Carrello
Corrente elettrica e decesso per folgorazione
Avverso la citata sentenza della Corte di Appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione M.C.. L'esponente osserva che a seguito del sinistro sopra richiamato erano stati tratti a giudizio il datore di lavoro, il committente ed anche il direttore dei lavori M., il quale aveva chiesto la definizione del processo in udienza preliminare allo stato degli atti. Il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione, nella parte in cui viene affermata l'ingerenza del M. nell'organizzazione del lavoro. La parte ritiene che la condotta in concreto posta in essere dal direttore dei lavori M. non integri la nozione di ingerenza, come individuata dalla giurisprudenza della stessa Suprema Corte di cassazione. L'esponente rileva che i giudici di merito, erroneamente, hanno ritenuto che la stesura del verbale del 23 giugno 2003 costituisca prova della costante ingerenza del direttore dei lavori nella organizzazione del lavoro. Assume il ricorrente che l'avvenuta constatazione delle violazioni antinfortunistiche da parte del direttore dei lavori (con la stesura del predetto verbale) e la conseguente disposizione di sospendere le attività, sono circostanze inidonee ad affermare che l'imputato avesse, in via di fatto, poteri gestori in materia di sicurezza del cantiere. La parte ribadisce che nel caso di specie ogni obbligo in materia di sicurezza gravava sull'appaltatore e sul datore di lavoro; e rileva che M. non doveva diffidare gli operai dal proseguire le attività, avendo intimato al titolare dell'impresa di sospendere i lavori. Il ricorso è infondato La parte assume che la condotta in concreto posta in essere dal direttore dei lavori M. non integri la nozione di ingerenza, come individuata dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione. Il rilievo non ha pregio Invero, questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che i destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti; e che il direttore dei lavori, per conto del committente, è tenuto alla vigilanza sull'esecuzione fedele del capitolato di appalto e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche, salvo che non risulti accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere. La Corte regolatrice ha in particolare evidenziato che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare, in modo inequivoco, l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 12993 del 25/06/1999, dep. 12/11/1999, 215165). Orbene, nel caso di specie le determinazioni assunte dai giudici di merito si collocano nell'alveo del richiamato principio di diritto. La Corte di Appello ha, infatti, evidenziato di condividere la decisione del primo giudice, che aveva affermato la penale responsabilità dell'odierno imputato, in veste di direttore dei lavori, per essersi direttamente ingerito nell'attività decisionale ed organizzativa attinente alle misure antinfortunistiche. Sul punto, il Collegio ha considerato che l'imputato aveva verificato la carenza, nel cantiere di cui si tratta, delle misure antinfortunistiche - secondo quanto risulta dal contenuto del verbale di sopralluogo sottoscritto dal M. il 23 giugno 2003, il giorno antecedente l'infortunio mortale - tanto da avere ordinato alla ditta appaltatrice di
ovviare a dette carenze e di sospendere le lavorazioni. La Corte territoriale ha, in particolare, osservato: che l'imputato si era recato diverse volte presso il cantiere, aperto già da settanta giorni rispetto alla data dell'infortunio; che gli operai avevano ripetutamente utilizzato apparecchiature elettriche nel corso dei lavori; che dal verbale del 23 giugno 2003 risultava che M. aveva formalmente constatato la situazione di assoluta carenza di misure antinfortunistiche. Sulla scorta di tali rilievi il Collegio ha del tutto conferentemente rilevato che l'imputato si era effettivamente ingerito nelle decisioni organizzative del lavoro, con conseguente assunzione di fatto della relativa posizione di garanzia. La sentenza impugnata risulta, pertanto, immune dalle dedotte censure. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.