DM 06/02/06

DM 06/02/06

  Gazzetta Ufficiale N. 38 del 15 Febbraio 2006   MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE   DECRETO 6 febbraio 2006  Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.  MINISTERO  DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  di concerto con  IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di  concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,  d'intesa con la Conferenza unificata, 28 luglio 2005, recante «Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica  mediante conversione fotovoltaica della fonte solare» (nel seguito:  il decreto 28 luglio 2005), adottato in attuazione dell'art. 7 del  decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas 14 settembre 2005, n. 188/05, emanata in attuazione dell'art. 9  del decreto 28 luglio 2005;  Considerato l'elevato interesse per la conversione fotovoltaica della fonte solare, evidenziato dal fatto che, sulla base dell'esame  preliminare delle domande inoltrate al soggetto attuatore entro il  30 settembre 2005, la potenza cumulativa di tutti gli impianti per i  quali e' stata presentata domanda di ottenimento delle tariffe incentivanti di cui al decreto 28 luglio 2005, e' risultata superiore  a 100 MW, eccedendo quindi il limite di potenza cumulativa  incentivata fissata dal medesimo decreto 28 luglio 2005;  Ritenuto opportuno procedere ad un incremento della potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le  tariffe incentivanti fissate dal decreto 28 luglio 2005 e a un  aggiornamento dell'obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata  da installare entro il 2015; Ritenuto opportuno altresi' introdurre limiti massimi annui di  potenza nominale degli impianti che possono ottenere le tariffe  incentivanti fissate dal decreto 28 luglio 2005, allo scopo di  assicurare la disponibilita' di incentivi per un periodo sufficiente  a consentire la pianificazione degli interventi, anche di natura industriale;  Ritenuto di dover modificare il tasso di riduzione annua delle  medesime tariffe per gli impianti per i quali la domanda di accesso  alle stesse tariffe e' inoltrata negli anni successivi al 2006, allo scopo di stimolare investimenti industriali per la riduzione dei  costi dell'energia elettrica prodotta mediante conversione  fotovoltaica della radiazione solare;  Ritenuto opportuno, sulla base della preliminare esperienza maturata, procedere ad alcuni ulteriori aggiornamenti e a talune  precisazioni del decreto 28 luglio 2005;  Considerata l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 26 gennaio 2006.  Decreta: 

  Art. 1. Incremento dell'obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da  installare  1. L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata  da installare entro il 2015, di cui all'art. 11, comma 1, del decreto 28 luglio 2005, e' incrementato a 1000 MW.  Art. 2.  Incremento del limite massimo di potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione  1. Il limite di potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12,  comma 1, del decreto 28 luglio 2005 e' incrementato a 500 MW.  2. Il limite di potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12, comma 2, del decreto 28 luglio 2005 e' incrementato a 360 MW. In ogni  caso, le tariffe di cui all'art. 5 e all'art. 6, comma 2, sono  riconosciute nel limite massimo di una potenza nominale di 60 MW per  ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 inclusi. 3. Il limite di potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12,  comma 3, del decreto 28 luglio 2005 e' incrementato a 140 MW. In ogni  caso, le tariffe di cui all'art. 6, comma 3, sono riconosciute nel  limite massimo di una potenza nominale di 25 MW per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 inclusi.  Art. 3.  Modifiche e integrazioni al decreto 28 luglio 2005 1. Nell'art. 7, comma 1, le parole «Entro il 31 marzo, il 30  giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno» sono  sostituite dalle seguenti: «Nel periodo intercorrente tra il 1° e il  31 marzo, l'1 e il 30 giugno, l'1 e il 30 settembre, l'1 e il 31 dicembre di ciascun anno».  2. Nell'articolo 7, comma 1, la frase «Nel caso di impianti di cui  all'art. 6, comma 3, alla domanda e' allegata anche la cauzione  definitiva di cui al comma 9» e' sostituita dalla seguente: «Nel caso di impianti di cui all'art. 6, comma 3, alla domanda e' allegata  dichiarazione del soggetto responsabile, recante impegno a costituire  e far pervenire al soggetto attuatore la cauzione definitiva di cui  al comma 9, entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 7, qualora detta comunicazione comporti  il diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto.  L'assenza della predetta dichiarazione comporta l'inammissibilita'  della domanda». 3. Nell'art. 7, comma 9, le parole «1.500 euro» sono sostituite  dalle seguenti: «1.000 euro».  4. Nell'art. 7, comma 4, dopo le parole «fino al» sono aggiunte le  seguenti: «limite massimo di potenza nominale annua e fermo restando  il». 5. Nell'art. 7, comma 5, dopo le parole «tariffa incentivante  richiesta, nel» sono aggiunte le seguenti: «limite massimo di potenza  nominale annua e fermo restando il».  6. Nell'art. 7, comma 6, dopo le parole «potenza nominale» sono aggiunte le seguenti «annua o».  7. Il comma 10 dell'art. 7 e' sostituito dal seguente «La mancata  costituzione o il mancato ricevimento, da parte del soggetto  attuatore, della cauzione nei termini di cui al comma 9 ed entro la scadenza indicata al comma 1 comportano la decadenza dal diritto alle  tariffe incentivanti».  8. Al termine dell'art. 4, comma 3, e' aggiunta la seguente frase: 

