Guida ascensori (seconda parte)

Guida ascensori (seconda parte)

      Guida all’installazione degli ascensori antincedio           (seconda parte)  1  Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.  Guida all’installazione degli ascensori antincendio   (e degli ascensori di soccorso)   (seconda parte)      di Gianfranco Ceresini        1.  Alimentazione degli ascensori antincendio    La linea di alimentazione di un ascensore antincendio deve essere distinta da quella di ogni altro ascensore presente nell’edificio e deve consistere di un’alimentazione primaria (ordinaria) e di un’alimentazione secondaria (di sicurezza). Sia la linea dell’alimentazione elettrica primaria che quella secondaria devono essere protette dall’incendio (condutture resistenti al fuoco) e separate tra loro e dalle altre alimentazioni elettriche (figura 7). Il livello di protezione antincendio deve essere almeno uguale a quella richiesta per il vano di corsa e comunque non inferiore a REI 60. La potenza dell’alimentazione elettrica secondaria (la cui sorgente deve essere posta in un’area protetta dall’incendio) deve essere calcolata in base alla portata nominale dell’ascensore ed in base al poter raggiungere il piano più lontano dal livello di accesso dei Vigili del Fuoco entro 60 s dal  momento di chiusura delle porte.  Entrambe le linee devono essere ovviamente dotate di protezioni. La linea primaria deve essere protetta da sovraccarichi e da cortocircuiti, mentre quella secondaria trattandosi di alimentazione di sicurezza, deve essere protetta solo dai cortocircuiti per fare in modo che l’ascensore antincendio continui a funzionare anche in condizioni di forte sovraccarico: se però l’ambiente nel quale è installato l’ascensore antincendio è un luogo a maggior rischio in caso di incendio (come spesso avviene per alberghi, ospedali, teatri, etc.), allora anche l’alimentazione di sicurezza va protetta contro il sovraccarico come previsto dalla norma CEI 64-8/751. L’interruttore differenziale, sicuramente presente sull’alimentazione ordinaria, deve essere installato anche sull’alimentazione secondaria con l’avvertenza di non utilizzare differenziali ad alta sensibilità che potrebbero provocare aperture inopportune della linea di alimentazione di sicurezza.     Figura 7 – Alimentazione doppia per gli ascensori antincendio (UNI EN 81-72)      Pubblicato il: 18/09/2007 Aggiornato al: 18/09/2007   

      Guida all’installazione degli ascensori antincedio           (seconda parte)  2  Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.  Il DM 15/09/05 afferma che, in caso di incendio il passaggio da alimentazione ordinaria ad alimentazione di sicurezza deve essere automatico. Questa prescrizione, presa alla lettera, implicherebbe come conseguenza che in occasione di un incendio, l’alimentazione dell’ascensore antincendio arrivi sempre dal gruppo elettrogeno, anche se l’alimentazione di rete ordinaria è ancora disponibile. Sembra molto più sensato invece intendere questo articolo del decreto con una piccola aggiunta, ovvero “in caso di incendio il passaggio da alimentazione ordinaria ad alimentazione di sicurezza deve essere automatico, in caso di mancanza dell’alimentazione ordinaria”. Questa interpretazione, meno manichea, ma più tecnicamente plausibile concorda anche con la richiesta di installare condutture resistenti al fuoco per l’alimentazione ordinaria: infatti se l’alimentazione ordinaria venisse sganciata immediatamente nel momento dell’incendio, non avrebbe senso richiedere per essa una protezione contro l’incendio.  Una problematica ulteriore riguarda la gestione del comando di emergenza dell’ascensore antincendio che non può essere quello generale del resto dell’impianto. Se così fosse, l’ascensore antincendio smetterebbe di funzionare non appena attivato il comando. La soluzione è quella di utilizzare due comandi di emergenza separati, uno per la parte di impianto che durante l’incendio non è essenziale e l’altro (uno unico per la linea ordinaria e per quella di sicurezza oppure uno per ciascuna delle due linee) per l’ascensore antincendio che deve continuare a funzionare anche durante l’incendio (figura 8).       Figura 8 – Esempio di collocazione dei comandi di emergenza in impianti con ascensore antincendio 

      Guida all’installazione degli ascensori antincedio           (seconda parte)  3  Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.    2.  Illuminazione di sicurezza degli ascensori antincendio      Il tetto della cabina dell’ascensore antincendio (ed i locali del macchinario e delle pulegge di rinvio, se esistono) deve essere dotato di una illuminazione di emergenza, con intensità luminosa di almeno 5 lux, ad 1 m di altezza sul piano di calpestio con una sorgente autonoma incorporata di autonomia pari ad almeno 1 ora e comunque non inferiore al tempo di resistenza richiesto per l'edificio (art. 7 dell’allegato del DM 15/09/05). 

