Direttiva sui rischi derivanti dall\'esposizione a campi e onde elettromagnetiche

Direttiva sui rischi derivanti dall\'esposizione a campi e onde elettromagnetiche

    Direttiva sui rischi derivanti dall’esposizione a campi e onde elettromagnetiche    Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.  1 Direttiva sui rischi derivanti dall’esposizione a campi e onde  elettromagnetiche       La proposta di direttiva del Consiglio dell'Unione Europea (datata 14 ottobre 2003) riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dovuti agli effetti nocivi a breve termine che derivano, o possono derivare, dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro, mentre non riguarda gli effetti a lungo termine (come invece vien preso in considerazione dalla legislazione nazionale - Legge 36/2001 e DPCM 8 luglio 2003).      1.  Generalità      La proposta di direttiva del Consiglio dell’Unione Europea (datata 14 ottobre 2003) riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da scosse elettriche e ustioni, mentre non riguarda gli effetti a lungo termine (come invece viene preso in considerazione dalla legislazione nazionale – Legge 36/2001 e DPCM 8 luglio 2003).   Essa stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro.  La direttiva assume le seguenti definizioni:    •  Campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel  tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz   •  Valori limite di esposizione: limiti di esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli  effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi per la salute conosciuti. (vedi tabella 1)   •  Valori di esposizione che fanno scattare l'azione: l'entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in  termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S) che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nella presente direttiva. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione. (vedi tabella 2)    Finché il CENELEC non emanerà norme europee standardizzate, ogni stato membro potrà utilizzare norme e/o orientamenti nazionali scientificamente fondati, ai fini della valutazione, della misurazione e/o del calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici.        Pubblicato il: 10/12/2003  Aggiornato al: 10/12/2003 

    Direttiva sui rischi derivanti dall’esposizione a campi e onde elettromagnetiche    Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.  2 2.  Obblighi dei datori di lavoro       2.1. Valutazione dei rischi    1.  Il datore di lavoro valuta e, se è il caso, misura e/o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono  soggetti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo possono essere effettuati in base alle suddette norme nazionali, finché il CENELEC non ne armonizzerà i contenuti a livello europeo. Se è possibile, si può tenere conto dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle apparecchiature.     Gamma di  frequenza   Densità di corrente  per capo e tronco J  (mA/m 2 ) (rms)   SAR mediato sul  corpo intero  (W/kg)   SAR localizzato  (capo e tronco)  (W/kg)   SAR localizzato  (arti) (W/kg)   Densità di  potenza (W/m 2 ) fino a 1 Hz   40  -  -  -  -  1-4 Hz   40/f  -  -  -  -  4-1000 Hz   10  -  -  -  -  1000 Hz - 100 kHz   f/100  -  -  -  -  100 kHz - 10 MHz   f/100  0,4  10  20  -  10 MHz - 10GMHz   -  0,4  10  20  -  10-300 GHz   -  -  -  -  50  Tabella 1 - Valori limite di esposizione (f è la frequenza in Hertz)     2.  Sulla base della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata, una volta che siano superati i  valori che fanno scattare l'azione, il datore di lavoro valuta e, se è il caso, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati   3.  Se il luogo di lavoro è accessibile al pubblico ed in esso si è già proceduto ad una valutazione  (conformemente alle disposizioni della Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE) relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, allora il datore di lavoro può non effettuare le valutazioni dei punti 1 e 2, a patto che le restrizioni previste per la popolazione siano rispettate anche per i lavoratori.   4.  La valutazione, la misurazione e/o i calcoli di cui ai punti 1 e 2 devono essere programmate ed effettuate  da persone competenti a intervalli idonei. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e/o calcolo del livello di esposizione devono essere conservati per consentirne la successiva consultazione.   5.  Nel valutare i rischi, il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:     a.  il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;  b.  i valori limite di esposizione e i valori che fanno scattare l'azione;  c. tutti  gli  effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente a rischio;   d.  qualsiasi effetto indiretto dei campi elettromagnetici, come ad esempio:      • interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri  dispositivi impiantati);   • rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con densità di flusso  magnetico superiore a 3 mT;   •  innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);   • incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili a sua volta provocata da  scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche disruptive.      e. l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate  per ridurre i livelli di esposizione ai  campi elettromagnetici;   f.  fonti multiple di esposizione;  g.  esposizione simultanea a campi di frequenza diversa     6.  Il datore di lavoro che deve essere in possesso di una valutazione dei rischi in base al Dlgs 626/94 (direttiva  89/391/CEE) può includere all’interno del documento una giustificazione secondo cui la natura e l'entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. É importante però che la valutazione dei rischi sia regolarmente aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendano necessario.    

