolo non si applica alle attività economiche a  prevalente carattere fi nanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo  unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legi- slativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di interme- diazione fi nanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.   5.  6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle di- chiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione  di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o  dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a  tre anni. 

—  39  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011  6  -bis  . Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta  giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta  salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altre- sì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico- edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presi- dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.».    — Si riporta il testo vigente dell’art. 38 del citato decreto- legge  25 giugno 2008 n. 112:    «Art.  38     (Impresa in un giorno)   .  —  1.  Al  fi ne di garantire il diritto  di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 della Costituzione, l’av- vio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti  di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio  attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.   2. Ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere   e)  ,    m)  ,    p)    e    r)  ,  della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono,  anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico  dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle  libertà fondamentali, l’effi cienza del mercato, la libera concorrenza e i  livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che  devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono  adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell’art. 117, primo comma,  della Costituzione.    3. Con regolamento, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplifi cazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentita la Conferenza unifi cata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 ago-sto 1997, n. 281, e successive modifi cazioni, si procede alla semplifi -cazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modifi cazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:      a)   attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto  per i soggetti privati di cui alla lettera   c)   e dall’art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all’art. 14  -quater  ,  comma  3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;   a  -bis  ) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telema- tiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell’impre-sa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall’art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera   a)   del presente comma;     b)   le disposizioni si applicano sia per l’espletamento delle pro- cedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifi ca di impianti produttivi di beni e servizi;     c)   l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla  normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa può essere affi da-ta a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichia-razione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell’Amministrazione, i soggetti privati accredi-tati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;     d)   i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il  cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera   a)  ,  eserci-tano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a dispo-sizione il portale “impresa.gov” che assume la denominazione di “im-presainungiorno”, prevedendo forme di gestione congiunta con l’ANCI;     e)   l’attività di impresa può essere avviata immediatamente nei  casi in cui sia suffi ciente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;     f)   lo sportello unico, al momento della presentazione della di- chiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizza-zione dell’intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14  -quinquies   della legge 7 agosto 1990, n. 241;     g)   per i progetti di impianto produttivo eventualmente contra- stanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l’attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;     h)   in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto  il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l’amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell’avviso, il responsabile del pro-cedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.   3  -bis  . Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 previ- sta dall’art. 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presiden-te della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura compe-tente per territorio gli elementi necessari ai fi ni dell’avvalimento della stessa, ai sensi dell’art. 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffi da e, sentita la regione compe-tente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifi che situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fi ne di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico e del Ministro per la semplifi cazione normativa, sen-tito il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.   3  -ter  . In ogni caso, al fi ne di garantire lo svolgimento delle funzio- ni affi date agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adotta-no le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie.   4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’art. 17, com- ma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplifi cazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazio-ne, e previo parere della Conferenza unifi cata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifi cazioni, sono sta-biliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera   c)  , e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, even-tualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è suffi ciente l’attestazione dei soggetti priva-ti accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.   5. Il Comitato per la semplifi cazione di cui all’art. 1 del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità del-le amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l’esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di sem-plifi cazione di cui al presente articolo. 