      Guida all’installazione degli ascensori antincedio           (seconda parte)  4  Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.    3.  Sistema di comando dell’ascensore antincendio    Il controllo dell’ascensore antincendio da parte dei Vigili del Fuoco avviene attraverso lo spostamento in posizione 1 di un commutatore a chiave triangolare che attiva l’ascensore nella modalità di funzionamento antincendio. Tale commutatore deve essere posto al piano utilizzato come livello di accesso dei Vigili del Fuoco ad una altezza compresa fra gli 1,8 m e i 2,1 dal livello del pavimento e a meno di 2 m dall’ascensore antincendio (figura 9).      Figura 9 – Posizionamento del commutatore a chiave triangolare per   l’attivazione della modalità antincendio al piano di accesso dei Vigili del Fuoco    

      Guida all’installazione degli ascensori antincedio           (seconda parte)  5  Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.  Per identificare in maniera non equivoca la funzione di questo commutatore, a lato di esso deve essere posizionato il pittogramma dell’ascensore antincendio (figura 10). Lo stesso pittogramma deve essere posizionato in corrispondenza delle bottoniere di piano dell’ascensore antincendio (figura 9) ed anche sulla bottoniera di cabina ad indicare il pulsante di cabina per il livello di accesso dei Vigili del Fuoco (es, se il livello di accesso è il secondo piano, un pittogramma deve essere posizionato a lato del numero 2).   L’attivazione della modalità antincendio fa entrare l’ascensore in una condizione di funzionamento particolare, suddivisa in due fasi, che viene descritta nel capitolo successivo. I comandi di cabina e di piano, i pannelli indicatori di cabina e di piano e il commutatore dell’ascensore antincendio devono avere grado di protezione almeno pari a IPX3.      Figura 10 – Pittogramma che identifica l’ascensore antincendio.  Un quadrato di 10 cm per lato quando posizionato al piano   e di 2 cm per lato quando posizionato nella bottoniera di cabina    

      Guida all’installazione degli ascensori antincedio           (seconda parte)  6  Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.  4.  Fasi operative di utilizzo dell’ascensore antincendio     Una volta assunto il controllo dell’ascensore antincendio operando sul commutatore a chiave triangolare, i Vigili del fuoco eseguono il loro intervento passando attraverso due fasi operative, la prima di chiamata  e la seconda di utilizzo vero e proprio dell’ascensore.    La fase 1 che inizia con l’attivazione deve assicurare che siano rispettate le seguenti disposizioni:  •  I tasti di chiamata di piano e in cabina devono essere disattivati e cancellate le chiamate esistenti; •  Il pulsante di apertura porte, la chiamata di emergenza ed il sistema di comunicazione devono  restare attivi;  •  All’arrivo al livello di accesso dei Vigili del Fuoco (il richiamo dell'ascensore antincendio può essere  automatico se esso è collegato con un sistema di rivelazione incendio: in questo caso l'ascensore  antincendio deve sostare senza funzionare al livello di accesso dei Vigili del Fuoco finché non viene  azionato il commutatore dell'ascensore antincendio), l'ascensore antincendio deve esservi trattenuto  con le porte di cabina e di piano in posizione di apertura;  •  L’illuminazione nel vano di corsa e nel locale macchine deve accendersi automaticamente; •  Nel vano dell'ascensore, nella cabina e nel locale macchine devono essere installati dispositivi di  allarme acustici e visivi che informano sull'attivazione dell'interruttore dell'ascensore antincendio.    La fase 2 inizia quando l’ascensore antincendio è in sosta al livello di accesso dei Vigili del Fuoco ed il suo  comando è affidato unicamente ai tasti della cabina:  •  Non deve essere possibile accettare più di una chiamata per volta all'interno della cabina;   •  Mentre l'ascensore è in movimento deve essere possibile effettuare una nuova chiamata dalla  cabina. La chiamata precedente viene annullata. La cabina deve avviarsi il più rapidamente possibile  verso l'ultimo piano richiesto;   •  Dopo l'accettazione di una chiamata, la cabina deve andare al piano selezionato e fermarvisi con le  porte chiuse;   •  Se la cabina è ferma a una fermata, la porta deve potersi aprire solo premendo a lungo il pulsante  "APERTURA". Se il pulsante "APERTURA" viene rilasciato prima dell'apertura completa delle porte,  queste devono richiudersi automaticamente. Non appena le porte sono completamente aperte,  devono restare aperte finché viene registrata una nuova chiamata dall'interno della cabina;   •  I dispositivi di comando delle porte e il pulsante "APERTURA" devono restare pronti per il  funzionamento come nella fase 1;   •  La chiamata in corso deve essere visualizzata sul pannello della cabina;   •  Quando vengono rimessi i commutatori dell’ascensore antincendio in posizione “0“, il sistema di  comando dell'ascensore antincendio deve riportarsi al servizio normale solo quando l'ascensore è  stato riportato al livello di accesso dei Vigili del Fuoco;  •  La chiave del commutatore deve essere estraibile solo in posizione "0".  

