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Direttiva sui rischi da esposizione a campi elettromagnetici
Direttiva sui rischi da esposizione a campi elettromagnetici Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 2 2. Obblighi dei datori di lavoro Valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro deve valutare e, se è il caso, misurare e/o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono soggetti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo possono essere effettuati in base alle suddette norme nazionali, finché il CENELEC non ne armonizzerà i contenuti a livello europeo. Se è possibile, si può tenere conto dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle apparecchiature; Gamma di frequenza Densità di corrente per capo e tronco J (mA/m 2 ) (rms) SAR mediato sul corpo intero (W/kg) SAR localizzato (capo e tronco) (W/kg) SAR localizzato (arti) (W/kg) Densità di potenza (W/m 2 ) fino a 1 Hz 40 - - - - 1 - 4 Hz 40/f - - - - 4 - 1000 Hz 10 - - - - 1000 Hz - 100 kHz f/100 - - - - 100 kHz - 10 MHz f/100 0.4 10 20 - 10 MHz - 10GMHz - 0.4 10 20 - 10 - 300 GHz - - - - 50 Tabella 1 - Valori limite di esposizione (f è la frequenza in Hertz) 2. Sulla base della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata, una volta che siano superati i valori di azione, il datore di lavoro valuta e, se è il caso, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati; 3. Se il luogo di lavoro è accessibile al pubblico ed in esso si è già proceduto ad una valutazione (conformemente alle disposizioni della Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE) relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, allora il datore di lavoro può non effettuare le valutazioni dei punti 1 e 2, a patto che le restrizioni previste per la popolazione siano rispettate anche per i lavoratori. 4. La valutazione, la misurazione e/o i calcoli di cui ai punti 1 e 2 devono essere programmate ed effettuate da persone competenti a intervalli idonei. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e/o calcolo del livello di esposizione devono essere conservati per consentirne la successiva consultazione. 5. Nel valutare i rischi, il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione ai seguenti elementi: a. il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione; b. i valori limite di esposizione e i valori di azione; c. tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente a rischio; d. qualsiasi effetto indiretto dei campi elettromagnetici, come ad esempio: interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati); rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con densità di flusso magnetico superiore a 3 mT; innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili a sua volta provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche. e. l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; f. fonti multiple di esposizione; g. esposizione simultanea a campi di frequenza diversa 6. Il datore di lavoro che deve essere in possesso di una valutazione dei rischi in base al Dlgs 626/94 (direttiva 89/391/CEE) può includere all’interno del documento una giustificazione secondo cui la natura e l'entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. E’ importante però che la valutazione dei rischi sia regolarmente aggiornata, in particolare se vi
Direttiva sui rischi da esposizione a campi elettromagnetici Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 3 sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendano necessario. Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi 1. I rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo; 2. Sulla base della valutazione dei rischi, se sono superati i valori di azione si calcolano i valori limite di esposizione. Se sono superati anche questi, occorre allora definire e attuare un programma d'azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative intese a prevenire l'esposizione che supera i valori limite e che tenga conto in particolare: a. di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici; b. della scelta di attrezzature che emettano meno campi magnetici; c. delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici (uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute); d. di una adeguata progettazione e manutenzione del luogo di lavoro e delle postazioni di lavoro; e. della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; f. della disponibilità di attrezzature adeguate per la protezione personale. 3. I luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superino i valori che fanno scattare l'azione devono essere indicati con un'apposita segnalazione a norma della direttiva 92/58/CEE (Dlgs 493/96), a meno che la valutazione dei rischi effettuata, mostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi i rischi relativi alla sicurezza. Nelle zone nelle quali vi sia un rischio di superamento dei valori limite di esposizione, l’accesso deve essere limitato. 4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori al valore limite di esposizione. Quando, nonostante i provvedimenti presi, i valori limite di esposizione sono superati, il datore di lavoro deve adottare misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; Gamma di frequenza Intensità di campo elettrico E (V/m) Intensità di campo magnetico H (A/m) Induzione magnetica B (µT) Densità di potenza ad onda piana equivalente S eq (W/m 2 ) Corrente di contatto, IC (mA) Corrente indotta attraverso gli arti, I L (mA) 0 - 1 Hz - 1,63x10 5 2x10 5 - 1,0 - 1 - 8 Hz 20000 1,63x10 5 /f 2 2x10 5 /f 2 - 1,0 - 8 - 25 Hz 20000 2x10 4 /f 2,5x10 4 /f - 1,0 - 0,025 - 0,82 kHz 500/f 20/f 25/f - 1,0 - 0,82 - 2,5 kHz 610 24,4 30,7 - 1,0 - 2,5 - 65 kHz 610 24,4 30,7 - 0,4f - 65 - 100 kHz 610 1600/f 2000/f - 0,4f - 0,1 - 1 MHz 610 1,6/f 2/f - 40 - 1 - 10 MHz 610/f 1,6/f 2/f - 40 - 10 - 110 MHz 61 0,16 0,2 10 40 100 110 - 400 MHz 61 0,16 0,2 10 - - 400 - 2000 MHz 3f 1/2 0,008f 1/2 0,01f 1/2 f/40 - - 2 - 300 GHz 137 0,36 0,45 50 - - Tabella 2 - Valori di azione (f è la frequenza nella unità indicata nella colonna relativa alla gamma di frequenza) Informazione e formazione dei lavoratori 1. Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro ricevano le informazioni necessarie e una formazione in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
Direttiva sui rischi da esposizione a campi elettromagnetici Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 4 a. alle misure adottate in applicazione della direttiva; b. al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione nonché ai potenziali rischi associati; c. ai risultati delle valutazioni, misurazioni e/o calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuate; d. alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e. alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria; f. alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione.
Direttiva sui rischi da esposizione a campi elettromagnetici Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 5 3. Altre disposizioni Ogni cinque anni gli stati membri devono presentare alla Commissione europea una relazione sull'applicazione pratica della direttiva, indicando le considerazioni espresse dalle parti sociali. Entro lo stesso intervallo di tempo di cinque anni, il Consiglio europeo valuta eventuali nuove conoscenze relative ai campi elettromagnetici, allo scopo di modificare i valori limite di esposizione e i valori di azione. Il recepimento della direttiva entro il 30 aprile 2008 (cioè entro 4 anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) nel proprio ordinamento legislativo.