«In particolare, i moduli fotovoltaici devono essere provati e  verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove  necessarie alla verifica dei moduli, in conformita' alla norma ISO/IEC 17025».  9. Nell'art. 7, comma 5, le parole «della data di inoltro» sono  sostituite dalle seguenti «dell'ordine temporale di ricevimento, da  parte del soggetto attuatore,». 10. Nel comma 4 dell'art. 12 le parole «Entro i medesimi termini di  cui all'art. 7, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i  medesimi termini di cui all'art. 7, commi 4 e 5».  11. Nel comma 4 dell'art. 12 le parole «, a solo scopo  informativo,» sono cancellate. 12. Al termine del comma 4 dell'art. 12 e' aggiunta la seguente  frase: «Le domande di cui all'art. 7, comma 1, possono essere  presentate solo per le tipologie di impianti per i quali il valore  reso noto dal soggetto attuatore risulta positivo.» 13. Nell'allegato I dopo il capoverso «CEI EN 61215: Moduli  fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri.  Qualifica del progetto e omologazione del tipo;» e' aggiunto il  seguente capoverso: «CEI EN 61646 (82-12): "Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e  approvazione di tipo". L'impiego di tali moduli e' tuttavia  consentito solo se la domanda di accesso alle tariffe incentivanti e'  presentata da persone giuridiche. 14. Nell'art. 5, comma 2, lettera b), le parole «e' decurtato del  2%» sono sostituite dalle seguenti: «e' decurtato del 5%».  15. Nell'art. 6, comma 2, lettera b), le parole «e' decurtato del  2%» sono sostituite dalle seguenti: «e' decurtato del 5%». 16. Nell'art. 6, comma 3, lettera b), le parole «e' decurtato del  2%» sono sostituite dalle seguenti: «e' decurtato del 5%».  17. Dopo il comma 6 dell'art. 6 e' aggiunto il seguente comma:  «7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano anche agli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW che  non accedono alla disciplina di cui all'art. 6 del decreto  legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.  18. All'art. 4, comma 1, le parole «Possono accedere» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6,  comma 7, possono accedere».  Art. 4. Precisazioni e ulteriori modifiche e integrazioni al decreto  28 luglio 2005  1. L'art. 6, comma 6, e' sostituito dal seguente: «L'aggiornamento  delle tariffe incentivanti di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), all'art. 6, comma 2, lettera b), e all'art. 6, comma 3, lettera b),  viene effettuato per ciascuno degli anni successivi al 2006 sulla  base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi  precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall'Istat».  2. Nell'art. 5, comma 2, dopo le parole «ha diritto,» sono inserite  le seguenti: «nel limite dell'energia elettrica resa disponibile alle  utenze elettriche del soggetto responsabile in applicazione della disciplina richiamata al comma 1, e».  3. Nell'art. 10, comma 3, le parole «per la cui realizzazione siano  stati concessi» sono sostituite dalle seguenti: «per la cui  realizzazione siano stati o siano concessi».  4. La lettera i) del comma 1 dell'art. 2 e' sostituita dalla seguente:  i) potenziamento e' l'intervento tecnologico eseguito su un 

impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un  incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di  moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva  dell'impianto medesimo, come definita alla lettera j;»  5. La lettera k) del comma 1 dell'art. 2 e' sostituita dalla  seguente: «k) produzione annua media di un impianto e' la media  aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica  effettivamente prodotta, di cui alla lettera c), negli ultimi due  anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto  eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;». 6. Al termine della lettera j) del comma 1 dell'art. 2 e' aggiunta  la seguente frase: «per i soli interventi di potenziamento su  impianti di potenza inferiore a 20 kW operanti in regime di scambio  secondo le disposizioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00, non muniti  del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione aggiuntiva  e' pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto a seguito  dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto, ottenuto a seguito  dell'intervento di potenziamento, e la potenza nominale complessiva  dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;».  7. Nell'art. 4, comma 3, dopo le parole «devono essere realizzati» sono aggiunte le seguenti: «con componenti di nuova costruzione o  comunque non gia' impiegati in altri impianti e».  Art. 5. Precisazioni e errata corrige  1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto 28 luglio 2005, gli  impianti fotovoltaici e i relativi componenti che non rispettano o  non ricadono tra le tipologie contemplate nelle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 del medesimo decreto 28 luglio 2005 non  possono accedere alle incentivazioni previste dallo stesso decreto.  2. Nell'allegato 1, le parole «comma 1» sono sostituite con le  seguenti: «comma 3,».  Art. 6.  Attivita' di informazione  1. Date le caratteristiche singolari della tecnologia fotovoltaica e dei potenziali soggetti interessati all'accesso alle tariffe  incentivanti di cui al decreto 28 luglio 2005, il soggetto attuatore  di cui all'art. 9 del medesimo decreto promuove azioni e  campagne informative finalizzate a favorire la corretta conoscenza del meccanismo di incentivazione del solare fotovoltaico e le  relative modalita' di accesso alle tariffe incentivanti fissate dallo  stesso decreto 28 luglio 2005.  Art. 7.  Promozione di particolari applicazioni  1. Le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 7, comma  7, del decreto 28 luglio 2005 sono incrementate del 10% qualora i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione,  ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, come  definita all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n. 192, ivi incluse le categorie di edifici di cui all'art. 3, comma 3, dello stesso decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Per tale  tipo di applicazione le richiamate tariffe restano costanti fino  all'anno 2012 incluso, e pertanto non si applicano gli aggiornamenti 

richiamati all'art. 6, comma 6. Il soggetto responsabile che intende  richiedere l'applicazione di tale beneficio aggiuntivo e' tenuto ad  allegare alla domanda di cui all'art. 7, comma 1, o a integrare la medesima domanda, dichiarazione con la quale attesta il rispetto dei  criteri di cui all'allegato D del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n. 192.  2. Non sussiste l'obbligo di costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 7, comma 9, del decreto 28 luglio 2005 qualora il  soggetto responsabile sia una Amministrazione dello Stato, una  regione o provincia autonoma o un ente locale.  3. Sulla base del rapporto di cui all'art. 13 del decreto 28 luglio  2005, il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche su sollecitazione  delle regioni, delle province autonome e degli enti locali,  effettuano una valutazione dell'adeguatezza dei limiti di potenza  nominale cumulativa di cui all'articolo 12, delle tariffe incentivanti di cui agli articolo 5 e 6, in particolare per gli  impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW, e delle misure  per favorire l'integrazione del fotovoltaico negli edifici. A tali  fini il soggetto attuatore integra il richiamato rapporto con gli elementi utili per le predette finalita'.  4. A richiesta del soggetto responsabile di impianti di potenza non  superiore a 20 kW non ancora in esercizio, e' concesso il passaggio  dalla disciplina di cui all'articolo 5 del decreto 28 luglio 2005 alla disciplina precisata con l'articolo 3, comma 17, del presente  decreto.  Art. 8. Applicazione  1. Le modifiche e integrazioni di cui all'art. 4, all'art. 5 e  all'art. 7, commi 1 e 4, si applicano alle domande inoltrate  successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 28 luglio 2005.  2. Le modifiche e integrazioni di cui all'art. 2, all'art. 3 e  all'art. 7, commi 2 e 3, si applicano alle domande inoltrate  successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle domande inoltrate antecedentemente a tale data non si applicano  i limiti massimi di potenza annua di cui all'art. 2, commi 2 e 3.  3. Hanno priorita' di accesso le domande inoltrate in data  antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non ammesse alle tariffe incentivanti in ragione dell'uso di moduli  fotovoltaici rispondenti alla norma CEI EN 61646 (82-12), di cui  all'art. 3, comma 13, sempreche' le domande siano state presentate  secondo quanto disposto allo stesso art. 3, comma 13. Le domande inoltrate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del  decreto 28 luglio 2005 e la data di entrata in vigore del presente  decreto, non ammesse a beneficiare delle tariffe incentivanti in  ragione dell'esaurimento dei limiti di potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12, commi 2 e 3, del medesimo decreto 28 luglio 2005,  hanno priorita' di accesso alle medesime tariffe a seguito di quanto  disposto all'art. 2.  4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.  Roma, 6 febbraio 2006  Il Ministro delle attività produttive Scajola  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli 

Pubblicato: 13 febbraio 2014 Categoria: Manuali tecnici