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Autorizzazione alla installazione di antenne condominiali

 

Il diritto di collocare su una proprietà altrui antenne televisive è subordinato all'impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri o condominiali.
Leggi la sintesi della sentenza e il testo intero



Il diritto di collocare su una proprietà altrui antenne televisive
è subordinato all'impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisivi
di utilizzare spazi propri o condominiali
Sentenza Cassazione Civile, Sezione II, 21 aprile 2009 n 9427

Con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radio - televisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dalla L. 6 maggio 1940, n. 554, artt. 1 e 3 e del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 231 (ora assorbiti nel D.Lgs. n. 259 del 2003), è subordinato all'impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacchè altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari.

Questo insegnamento fa leva sulla ragionevole considerazione che il diritto predicato dalla normativa invocata incontra il divieto di menomare il diritto di proprietà di colui che deve consentire l'installazione su parte del proprio immobile, ove l'istante abbia la possibilità di collocare un'antenna in una parte dell'immobile di proprietà personale o condominiale.

Il diritto vantato dal ricorrente non comprende infatti la facoltà di scegliere voluttuariamente il sito preferito per l'antenna, ma, come è insito nei principi generali in materia di condominio, di atti emulativi e di imposizione di servitù coattive, va coordinato con la esistenza di una effettiva esigenza di soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini (v. D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 91, richiamato dall'art. 209) e quindi con il dovere della proprietà servente di soggiacere alla pretesa del vicino solo qualora costui non possa autonomamente provvedere ai propri bisogni.


Pubblicato il: 08-05-2009

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