—  40  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011  6. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non de- vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica.».   — Per il testo dell’art. 16 del citato decreto legislativo n. 139 del  2006, si veda nelle note alle premesse.      Note  all’art.  2:      — Per il testo dell’art. 17 della citata legge n. 400 del 1988, si veda  nelle note alle premesse.    — Si riporta il testo vigente dell’art. 8 del decreto legislativo  17 agosto 1999, n. 334(Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate so-stanze pericolose):    «Art.  8     (Rapporto di sicurezza)   . — 1. Per gli stabilimenti in cui  sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore è tenuto a redi-gere un rapporto di sicurezza.    2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto all’art. 7,  comma 1, è parte integrante, deve evidenziare che:      a)   è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;    b)   i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono  state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le con-seguenze per l’uomo e per l’ambiente;     c)   la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione  di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidenti rilevante nello stesso, sono suffi cientemente sicuri e affi dabili; per gli stabilimenti di cui all’art. 14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste;     d)   sono stati predisposti i piani d’emergenza interni e sono sta- ti forniti all’autorità competente di cui all’art. 20 gli elementi utili per l’elaborazione del piano d’emergenza esterno al fi ne di prendere le mi-sure necessarie in caso di incidente rilevante.   3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati  di cui all’allegato II ed indica, tra l’altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene inoltre l’inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento, nonché le informazioni che possono consentire di pren-dere decisioni in merito all’insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.   4. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto  con i Ministri dell’interno, della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono defi niti, se-condo le indicazioni dell’allegato II e tenuto conto di quanto già previ-sto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del rapporto di sicurez-za i criteri per l’adozione di iniziative specifi che in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonché i criteri di valutazione del rapporto medesi-mo; fi no all’emanazione di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifi che.   5.  Al  fi ne di semplifi care le procedure e purché ricorrano tutti i  requisiti prescritti dal presente articolo, rapporti di sicurezza analoghi o parti di essi, predisposti in attuazione di altre norme di legge o di re-golamenti comunitari, possono essere utilizzati per costituire il rapporto di sicurezza.    6. Il rapporto di sicurezza è inviato all’autorità competente prepo- sta alla valutazione dello stesso così come previsto all’art. 21, entro i seguenti termini:      a)   per gli stabilimenti nuovi, prima dell’inizio dell’attività;    b)   per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla data di entra- ta in vigore del presente decreto;     c)   per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle disposizioni  del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;     d)   in occasione del riesame periodico di cui al comma 7, lettere    a)    e    b)  .    7. Il gestore fermo restando l’obbligo di riesame biennale di cui  all’art. 7, comma 4, deve riesaminare il rapporto di sicurezza:      a)   almeno ogni cinque anni;    b)   nei casi previsti dall’art. 10;    c)   in qualsiasi altro momento, a richiesta del Ministero dell’am- biente, eventualmente su segnalazione della regione interessata, qualora fatti nuovi lo giustifi chino, o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti dall’analisi degli incidenti, o, in misura del possibile, dei semincidenti o dei nuovi sviluppi delle cono-scenze nel campo della valutazione dei pericoli o a seguito di modifi che legislative o delle modifi che degli allegati previste all’art. 15, comma 2.   8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle autorità di cui  al comma 6 se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 7 comporti o meno una modifi ca dello stesso.   9.  Ai  fi ni dell’esercizio della facoltà di cui all’art. 22, comma 2, il  gestore predispone una versione del rapporto di sicurezza, priva delle informazioni riservate, da trasmettere alla regione territorialmente com-petente ai fi ni dell’accessibilità al pubblico.   10. Il Ministero dell’ambiente, quando il gestore comprova che de- terminate sostanze presenti nello stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento stesso si trovano in condizioni tali da non poter creare alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in conformità ai criteri di cui all’allegato VII, la limitazione delle informazioni che devono fi gu-rare nel rapporto di sicurezza ala prevenzione dei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, dandone comunicazione alle autorità destinatarie del rapporto di sicurezza.   11. Il Ministero dell’ambiente trasmette alla Commissione europea  l’elenco degli stabilimenti di cui al comma 10 e le motivazioni della limitazione delle informazioni.».   — Per il testo dell’art. 23 del citato decreto legislativo n. 139 del  2006, si veda nelle note alle premesse.      Note  all’art.  4:      — Per il testo dell’art. 16 del citato decreto legislativo n. 139 del  2006, si veda nelle note alle premesse.      Note  all’art.  6:      — Per il testo del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, si veda  nelle note alle premesse.      Note  all’art.  7:      — Per il testo dell’art. 22 del citato decreto legislativo n. 139 del  2006, si veda nelle note all’art. 1.      Note  all’art.  10:       — Si riporta il testo vigente dell’art. 10 del decreto del Presidente  della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 ( Regolamento per la sempli-fi cazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le atti-vità produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giu-gno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133):    «Art.  10     (Chiusura dei lavori e collaudo)    . —  1. Il soggetto interes- sato comunica al SUAP l’ultimazione dei lavori, trasmettendo:      a)   la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta  la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l’interessato non proponga domanda ai sensi dell’art. 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;     b)   nei casi previsti dalla normativa vigente, il certifi cato di col- laudo effettuato da un professionista abilitato.   2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere    a)    e    b)   consente l’immediato esercizio dell’attività. 