      Guida all’installazione degli ascensori antincedio           (seconda parte)  7  Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.    5.  Protezione dall’acqua delle apparecchiature elettriche dell’ascensore antincendio    Una volta giunti al piano dell’edificio interessato dall’incendio, i Vigili del Fuoco utilizzeranno una certa quantità di acqua per spegnerlo. Una parte di questa acqua si andrà ad infiltrare nel vano dell’ascensore cadendo all’interno dello stesso e sul tetto della cabina (ricordiamo infatti che la cabina viene fermata al piano sottostante quello dell’incendio dove viene formata la testa di ponte).   Da qui nasce l’esigenza di proteggere da gocce e spruzzi d’acqua le apparecchiature elettriche situate all’interno dell’ascensore antincendio e sopra la cabina: la norma UNI EN 81-72 richiede una protezione almeno IPX3 per le apparecchiature elettriche (nel vano e dentro e sopra la cabina) poste entro la distanza di 1 m dalla parete dove è posizionata la porta di piano e dalla quale può arrivare l’acqua (figura 11).     Figura 11 – Situazione di protezione dall’acqua delle apparecchiature elettriche   nell’ascensore e nella fossa (UNI EN 81-72) 

      Guida all’installazione degli ascensori antincedio           (seconda parte)  8  Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.    Un grado di protezione ben superiore, IP67, debbono averlo le apparecchiature elettriche poste a meno di 1 m dal pavimento della fossa, potendone prevedere anche l’immersione temporanea. Inoltre la presa a spina e la lampada posizionate più in basso nella fossa, non possono comunque essere installate a meno di 0,5 m sopra il massimo livello di acqua previsto nella fossa. Devono essere previsti dei dispositivi per far si che questo livello massimo non venga mai superato e l’acqua non vada a provocare malfunzionamenti ad esempio salendo oltre l’ammortizzatore della cabina in stato completamente compresso. 

      Guida all’installazione degli ascensori antincedio           (seconda parte)  9  Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.    6.  Uscita di soccorso per i Vigili del Fuoco     Deve essere previsto un sistema di salvataggio dei Vigili del Fuoco che potrebbero rimanere intrappolati all’interno della cabina dell’ascensore antincendio, quando quest’ultimo non sia più in grado di funzionare. A tale scopo deve essere prevista sul tetto della cabina una botola di soccorso le cui dimensioni minime devono essere di 0,5 m x 0,7 m. All’interno della cabina, in un armadio chiuso, viene posta una scala che permette di salire sul tetto. Il Vigile del Fuoco intrappolato apre la porta dell’armadio e rimuove la scala, apre poi la botola di soccorso e si arrampica sul tetto della cabina usando la scala. Giunto sul tetto, il Vigile usa la scala per sbloccare dall’interno il dispositivo di blocco della porta di piano ed uscire (figura 12).     Figura 12 – Procedura di soccorso impiegando una scala conservata in un armadio chiuso in cabina (vkf.ch)    

