Una società presenta denuncia di inizio attività per l’installazione di un impianto minieolico di potenza < 1 MW composto da un unico aerogeneratore da realizzarsi su terreno agricolo.
Gli impianti eolici possono essere ubicati nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici
Sentenza TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 24 giugno 2010, n. 2637
Una società presenta denuncia di inizio attività per l’installazione di un impianto minieolico di potenza < 1 MW composto da un unico aerogeneratore da realizzarsi su terreno agricolo.
Il Comune comunica il rigetto della d.i.a. diffidando la società dall’installazione dell’impianto, affermando che “la collocazione dell’aerogeneratore ricade in area di classificazione inidonea regolamentata dall’art. 10.2.3 del PRIE (Piano Regolatore Installazione Eolico) adottato”.
La società ricorrente contesta il presunto contrasto con il PRIE ed impugna anche il PRIE, ove preclusivo dell’intervento, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione e per travisamento dei fatti.
Si costituisce in giudizio il Comune che controdeduce alle censure, evidenziando che il punto 10.2.3 del PRIE adottato dal Comune stabilisce che “le opere non devono interessare lembi boschivi o coltivazioni arboree...” e che tali norme si applicano anche agli impianti minieolici; che dall’estratto PRIE si evincerebbe che l’aerogeneratore da installarsi è sito in ambito territoriale “non idoneo perché ricadente in zona caratterizzata da prevalente interesse ambientale sotto il profilo silvo – faunistico” e, quindi, in area “non eleggibile”. Inoltre evidenzia che l’aerogeneratore ad installarsi non è per autoconsumo e che la società ricorrente aveva presentato singole denuncie di inizio attività per ben sette microimpianti da realizzarsi nella zona con il chiaro intento di aggirare l’obbligo di munirsi di autorizzazione unica.
Il Comune deposita due cartografie con rappresentazione di tutti gli impianti di microgenerazione per i quali la società aveva presentato denuncia di inizio attività e faceva presente che la Regione Puglia, con delibera di giunta regionale n. 542 del 7 aprile 2009, aveva approvato il PRIE.
La legge regionale n. 1 del 2008, all’art. 27 dispone che per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile “con potenza elettrica nominale fino a 1 MW e da realizzare nella Regione Puglia…si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (d.i.a.) di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380…”.
Riguardo alla circostanza che l’aerogeneratore ricade in area di classificazione “inidonea” regolamentata dall’art. 10.2.3 del PRIE del Comune, va osservato che la normativa regolamentare sui piani regolatori per l’installazione degli impianti eolici (PRIE) dettata dall’art. 3, comma 1, del Regolamento regionale n. 16 del 2006, si applica solo agli impianti eolici di potenza superiore a 60 KW se costituiti da più di un aerogeneratore e agli impianti eolici costituiti da un solo aerogeneratore di potenza superiore a 1MW.
Quanto alle preclusioni fissate dal PRIE, l’art. 10.2.3 delle norme tecniche di attuazione precisa che “Non si applicano le norme e prescrizioni del regolamento agli impianti eolici di potenza inferiore a 1MW e costituiti da un unico generatore…” aggiungendo che “All’interno delle aree inidonee…sono considerate ammissibili le proposte di interventi di installazione di un solo aerogeneratore di potenza nominale massima di 1 MW. Per tale tipologia di interventi, tuttavia, vanno rispettate le norme minime di seguito specificate, fatto salvo che la loro realizzazione sarà comunque dipendente dall’esito dell’iter autorizzativo a cui comunque saranno assoggettati”.
Il provvedimento del Comune appare illegittimo per carente motivazione, atteso che dal provvedimento non risulta perché l’area interessata dall’intervento sarebbe “inidonea” e quali prescrizioni minime siano state disattese.
Inoltre la disposizione dell’art. 10.2.3. del PRIE del Comune è norma di rango inferiore al regolamento regionale n. 16 del 2006, sicché non può che essere interpretata coerentemente con le prescrizione del regolamento regionale che non introducono limitazioni di sorta per gli impianti di micro generazione con potenza inferiore a 1 MW, qual è quello in questione.
Sta di fatto che l’area interessata dall’intervento è agricola e, ai sensi dell’art. 12 del d. lgv. n. 387 del 2003, gli impianti eolici possono essere in ogni caso ubicati nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
La difesa del Comune evidenziava nei suoi scritti difensivi anche che l’intervento non essendo destinato all’autoconsumo non poteva essere oggetto di d.i.a. e che la società aveva presentato singole denuncie di inizio attività per ben sette microimpianti da realizzarsi nella zona con il chiaro intento di aggirare l’obbligo di munirsi di autorizzazione unica.
Tali circostanze oltre ad essere inammissibili perché costituiscono integrazione postuma del provvedimento, sono anche infondate.
Dalle risultanze dell’istruttoria effettuata è emerso che le denunce di inizio attività si riferivano a pale eoliche che per le distanze intercorrenti e per gli altri elementi, tra i quali anche la previsione di separati punti di connessione alla rete elettrica gestita dall’ENEL, non potevano assimilarsi ad un parco eolico.
Risulta, comunque, che la società ha di fatto rinunciato all’installazione di sei delle suddette pale eoliche, per cui allo stato rimane in piedi solo la denuncia di inizio attività per una pala eolica con potenza inferiore a 1MW posta a distanza superiore a 2 kilometri dalla pala eolica qui in questione.
Quanto alla destinazione dell’impianto ad autoconsumo, la suddetta qualificazione ai fini dell’assentibilità con d.i.a., è stata introdotta dalla l. reg. n. 31 del 2008 che non si applica all’impianto in esame.
A tal punto, per completezza, va osservato che la dichiarazione di incostituzionalità dell’3, commi 1 e 2 della legge regionale n. 31 del 2008, nella parte in cui prevedeva per alcuni impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, come l’eolica, la disciplina della d.i.a. anche per potenze superiori a quelle previste dalla tabella A allegata al d. lgv. n. 387 del 2003, intervenuta medio tempore per effetto della sentenza n. 119 del 26 marzo 2010 della Corte Costituzionale - il cui principio sostanziale potrebbe valere anche per le fattispecie disciplinate dall’art. 27 della precedente legge reg. n. 1 del 2008, poiché anche questa norma prevedeva la procedura della d.i.a. per potenze superiori a quelle previste dal d. lgv. n. 387 del 2003 - non può produrre alcun effetto sulla fattispecie in questione che, oltre ad essere disciplinata da legge non interessata direttamente dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 26 marzo 2010, si era, comunque, già perfezionata alla data di pubblicazione della suddetta sentenza della Corte Costituzionale.
Per questi motivi, il ricorso della Società deve essere accolto.