La relazione di un convegno sugli obblighi della nuova direttiva macchine. La marcatura CE, il campo di applicazione, la modifica delle macchine, la valutazione dei rischi
Il 29 maggio 2010 si è tenuto a Verona un convegno dal titolo "I recenti obblighi sulla sicurezza: la nuova Direttiva Macchine e le Radiazioni Ottiche Artificiali", organizzato dall’Ufficio Ambiente e Sicurezza di Confindustria Verona.
L’incontro è servito a illustrare i nuovi obblighi in materia di sicurezza in relazione alla nuova Direttiva Macchine e alle radiazioni ottiche artificiali:
Con il Decreto Legislativo 17/2010, entrato in vigore il 6 marzo 2010, in Italia è stata recepita la nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE: una direttiva che ha introdotto diverse modifiche in ambito procedurale e tecnico;
Dopo l’illustrazione della storia della direttiva, il relatore si è soffermato sulla marcatura CE in relazione al nuovo approccio europeo.
Infatti “sia la precedente che la nuova direttiva macchine fanno parte di una serie di direttive che prevedono il medesimo approccio, detto ‘nuovo’ a livello europeo, che prevede che ciascuna direttiva stabilisca:
- i requisiti da rispettare; - una procedura documentale; - l’apposizione della marcatura “CE” a garanzia del rispetto dei requisiti stabiliti”.
Con la marcatura CE si vogliono “stabilire una serie di requisiti minimi che tutte le attrezzature di un certo tipo devono rispettare per essere commercializzate nello spazio economico europeo”. Dopo aver riportato la procedura relativa all’apposizione della marcatura, il relatore ricorda che “il fabbricante o l’importatore attestano quindi la rispondenza ai requisiti applicabili mediante la predisposizione della “dichiarazione di conformità”. In particolare “alcune direttive prevedono che tale dichiarazione accompagni l’attrezzatura (es. macchine) altre che essa sia trattenuta presso il fabbricante o l’importatore (es. materiale elettrico bassa tensione)”.
Il relatore affronta anche il campo di applicazione della nuova direttiva che risulta ampliato e precisato rispetto alla precedente direttiva macchine. A questo proposito si ricorda che “non sono più richiamate le macchine con alimentazione tramite forza umana direttamente applicata (tale esclusione e’ stata ora ricompresa nella definizione di macchina)”, inoltre “viene meglio delineato il confine fra il campo di applicazione della direttiva macchine e quello della direttiva bassa tensione, escludendo dal campo di applicazione della direttiva macchine alcuni apparecchi coperti dalla direttiva bassa tensione”.
Riguardo all’applicazione della nuova direttiva macchine si indica che nel decreto di recepimento della direttiva “le definizioni di immissione e messa in servizio non sono state integrate come aveva fatto il DPR 459/96 rispetto alla precedente direttiva macchine”. Dunque ci si chiede: si potranno “modificare le macchine marcate CE senza problemi”?
“L’unico riferimento ad eventuali modifiche” – continua il relatore – “si riscontra nell’art. 15 relativo alle sanzioni:salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato i del presente decreto e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro. “Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti”.