      Guida all’installazione degli ascensori antincedio           (seconda parte)  10  Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.  7.  Ascensori di soccorso     Un ascensore di soccorso, come detto, è un tipo particolare di ascensore antincendio (Allegato, articolo 8,  DM 15/09/05) che è utilizzabile solo in caso di incendio per il trasporto delle attrezzature del servizio  antincendio ed eventualmente per l’evacuazione di emergenza delle persone, ma non è utilizzabile per il  trasporto di passeggeri in condizioni normali.     Agli ascensori di soccorso, oltre alle disposizioni già viste per gli ascensori antincendio, viene richiesto che  siano ascensori elettrici e non idraulici. Le dimensioni interne della cabina devono essere di almeno 1,1 m x  2,1 m con accesso sul lato più corto ed altezza di almeno 2,15 m.  Il commutatore a chiave per chiamare l’ascensore di soccorso, deve essere posizionato ad ogni piano  servito.    Al fine di assicurare la disponibilità dell'impianto, anche in caso di uso improprio, deve essere previsto un  dispositivo che, quando il tempo di sosta della cabina ad un piano diverso di quello di accesso dei vigili del  fuoco supera i due minuti, riporti automaticamente la cabina al piano di accesso. Un allarme luminoso ed  acustico, a suono intenso non inferiore ai 60 dB(A), deve segnalare il fallimento di questa manovra al  personale dell'edificio; tale allarme non deve essere operativo quando l'ascensore e' sotto il controllo dei  vigili del fuoco                     

      Guida all’installazione degli ascensori antincedio           (seconda parte)  11  Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.  8.  Edifici nei quali è prevista (da disposizioni legislative e/o norme e guide CEI) la  presenza di un ascensore antincendio o di soccorso   Premessa 1: normalmente quando esce una nuova disposizione legislativa, questa va ad abrogare (manifestamente cioè scrivendolo o tacitamente cioè sottintendendolo) le disposizioni legislative precedenti che erano in vigore precedentemente su quella materia tecnica. Per fare un esempio, nel caso degli alberghi, il DM 9/4/94 abroga le disposizioni tecniche precedenti, cioè quelle previste dal DM 8/3/85.   Premessa 2: spesso le terminologie delle disposizioni legislative non coincidono con quelle delle normative più recenti, per cui occorre fare a volte un lavoro di adattamento e interpretazione.  Premessa 3: i “luoghi di lavoro” sono una categoria trasversale a tutte le altre. Per cui se un certo locale è anche un luogo di lavoro, ad esso vanno applicate sia le disposizioni particolari del locale in questione, sia quelle relative ai luoghi di lavoro.  Premessa 4: Può essere che, nonostante non ci siano obblighi legislativi e/o normativi specifici che richiedono l’ascensore antincendio, esso venga comunque previsto dalle linee guida di prevenzione incendi del Comando Provinciale locale dei Vigili del Fuoco. E’ il caso, ad esempio, degli edifici di grande altezza.    •  Abitazioni  (condomini)  •  Nonostante il DM 246/87 “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione” non  richieda la presenza di ascensori antincendio, è logico ipotizzare che per gli edifici di una certa  altezza esso possa essere essenziale ai fini della sicurezza. Un riferimento normativo lo si  ritrova all’appendice A.2 della norma UNI 81-72 dove si afferma che “nelle costruzioni di grande  altezza è essenziale la previsione di un ascensore antincendio”. E’ consuetudine considerare  edifici di grande altezza quelli classificati di tipo “d” ed “e” dal DM 246/87, ovvero quelli che  hanno altezza antincendio superiore ai 54 m. Ricordiamo che l’altezza ai fini antincendio degli  edifici civili è definita come l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta  (in genere una finestra) dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al  livello del piano esterno più basso (in genere il piano terreno);  •  Alberghi e simili : motel, villaggi-albergo, villaggi turistici, affittacamere, case per vacanze,  agriturismo, ostelli, residence, rifugi alpini  •  Per le attività con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto, l’art. 6.8 del DM 9/4/94 (modificato  dal DM 15/09/05), relativo agli ascensori antincendio, afferma  che “nelle strutture ricettive,  ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m, devono essere installati ascensori  di soccorso, da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti”. Il DM 9/4/94 si  applica ad alberghi, motel, villaggi-albergo, villaggi turistici, affittacamere, case per vacanze,  alloggi agrituristici, ostelli, residence.  •  L’articolo 9 dello stesso DM 9/4/94 riporta: “I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti  di sicurezza: a) …….. e) ascensori antincendio. …L’alimentazione di sicurezza deve essere  automatica … ad interruzione media (≤ 15 s) per ascensori antincendio. Il dispositivo di carica  degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro  12 ore. L’autonomia dell’alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza 

