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Direttiva sui rischi derivanti dall\'esposizione a campi e onde elettromagnetiche
Direttiva sui rischi derivanti dall’esposizione a campi e onde elettromagnetiche Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 2 2. Obblighi dei datori di lavoro 2.1. Valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro valuta e, se è il caso, misura e/o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono soggetti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo possono essere effettuati in base alle suddette norme nazionali, finché il CENELEC non ne armonizzerà i contenuti a livello europeo. Se è possibile, si può tenere conto dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle apparecchiature. Gamma di frequenza Densità di corrente per capo e tronco J (mA/m 2 ) (rms) SAR mediato sul corpo intero (W/kg) SAR localizzato (capo e tronco) (W/kg) SAR localizzato (arti) (W/kg) Densità di potenza (W/m 2 ) fino a 1 Hz 40 - - - - 1-4 Hz 40/f - - - - 4-1000 Hz 10 - - - - 1000 Hz - 100 kHz f/100 - - - - 100 kHz - 10 MHz f/100 0,4 10 20 - 10 MHz - 10GMHz - 0,4 10 20 - 10-300 GHz - - - - 50 Tabella 1 - Valori limite di esposizione (f è la frequenza in Hertz) 2. Sulla base della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata, una volta che siano superati i valori che fanno scattare l'azione, il datore di lavoro valuta e, se è il caso, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati 3. Se il luogo di lavoro è accessibile al pubblico ed in esso si è già proceduto ad una valutazione (conformemente alle disposizioni della Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE) relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, allora il datore di lavoro può non effettuare le valutazioni dei punti 1 e 2, a patto che le restrizioni previste per la popolazione siano rispettate anche per i lavoratori. 4. La valutazione, la misurazione e/o i calcoli di cui ai punti 1 e 2 devono essere programmate ed effettuate da persone competenti a intervalli idonei. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e/o calcolo del livello di esposizione devono essere conservati per consentirne la successiva consultazione. 5. Nel valutare i rischi, il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione ai seguenti elementi: a. il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione; b. i valori limite di esposizione e i valori che fanno scattare l'azione; c. tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente a rischio; d. qualsiasi effetto indiretto dei campi elettromagnetici, come ad esempio: • interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati); • rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con densità di flusso magnetico superiore a 3 mT; • innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); • incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili a sua volta provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche disruptive. e. l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; f. fonti multiple di esposizione; g. esposizione simultanea a campi di frequenza diversa 6. Il datore di lavoro che deve essere in possesso di una valutazione dei rischi in base al Dlgs 626/94 (direttiva 89/391/CEE) può includere all’interno del documento una giustificazione secondo cui la natura e l'entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. É importante però che la valutazione dei rischi sia regolarmente aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendano necessario.
Direttiva sui rischi derivanti dall’esposizione a campi e onde elettromagnetiche Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 3 2.2. Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi 1. I rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo 2. Sulla base della valutazione dei rischi, se sono superati i valori che fanno scattare l’azione si controllano i valori limite di esposizione. Se sono superati anche questi, occorre allora definire e attuare un programma d'azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative intese a prevenire l'esposizione che supera i valori limite e che tenga conto in particolare: a. di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici; b. della scelta di attrezzature che emettano meno campi magnetici; c. delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici (uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute); d. di una adeguata progettazione e manutenzione del luogo di lavoro e delle postazioni di lavoro; e. della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; f. della disponibilità di attrezzature adeguate per la protezione personale. 3. I luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superino i valori che fanno scattare l'azione devono essere indicati con un'apposita segnalazione a norma della direttiva 92/58/CEE (Dlgs 493/96), a meno che la valutazione dei rischi effettuata, mostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi i rischi relativi alla sicurezza. Nelle zone nelle quali vi sia un rischio di superamento dei valori limite di esposizione, l’accesso deve essere limitato. 4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori al valore limite di esposizione. Quando, nonostante i provvedimenti presi, i valori limite di esposizione sono superati, il datore di lavoro deve adottare misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; Gamma di frequenza Intensità di campo elettrico E (V/m) Intensità di campo magnetico H (A/m) Induzione magnetica B (µT) Densità di potenza ad onda piana equivalente S eq (W/m 2 ) Corrente di contatto, IC (mA) Corrente indotta attraverso gli arti, I L (mA) 0-1 Hz - 1,63x10 5 2x10 5 - 1,0 - 1-8 Hz 20000 1,63x10 5 /f 2 2x10 5 /f 2 - 1,0 - 8-25 Hz 20000 2x10 4 /f 2,5x10 4 /f 2 - 1,0 - 0,025-0,82 kHz 500/f 20/f 25/f - 1,0 - 0,82-2,5 kHz 610 24,4 30,7 - 1,0 - 2,5-65 kHz 610 24,4 30,7 - 0,4f - 65-100 kHz 610 1600/f 2000/f - 0,4f - 0,1-1 MHz 610 1,6/f 2/f - 40 - 1-10 MHz 610/f 1,6/f 2/f - 40 - 10-110 MHz 61 0,16 0,2 10 40 100 110-400 MHz 61 0,16 0,2 10 - - 400-2000 MHz 3f ½ 0,008f ½ 0,01f ½ f/40 - - 2-300 GHz 137 0,36 0,45 50 - - Tabella 2 - Valori che fanno scattare l'azione (f è la frequenza nella unità indicata nella colonna relativa alla gamma di frequenza) 2.3. Informazione e formazione dei lavoratori 1. Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro ricevano le informazioni necessarie e una formazione in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo: a. alle misure adottate in applicazione della presente direttiva; b. al significato dei valori limite di esposizione e dei valori che fanno scattare l'azione nonché ai potenziali rischi associati; c. ai risultati delle valutazioni, misurazioni e/o calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuate; d. all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di lesioni; e. alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria; f. alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione.
Direttiva sui rischi derivanti dall’esposizione a campi e onde elettromagnetiche Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 4 3. Altre disposizioni Ogni cinque anni gli stati membri devono presentare alla Commissione europea una relazione sull'applicazione pratica della direttiva, indicando le considerazioni espresse dalle parti sociali. Entro 4 anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (al momento non ancora avvenuta), ogni stato membro deve recepire la direttiva nel proprio ordinamento legislativo.