Direttiva sui rischi da esposizione a campi elettromagnetici

Direttiva sui rischi da esposizione a campi elettromagnetici

    Direttiva sui rischi da esposizione a campi elettromagnetici    Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.  1 Direttiva sui rischi da esposizione a campi elettromagnetici    di Gianfranco Ceresini       Il 30 aprile 2004 è stata pubblicata la direttiva 2004/40/CE riguardante i rischi per la salute e la sicurezza dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, mentre non riguarda gli effetti a lungo termine.  La direttiva va recepita a livello nazionale entro il 30 aprile 2008.       1. Generalità    Il 30 aprile 2004 (con rettifica del 24 maggio) è stata pubblicata la direttiva 2004/40/CE riguardante i rischi per la salute e la sicurezza dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto, mentre non riguarda gli effetti a lungo termine, come invece viene preso in considerazione dalla legislazione nazionale, Legge 36/2001 e DPCM 8 luglio 2003. Infatti, per l’Unione europea mancano dati scientifici conclusivi che comprovino un nesso di causalità tra l'esposizione nel tempo ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e possibili effetti cancerogeni.   La direttiva (numero 18 come ordine a entrare a far parte del calderone della più generale direttiva 89/391/CEE, cioè il Dlgs 626/94), stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro.   La direttiva assume le seguenti definizioni:   •  Campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel  tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;   •  Valori limite di esposizione: limiti di esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli  effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi per la salute conosciuti (vedi  tabella  1 );   •  Valori di azione: l'entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo  elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S) che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nella presente direttiva. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione (vedi  tabella 2 ). In pratica sono questi i  valori da misurare;   Finché il CENELEC non emanerà norme europee standardizzate, ogni stato membro potrà utilizzare norme e/o orientamenti nazionali scientificamente fondati, ai fini della valutazione, della misurazione e/o del calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici.     Pubblicato il: 14/06/2004 Aggiornato al: 14/06/2004   

    Direttiva sui rischi da esposizione a campi elettromagnetici    Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.  2 2.  Obblighi dei datori di lavoro     Valutazione dei rischi    1.  Il datore di lavoro deve valutare e, se è il caso, misurare e/o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai  quali sono soggetti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo possono essere effettuati in base alle suddette norme nazionali, finché il CENELEC non ne armonizzerà i contenuti a livello europeo. Se è possibile, si può tenere conto dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle apparecchiature;   Gamma di  frequenza   Densità di corrente  per capo e tronco  J (mA/m 2 ) (rms)   SAR mediato sul  corpo intero  (W/kg)   SAR localizzato  (capo e tronco)  (W/kg)   SAR localizzato  (arti) (W/kg)   Densità di potenza  (W/m 2 )   fino a 1 Hz  40  -  -  -  -  1 - 4 Hz  40/f  -  -  -  -  4 - 1000 Hz  10  -  -  -  -  1000 Hz - 100 kHz  f/100  -  -  -  -  100 kHz - 10 MHz  f/100  0.4  10  20  -  10 MHz - 10GMHz  -  0.4  10  20  -  10 - 300 GHz  -  -  -  -  50  Tabella 1 - Valori limite di esposizione (f è la frequenza in Hertz)   2.  Sulla base della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata, una volta che siano superati i  valori di azione, il datore di lavoro valuta e, se è il caso, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati;   3. Se il luogo di lavoro è accessibile al pubblico ed in esso si è già proceduto ad una valutazione  (conformemente alle disposizioni della Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE) relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, allora il datore di lavoro può non effettuare le valutazioni dei punti 1 e 2, a patto che le restrizioni previste per la popolazione siano rispettate anche per i lavoratori.   4. La  valutazione, la misurazione e/o i calcoli di cui ai punti 1 e 2 devono essere programmate ed effettuate  da persone competenti a intervalli idonei. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e/o calcolo del livello di esposizione devono essere conservati per consentirne la successiva consultazione.   5.  Nel valutare i rischi, il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:   a. il  livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;   b. i  valori limite di esposizione e i valori di azione;   c. tutti  gli  effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente a rischio;   d. qualsiasi  effetto indiretto dei campi elettromagnetici, come ad esempio:     interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e  altri dispositivi impiantati);     rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con densità di flusso  magnetico superiore a 3 mT;     innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);    incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili a sua volta provocata  da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche.   e. l'esistenza  di  attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi  elettromagnetici;   f.  fonti multiple di esposizione;  g.  esposizione simultanea a campi di frequenza diversa   6.  Il datore di lavoro che deve essere in possesso di una valutazione dei rischi in base al Dlgs 626/94  (direttiva 89/391/CEE) può includere all’interno del documento una giustificazione secondo cui la natura e l'entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. E’ importante però che la valutazione dei rischi sia regolarmente aggiornata, in particolare se vi 