      Guida all’installazione degli ascensori antincedio           (seconda parte)  12  Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.  del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l’autonomia minima  viene stabilita per ogni impianto come segue: …. Ascensori antincendio: 1 ora.  •  La valutazione dei 25 posti letto deve essere fatta per ogni compartimento antincendio e nel   numero di posti letto sono conteggiati soltanto quelli a disposizione degli ospiti con esclusione  del personale addetto.  •  La guida CEI 64-55, agli articoli 17 e 18, riprende le disposizioni del DM 9/4/94.   •  Costruzioni di grande altezza  •  L’appendice A.2 della norma UNI 81-72 afferma che “nelle costruzioni di grande altezza è  essenziale la previsione di un ascensore antincendio”. Non essendo specificato in forma  numerica cosa si intenda per grande altezza, è possibile  ragionevolmente fissare tale quota dai  24 m di altezza antincendio considerati per i locali di pubblico spettacolo, fino ai 54 m considerati  per gli alberghi. Ricordiamo che l’altezza antincendio è definita come l’altezza massima misurata  dal livello inferiore dell’apertura più alta (in genere una finestra) dell’ultimo piano abitabile e/o  agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso (in genere il piano  terreno). Un altro criterio per definire ciò che significa “grande altezza” può derivare dal  significato che in genere ne danno i Vigili del Fuoco: tutti quegli edifici che hanno piani al di fuori  della portata delle loro attrezzature.  •  Edifici   ad uso prevalentemente residenziale  (condomini con locali destinati anche ad altri usi)  •  Vedi la voce “Abitazioni”.  •  Edifici pregevoli per rilevanza storica o artistica  (edifici che contengono biblioteche, musei,  archivi, gallerie, collezioni, esposizioni, mostre e simili)  •  La norma CEI 64-15, all’art. 4.2 afferma che : “…. tutti i circuiti con finalità di tutela del patrimonio  artistico e storico sono da considerarsi servizi di sicurezza. Pertanto si devono disporre impianti  di sicurezza per tutti i seguenti sistemi di utenza, quando richiesti da disposizioni di legge o da  Enti competenti: ….. ascensori antincendio; … Nel commento allo stesso articolo vengono  richiamate le caratteristiche dell’alimentazione di sicurezza: “E’ preferibile che l’alimentazione di  sicurezza sia automatica:….. ad interruzione media (≤ 15 s) per impianti di estinzione incendi,  ascensori antincendio e climatizzazione con finalità di tutela del patrimonio”.  •  La norma CEI 64-15 si applica agli edifici pubblici o privati, monumentali o meno, pregevoli per  rilevanza storica o artistica sia dal punto di vista della struttura che del contenuto o di entrambe,  destinati ad abitazione (es. castelli, ville, etc), al culto (es. cattedrali, chiese, cappelle private,  etc), a bene demaniale (es. palazzi adibiti ad uffici pubblici, etc), oppure adibiti a musei, gallerie,  mostre o esposizioni di oggetti d’arte o collezioni, biblioteche, archivi storici, teatri e simili.   