    Direttiva sui rischi derivanti dall’esposizione a campi e onde elettromagnetiche    Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.  3   2.2. Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi     1.  I rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici devono essere eliminati alla fonte o ridotti al  minimo   2.  Sulla base della valutazione dei rischi, se sono superati i valori che fanno scattare l’azione si controllano i  valori limite di esposizione.  Se sono superati anche questi, occorre  allora  definire e attuare un programma d'azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative intese a prevenire l'esposizione che supera i valori limite e che tenga conto in particolare:   a. di  altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;   b. della  scelta di attrezzature che emettano meno campi magnetici;   c. delle  misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici (uso di dispositivi di  sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute);   d. di  una  adeguata progettazione e manutenzione del luogo di lavoro e delle postazioni di lavoro;   e. della  limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;   f.  della disponibilità di attrezzature adeguate per la protezione personale.     3.  I luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superino i  valori che fanno scattare l'azione devono essere indicati con un'apposita segnalazione a norma della direttiva 92/58/CEE (Dlgs 493/96), a meno che la valutazione dei rischi effettuata, mostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi i rischi relativi alla sicurezza. Nelle zone nelle quali vi sia un rischio di superamento dei valori limite di esposizione, l’accesso deve essere limitato.   4.  In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori al valore limite di esposizione.  Quando, nonostante i provvedimenti presi, i valori limite di esposizione sono superati, il datore di lavoro deve adottare misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;   Gamma di  frequenza   Intensità di  campo  elettrico E  (V/m)   Intensità di  campo  magnetico H  (A/m)   Induzione  magnetica B (µT) Densità di  potenza ad onda piana  equivalente  S eq  (W/m 2 )   Corrente di  contatto, IC (mA) Corrente  indotta  attraverso gli  arti, I L  (mA)   0-1 Hz   -  1,63x10 5   2x10 5   -  1,0  -  1-8 Hz   20000  1,63x10 5 /f 2   2x10 5 /f 2   -  1,0  -  8-25 Hz   20000  2x10 4 /f  2,5x10 4 /f 2   -  1,0  -  0,025-0,82 kHz   500/f  20/f  25/f  -  1,0  -  0,82-2,5 kHz   610  24,4  30,7  -  1,0  -  2,5-65 kHz   610  24,4  30,7  -  0,4f  -  65-100 kHz   610  1600/f  2000/f  -  0,4f  -  0,1-1 MHz   610  1,6/f  2/f  -  40  -  1-10 MHz   610/f  1,6/f  2/f  -  40  -  10-110 MHz   61  0,16  0,2  10  40  100  110-400 MHz   61  0,16  0,2  10  -  -  400-2000 MHz   3f ½   0,008f ½   0,01f ½   f/40  -  -  2-300 GHz   137  0,36  0,45  50  -  -  Tabella 2 - Valori che fanno scattare l'azione (f è la frequenza nella unità indicata nella colonna relativa alla gamma di frequenza)        2.3. Informazione e formazione dei lavoratori     1.  Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di  lavoro ricevano le informazioni necessarie e una formazione in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:   a.  alle misure adottate in applicazione della presente direttiva;  b.  al significato dei valori limite di esposizione e dei valori che fanno scattare l'azione nonché ai  potenziali rischi associati;   c.  ai risultati delle valutazioni, misurazioni e/o calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici  effettuate;   d.  all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di lesioni;  e.  alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;  f.  alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione.  

    Direttiva sui rischi derivanti dall’esposizione a campi e onde elettromagnetiche    Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.  4 3.  Altre disposizioni     Ogni cinque anni gli stati membri devono presentare alla Commissione europea una relazione sull'applicazione pratica della direttiva, indicando le considerazioni espresse dalle parti sociali.   Entro 4 anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (al momento non ancora avvenuta), ogni stato membro deve recepire la direttiva nel proprio ordinamento legislativo.         

Pubblicato: 13 febbraio 2014 Categoria: Manuali tecnici