    Direttiva sui rischi da esposizione a campi elettromagnetici    Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.  3 sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendano necessario.     Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi    1. I  rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici devono essere eliminati alla fonte o ridotti al  minimo;   2.  Sulla base della valutazione dei rischi, se sono superati i valori di azione si calcolano i valori limite di  esposizione. Se sono superati anche questi, occorre allora definire e attuare un programma d'azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative intese a prevenire l'esposizione che supera i valori limite e che tenga conto in particolare:   a. di  altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;   b. della  scelta di attrezzature che emettano meno campi magnetici;   c. delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici (uso di dispositivi di  sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute);   d. di  una  adeguata progettazione e manutenzione del luogo di lavoro e delle postazioni di lavoro;   e. della  limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;   f.  della disponibilità di attrezzature adeguate per la protezione personale.   3.  I luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superino i valori che  fanno scattare l'azione devono essere indicati con un'apposita segnalazione a norma della direttiva 92/58/CEE (Dlgs 493/96), a meno che la valutazione dei rischi effettuata, mostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi i rischi relativi alla sicurezza. Nelle zone nelle quali vi sia un rischio di superamento dei valori limite di esposizione, l’accesso deve essere limitato.   4.  In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori al valore limite di esposizione. Quando,  nonostante i provvedimenti presi, i valori limite di esposizione sono superati, il datore di lavoro deve adottare misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;   Gamma di  frequenza   Intensità di campo  elettrico E (V/m)    Intensità di campo  magnetico H  (A/m)   Induzione  magnetica B (µT)   Densità di  potenza ad onda  piana equivalente  S eq  (W/m 2 )   Corrente di  contatto, IC (mA)   Corrente  indotta  attraverso  gli arti,  I L (mA)   0 - 1 Hz  -  1,63x10 5   2x10 5   -  1,0  -  1 - 8 Hz  20000  1,63x10 5 /f 2   2x10 5 /f 2   -  1,0  -  8 - 25 Hz  20000  2x10 4 /f  2,5x10 4 /f  -  1,0  -  0,025 - 0,82 kHz  500/f  20/f  25/f  -  1,0  -  0,82 - 2,5 kHz  610  24,4  30,7  -  1,0  -  2,5 - 65 kHz  610  24,4  30,7  -  0,4f  -  65 - 100 kHz  610  1600/f  2000/f  -  0,4f  -  0,1 - 1 MHz  610  1,6/f  2/f  -  40  -  1 - 10 MHz  610/f  1,6/f  2/f  -  40  -  10 - 110 MHz  61  0,16  0,2  10  40  100  110 - 400 MHz  61  0,16  0,2  10  -  -  400 - 2000 MHz  3f 1/2   0,008f 1/2   0,01f 1/2   f/40  -  -  2 - 300 GHz  137  0,36  0,45  50  -  -  Tabella 2 - Valori di azione (f è la frequenza nella unità indicata nella colonna relativa alla gamma di frequenza)     Informazione e formazione dei lavoratori    1.  Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di  lavoro ricevano le informazioni necessarie e una formazione in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:  

    Direttiva sui rischi da esposizione a campi elettromagnetici    Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.  4 a. alle  misure adottate in applicazione della direttiva;   b. al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione nonché ai potenziali rischi  associati;   c. ai risultati delle valutazioni,  misurazioni e/o calcolo dei livelli di esposizione ai campi  elettromagnetici effettuate;   d. alle  modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;   e.  alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;  f. alle  procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione.    

    Direttiva sui rischi da esposizione a campi elettromagnetici    Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.  5 3. Altre disposizioni   Ogni  cinque anni gli stati membri devono presentare alla Commissione europea una relazione sull'applicazione pratica della direttiva, indicando le considerazioni espresse dalle parti sociali. Entro lo stesso intervallo di tempo di cinque anni, il Consiglio europeo valuta eventuali nuove conoscenze relative ai campi elettromagnetici, allo scopo di modificare i valori limite di esposizione e i valori di azione.   Il  recepimento della direttiva entro il 30 aprile 2008 (cioè entro 4 anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) nel proprio ordinamento legislativo.      

Pubblicato: 13 febbraio 2014 Categoria: Manuali tecnici