      Guida all’installazione degli ascensori antincedio           (seconda parte)  13  Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.  •  Locali di pubblico spettacolo  (teatri, cinematografi, cinema-teatri, auditori e sale convegno, locali  di intrattenimento con capienza superiore a 100 persone, sale da ballo e discoteche, case da gioco,  drive-in, teatri tenda, teatri di posa per riprese cinema e TV, circhi, luoghi destinati a spettacoli  viaggianti e parchi di divertimento, luoghi all'aperto destinati a spettacoli e con strutture apposite per  il pubblico, locali multiuso utilizzati occasionalmente per pubblico spettacolo)  •  Il DM 19/08/96, al titolo 4, articolo 4.6 afferma: “Gli ascensori e i montacarichi non devono  essere utilizzati in caso d'incendio ad eccezione degli ascensori antincendio. Negli edifici di  altezza antincendio superiore a 24 m, deve essere previsto almeno un ascensore antincendio da  realizzarsi secondo quanto disposto al punto 6.8 del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile  1994 (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994)”.  •  Sempre il DM 19/08/96, al titolo 13 prescrive:  “I seguenti sistemi di utenza devono disporre di  impianti di sicurezza: a) …… e) ascensori antincendio. La rispondenza alle vigenti norme di  sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 e  successivi regolamenti di applicazione….. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica  ….. ad interruzione media (≤ 15 s) per ascensori antincendio …. Il dispositivo di carica degli  accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12  ore. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del  soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene  stabilita per ogni impianto come segue: -- ascensori antincendio: 1 ora; ….  •  Luoghi di lavoro  •  Senza fornire obblighi di installazione (legati eventualmente all’altezza dell’edificio adibito a  luogo di lavoro), il DM 10/3/98, all’articolo 8.3.4 richiama l’utilizzo degli ascensori antincendio per  persone disabili: “Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore  predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve  avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di  evacuazione”.  •  Ospedali, Case di cura, ambulatori medici, poliambulatori e locali ad uso medico in generale  •  Il DM 18/9/02, regola tecnica di prevenzione incendi delle strutture sanitarie pubbliche e private,  si applica a tre tipologie di strutture sanitarie: gli ospedali, le case di cura e gli ambulatori medici.  Il decreto distingue due situazioni relativamente alle strutture nuove ed alle strutture esistenti (da  adeguare entro il 26/12/07 a meno che non si sia già in possesso del CPI o di un progetto  approvato dai VVF):    Strutture sanitarie nuove :    Per ospedali e case di cura si applicano le prescrizioni del decreto se è  soddisfatta una delle seguenti condizioni: 

      Guida all’installazione degli ascensori antincedio           (seconda parte)  14  Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.    Struttura con capacità ricettiva di oltre 25 posti letto;    Struttura con capacità ricettiva inferiore o uguale ai 25 posti letto,  ma che eroga prestazioni di ricovero a ciclo continuativo (cioè non  solo day hospital);    Struttura con capacità ricettiva inferiore o uguale ai 25 posti letto,  che eroga prestazioni di ricovero solo a ciclo diurno (cioè solo day  hospital), ma con una superficie superiore ai 500 mq.    Per gli ambulatori medici si applicano le prescrizioni del decreto se è  soddisfatta la seguente condizione:    La superficie è superiore ai 500 mq.    Strutture sanitarie esistenti :    Per gli ospedali si applicano le prescrizioni del decreto se è soddisfatta una  delle seguenti condizioni:    Struttura con capacità ricettiva di oltre 25 posti letto;    Struttura con capacità ricettiva inferiore o uguale ai 25 posti letto,  ma che eroga prestazioni di ricovero a ciclo continuativo (cioè non  solo day hospital);    Struttura con capacità ricettiva inferiore o uguale ai 25 posti letto,  che eroga prestazioni di ricovero solo a ciclo diurno (cioè solo day  hospital), ma con una superficie superiore ai 500 mq.    Per le case di cura si applicano le prescrizioni del decreto se è soddisfatta  una delle seguenti condizioni:    Struttura con capacità ricettiva di oltre 25 posti letto;    Struttura con capacità ricettiva inferiore o uguale ai 25 posti letto,  ma con una superficie superiore ai 500 mq.    Per gli ambulatori medici si applicano le prescrizioni del decreto se è  soddisfatta la seguente condizione:    La superficie è superiore ai 500 mq.  Le prescrizioni riguardo agli ascensori antincendio sono le seguenti:    Strutture sanitarie nuove :   •  L’articolo 3.6.1 (modificato dall’articolo 5 del DM 15/09/05) del DM 18/09/02  afferma: “Montalettighe utilizzabili in caso di incendio. Gli edifici destinati  anche in parte ad aree di tipo D (aree destinate a ricovero in regime  ospedaliero e/o residenziale nonché aree adibite ad unità speciali  - terapia  intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie  particolari, ecc.) devono disporre di almeno un ascensore montalettighe  antincendio, da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti. 

