Illuminazione pubblica: Sentenza del Consiglio di Stato
Importante sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V del 20 giugno 2011, n. 3694, circa il rispetto della resa cromatica delle lampade indicato dalla L.R. Abruzzo 12/05 nei bandi di gara per la fornitura di lampade.
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Illuminazione pubblica: Sentenza del Consiglio di Stato
Importante sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V del 20 giugno 2011, n. 3694, circa il rispetto della resa cromatica delle lampade indicato dalla L.R. Abruzzo 12/05 nei bandi di gara per la fornitura di lampade.
Il Consiglio di Stato nella sentenza afferma che "è legittima l'esclusione dalla gara per la fornitura di lampade per l'illuminazione pubblica di una offerta che prevede la fornitura di lampade con una resa cromatica Ra superiore a quella fissata dalla legge regionale per favorire il risparmio energetico".
Esiste la norma UNI 11248 che individua le prestazioni illuminotecniche degli impianti di illuminazione per garantire la sicurezza degli utenti della strada e coerentemente con la sua finalità, essa stabilisce degli indici minimi , quale quello indicato per la resa del colore Ra, nella misura di 20.
Con la norma tecnica europea non contrasta, tuttavia, una normativa regionale che, essendo preordinata al solo scopo di contenere l’inquinamento luminoso ed il risparmio energetico, pone dei limiti massimi quanto alle caratteristiche di resa cromatica, ovviamente nel rispetto delle soglie minime di sicurezza stabilite dalla norma UNI 11248.
Non può quindi accogliersi la tesi della ditta che si era aggiudicata temporaneamente l’appalto secondo cui, essendovi contraddittorietà nel richiamo sia alla legge regionale che alla norma UNI, occorrerebbe disapplicare la normativa regionale in chiave evolutiva, prendendo atto dell’innovazione tecnologica che consente una resa cromatica superiore Ra (nuova tecnologia delle lampade LED, non ancora in uso all’epoca dell’emanazione della legge regionale n. 12/2005) a consumi più bassi che in passato.
In presenza di precisi requisiti tecnici qualitativi previsti dalla legge regionale preordinati non solo al perseguimento dell’efficienza energetica, ma anche del contenimento dell’inquinamento luminoso, deve considerarsi legittima l’esclusione dalla gara dell’offerta di chi non si attenga a tali prescrizioni, anche in ossequio al basilare principio di garanzia della par condicio tra i concorrenti che si sono attenuti a quei limiti nella formulazione della propria offerta.