—  41  — G AZZETTA  U FFICIALE   DELLA  R EPUBBLICA  I TALIANA Serie generale - n. 221 22-9-2011  3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documen- tazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffi ci comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l’effettiva ri-spondenza dell’impianto alla normativa vigente entro i successivi no-vanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifi che discipline regionali. Nel caso in cui dalla certifi cazione non risulti la conformità dell’opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, an-che su richiesta delle amministrazioni o degli uffi ci competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l’irrogazione delle sanzioni pre-viste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell’im-presa, dandone contestualmente comunicazione all’interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l’intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell’imprenditore stesso.   4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazio- ni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare inter-venti difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all’art. 4, comma 3, lettera   a)   del presente Regolamento.   5. In conformità al procedimento di cui all’art. 7, l’imprenditore  comunica al SUAP l’inizio dei lavori per la realizzazione o modifi cazio-ne dell’impianto produttivo.».   — Il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010, n. 160, è stato pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale    30  settembre 2010, n. 229.      Note  all’art.  11:      — Per il riferimento al citato decreto del Ministero dell’interno  4 maggio 1998, vedasi nelle note alle premesse.   — Per il riferimento al citato decreto del Ministero dello sviluppo  economico n. 37 del 2008, si veda nelle note alle premesse.   — Per il testo dell’art. 23 del citato decreto legislativo n. 139 del  2006, si veda nelle note alle premesse.   — Per il riferimento al citato decreto del Ministro dell’interno  3 febbraio 2006, si veda nelle note alle premesse.   — Per i riferimenti al citato decreto del Presidente della Repubbli- ca n. 37 del 1998, si veda nelle note alle premesse.   — Per il testo dell’art. 16 del citato decreto legislativo n. 139 del  2006, si veda nelle note alle premesse.      Note  all’art.  12:      — Per il riferimento al citato decreto del Presidente della Repub- blica n. 689 del 1959, si veda nelle note alle premesse.   — Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica  n. 37 del 1998, si veda nelle note alle premesse.   — Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica  n. 214 del 2006, si veda nelle note alle premesse.   — Per il testo dell’art. 16 del citato decreto legislativo n. 139 del  2006, come modifi cato dal presente regolamento, si veda nelle note alle premesse.    — Si riporta il testo dell’art. 6 del citato decreto del Presidente della  Repubblica n. 380 del 2001, come modifi cato dal presente regolamento:    «Art.  6     (Attività edilizia libera)    . — 1. Fatte salve le prescrizio- ni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antin-cendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’effi cienza  energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:      a)   gli interventi di manutenzione ordinaria;    b)   gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche  che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edifi cio;     c)   le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che  abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edifi cato;     d)     i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio  dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli in-terventi su impianti idraulici agrari;     e)   le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura,  funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.    2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa  comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:      a)   gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3,  comma 1, lettera   b)  , ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spo-stamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edifi cio, non comportino aumento del numero delle unità immobi-liari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;     b)   le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e  temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della ne-cessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;     c)   le opere di pavimentazione e di fi nitura di spazi esterni, anche  per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizza-zione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;     d)   i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifi ci, da rea- lizzare al di fuori della zona   A)   di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;     e)   le aree ludiche senza fi ni di lucro e gli elementi di arredo delle  aree pertinenziali degli edifi ci.   3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comu- nicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligato-rie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera   a)   del medesimo comma 2, i dati identifi cativi dell’impre-sa alla quale intende affi dare la realizzazione dei lavori.   4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera   a)  ,  l’in- teressato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a fi rma di un tec-nico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbani-stici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.   5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato  provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’art. 34  -quin-quies  , comma 2, lettera   b)  , del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.    6. Le regioni a statuto ordinario:      a)   possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a  interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;     b)   possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indi- cati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;     c)   possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica  di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fi ssato dal medesimo comma.   7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la man- cata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del pre-sente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata sponta-neamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.».      11G0193  

Pubblicato: 13 febbraio 2014 Categoria: Manuali tecnici