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Impianto elettrico e barriere architettoniche
Impianto elettrico e barriere architettoniche Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 2 2. Definizioni e criteri generali di progettazione Ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche ci si riferisce in particolare al DPR 503/96 per gli edifici pubblici e al D. M. 236/89 per gli edifici privati (es. alberghi, chiese, scuole, ecc..). Il DM 236 si applica: 1. agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata; 2. agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione; 3. alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto; 4. agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti. Con l’abbattimento delle barriere architettoniche si vuole garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici: 1. Accessibilità - Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. L’accessibilità deve essere garantita alle seguenti strutture: o Gli spazi esterni (vie condominiali, rampe di accesso, giardini, ecc..). Deve essere previsto almeno un percorso facilmente usufruibile anche da parte di persona con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali; o Le parti comuni (scale, pianerottoli, ecc..). Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. o Almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di una unità immobiliare per ciascun intervento. Nel caso la richiesta di alloggi accessibili superi la quota minima prevista, alle richieste eccedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384; o Gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive; o Gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio. L'accessibilità si considera garantita se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per ogni gruppo di servizi igienici previsto. Deve essere sempre garantita anche la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza. 2. Visitabilità - Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta. Qualsiasi unità immobiliare deve essere visitabile con le seguenti precisazioni: o negli edifici residenziali - il soggiorno o la sala pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari devono essere accessibili; o nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione - devono essere accessibili almeno una zona riservata al pubblico e un servizio igienico; deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba;
Impianto elettrico e barriere architettoniche Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 3 o nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.) - deve essere presente almeno un servizio igienico fruibile anche da parte di persone disabili per tutte le parti e i servizi comuni (sala pranzo, sala riunioni, ecc..). Deve essere previsto anche un determinato numero di camere accessibili alle persone disabili. Gli arredi, i servizi, i percorsi e gli spazi di manovra devono permettere un uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote. Se le camere non dispongono di servizi igienici, ne deve essere disponibile, nelle vicinanze della stanza, almeno uno sullo stesso piano. Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. o nelle unità immobiliari sedi di culto - deve essere accessibile almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose; o nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico - devono essere accessibili gli eventuali spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta ed almeno un servizio igienico. Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 m 2 , il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta; o nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio - è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità; o negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni - è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità. 3. Adattabilità - Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. In ogni unità immobiliare devono essere adattabili tutte le parti per le quali non è stata prevista l'accessibilità e/o la visitabilità. Per gli edifici residenziali privi di parti comuni e per sedi di luoghi di lavoro non aperti al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio è sufficiente che sia garantito il solo requisito di adattabilità.
Impianto elettrico e barriere architettoniche Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 4 3. Prescrizioni particolari per gli impianti elettrici I componenti dell’impianto elettrico devono rispondere a specifici requisiti relativamente alla loro ubicazione. Interruttori campanelli, pulsanti di comando, citofoni, prese a spina installati nelle parti comuni devono essere collocati in posizione comoda, protetti dagli urti e facilmente individuabili (ad es. il pulsante di comando luce scale da prevedere in ogni pianerottolo che potrebbe essere del tipo con spia luminosa) ed utilizzabili, anche in condizioni di scarsa illuminazione, dalle persone disabili. Nella figura 2 sono raccolte le altezze di installazione consigliate riprese anche dalla Guida CEI 64-50. In particolare le strutture ricettive (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.) devono avere almeno un servizio igienico fruibile anche da parte di persone disabili per tutte le parti e i servizi comuni (sala pranzo, sala riunioni, ecc). I servizi igienici fruibili anche da parte di persone disabili devono essere dotati, in prossimità della vasca da bagno e del wc, di un campanello di allarme (fig. 3). La suoneria deve essere collocata possibilmente in un luogo presidiato (ad esempio nella reception) o comunque in un locale dove sia consentita un’immediata ricezione del segnale di richiesta di soccorso inviato. Fig.2:Ubicazione delle apparecchiature elettriche per l’abbattimento delle barriere architettoniche Fig.3:I servizi igienici fruibili anche da parte di persone disabili devono essere dotati, in prossimità della vasca da bagno e del wc, di un campanello di allarme