      Guida all’installazione degli ascensori antincedio           (seconda parte)  15  Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.  Negli edifici, destinati anche in parte ad aree di tipo D, aventi altezza  antincendio superiore a 24 m, deve essere installato almeno un ascensore  di soccorso da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti;      Strutture sanitarie esistenti :  •  L’articolo 15.7 (modificato dall’articolo 5 del DM 15/09/05) del DM 18/09/02  afferma: “Montalettighe utilizzabili in caso di incendio. Gli edifici di altezza  antincendio superiore a 12 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D  (aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale nonché  aree adibite ad unità speciali  - terapia intensiva, neonatologia, reparto di  rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.), devono disporre di  almeno un ascensore montalettighe antincendio, da realizzare in conformità  alle specifiche disposizioni vigenti;  •  La norma CEI 64-8 sezione 710 sui locali ad uso medico accenna ad alcune prescrizioni sugli  ascensori antincendio. La norma si applica principalmente ad ospedali, a cliniche private, a studi  medici e dentistici, a locali ad uso estetico ed a locali dedicati ad uso medico nei luoghi di lavoro.  Le disposizioni si trovano all’articolo 710.564.2 e sono le seguenti:  o   I servizi diversi dalla illuminazione, che richiedono una alimentazione di sicurezza con  un tempo di commutazione non superiore a 15 s comprendono, per esempio:  ascensori  destinati a funzionare in caso di incendio;  •  Le guida CEI 64-56 sui locali ad uso medico, all’articolo 4.10.1 relativo all’alimentazione dei  servizi di sicurezza, dice che:  o   Alcuni servizi ed altri apparecchi elettromedicali per i quali è necessaria una  alimentazione di sicurezza entro un tempo di 15 s risultano, ad esempio, i seguenti:  ascensori destinati a funzionare in caso di incendio;  •  Scuole, collegi, accademie, asili nido  •  La guida CEI 64-52, relativa agli impianti elettrici negli edifici scolastici, all’articolo 4.16 afferma,  a ragione, che generalmente le aule magne delle scuole vengono impiegate non solo per i  collegi accademici e docenti ma anche per conferenze, proiezioni, spettacoli, assemblee, etc. In  questo caso, secondo la guida CEI 64-52, l’aula magna assume le caratteristiche tipiche di un  locale di pubblico spettacolo e quindi ad essa vanno applicate le disposizioni del DM 19/08/96  (vedi la voce “Locali di pubblico spettacolo”);  •  Uffici  •  Il DM 22/02/06, regola tecnica di prevenzione incendi negli uffici con oltre 25 persone presenti,  detta disposizioni per gli uffici nuovi (realizzati dopo il 1 aprile 2006) e per quelli esistenti (se  negli edifici esistenti si insediano uffici di nuova realizzazione, oppure se gli edifici esistenti già 

      Guida all’installazione degli ascensori antincedio           (seconda parte)  16  Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.  adibiti ad ufficio alla data del 1 aprile 2006 sono oggetto di interventi che comportino modifiche  sostanziali):  o   Solo per gli uffici nuovi con un numero di presenze superiore a 100, viene prevista  l’installazione degli ascensori antincendio e di soccorso:    Art. 6.10 “Ascensori antincendio e di soccorso.     1. Negli edifici aventi altezza antincendi superiore a 32 metri devono  essere previsti ascensori antincendio ubicati in modo tale da poter  raggiungere ogni locale dei singoli piani.     2. Negli edifici aventi altezza antincendi superiore a 54 metri, in  aggiunta agli ascensori antincendio, devono essere previsti ascensori di  soccorso ubicati in modo tale da poter raggiungere ogni locale dei  singoli piani.;   

Pubblicato: 13 febbraio 2014 Categoria: Manuali tecnici